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Sì, vendere una casa intestata a minorenni è possibile, ma non liberamente: serve l’autorizzazione del giudice o del giudice tutelare competente e la vendita deve risultare nell’interesse del minore.
Sintesi

Talvolta può capitare che un soggetto minorenne riceva in eredità o in dono una casa o un altro bene di tipo immobiliare. La vendita di una casa intestata a minorenni è un tipo di operazione immobiliare generalmente intesa per la cura degli interessi degli stessi. Infatti, in Italia la vendita di una casa intestata a un minorenne è possibile, ma richiede una procedura specifica e l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Se il minore è rappresentato dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, l’autorizzazione è richiesta al giudice tutelare; se invece l’immobile è pervenuto per successione e rientra tra i beni ereditari del minore, può essere necessario il ricorso al tribunale competente secondo le regole della volontaria giurisdizione. Poiché il minorenne non ha la piena capacità di agire e non può disporre autonomamente dei propri beni, devono intervenire i genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure, nei casi previsti, il tutore.
Innanzitutto, un presupposto imprescindibile è dato dall'interesse del minore: la vendita di un immobile intestato a un minorenne può essere autorizzata solo ed esclusivamente nell'interesse del minore.
Ecco alcuni dei casi più comuni in cui questo può avvenire:
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Qui di seguito vediamo la procedura pratica per la vendita dell'immobile intestato a un soggetto minorenne:

In linea generale, i figli non vantano un diritto di proprietà automatico sulla casa dei genitori solo perché figli. Finché l’immobile resta intestato ai genitori, questi ultimi ne conservano la titolarità e possono amministrarlo, venderlo o donarlo nel rispetto della legge. I figli minori hanno però il diritto di essere mantenuti, educati e assistiti dai genitori e, se sono proprietari di un immobile, il loro patrimonio deve essere gestito esclusivamente nel loro interesse.
Diverso è il caso in cui la casa sia già stata donata o ereditata dal figlio minorenne: in questa ipotesi l’immobile entra a far parte del patrimonio del minore e non può essere venduto liberamente dai genitori. La vendita diventa possibile solo con l’autorizzazione dell’autorità competente e solo quando l’operazione risulti necessaria o comunque utile per il minore. In altre parole, i genitori non possono disporre del bene come se fosse ancora loro.
Va inoltre ricordato che i figli possono acquistare diritti sulla casa dei genitori in futuro, per esempio attraverso successione ereditaria o donazione, ma non prima che si verifichi uno di questi eventi. Per questo motivo, quando si parla di casa dei genitori, occorre distinguere tra immobile semplicemente appartenente ai genitori e immobile già intestato, anche solo in quota, al figlio minorenne.
Nel ricorso per ottenere l’autorizzazione può essere allegata, se già disponibile, anche una proposta di acquisto o altra documentazione utile a dimostrare la convenienza dell’operazione. L’autorità giudiziaria valuta il prezzo, le condizioni della vendita e, più in generale, la conformità dell’atto all’interesse del minore, rilasciando l’autorizzazione se ne ricorrono i presupposti.
I tempi non sono uguali in tutti i casi: possono variare in base al tribunale competente, alla completezza della documentazione e all’eventuale necessità di perizie o integrazioni.
L’autorizzazione è fondamentale per procedere con la vendita, in quanto garantisce che la transazione sia adeguata e che il patrimonio del minore sia tutelato.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, si passa alla fase notarile. In questo contesto, sarà il tutore a firmare tutti i documenti necessari per la vendita dell'immobile, agendo in rappresentanza del minore. Il tutore deve assicurarsi che l'intera operazione venga svolta in conformità con quanto stabilito dal giudice tutelare e nell'esclusivo interesse del minore.

Per la vendita di una casa intestata a un minore possono esserci costi legati alla procedura autorizzativa, ma non esiste un importo unico valido in ogni caso. In molte prassi giudiziarie, quando il procedimento è promosso nell’esclusivo interesse del minore, il ricorso è esente dal contributo unificato e resta dovuto soltanto l’importo forfettario di 27 euro per i diritti di cancelleria o di notifica. In alcuni procedimenti particolari, soprattutto se riguardano beni ereditari, possono invece essere richiesti anche ulteriori importi, tra cui il contributo unificato.
Questi importi coprono le spese amministrative necessarie per avviare la richiesta e far esaminare il caso dal giudice. L'intervento del giudice è obbligatorio poiché il minore non ha la capacità di agire legalmente in materia patrimoniale, e quindi è necessario garantire che ogni decisione presa riguardo ai suoi beni sia nel suo miglior interesse. Questi costi, relativamente contenuti, rappresentano solo una parte delle spese complessive legate alla vendita di un immobile con eredi minorenni, che comprendono anche imposte, perizie e onorari notarili.
Se la vendita è stata autorizzata e compiuta nel rispetto della legge e nell’interesse del minore, il figlio, una volta divenuto maggiorenne, non può semplicemente pretendere la restituzione del bene venduto. Resta però ferma la possibilità di agire in giudizio se ritiene che siano stati violati i suoi interessi patrimoniali, per esempio nel caso di autorizzazione ottenuta sulla base di presupposti non veritieri, di prezzo manifestamente incongruo o di utilizzo del ricavato in modo contrario all’interesse del minore.
In tali ipotesi, la tutela potrà essere valutata caso per caso nelle sedi competenti, civili e, se del caso, anche penali.
Sì, purché venga ottenuta l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente e siano indicate motivazioni concrete che dimostrino la necessità o l’utilità della vendita per il minore.
Da un genitore o da un tutore, nel caso in cui il soggetto minorenne sia orfano o nel caso in cui i genitori non possano agire come tutori.
I tempi per la vendita di un immobile intestato a un minorenne possono variare a seconda di diversi fattori. Innanzitutto, la complessità del caso e la disponibilità del giudice tutelare a esaminare la richiesta possono influire sui tempi. In media, il processo potrebbe richiedere da alcuni mesi fino a un anno. Un esempio concreto riguarda la presentazione di una stima giurata dell'immobile, che può essere richiesta dal tribunale per accertare il giusto valore di mercato.