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Posso vendere il 50% della mia casa?

Andrea Lazzo
12.09.2025
9 min
Risposta breve

Sì, puoi vendere la tua quota del 50% della casa in comproprietà senza il consenso dell’altro comproprietario (art. 1103 c.c.). Per vendere la metà “fisica” devi prima frazionare l’unità sul piano edilizio e catastale. Per vendere l’intero immobile serve l’accordo di tutti i proprietari; gli atti eccedenti (come le locazioni oltre 9 anni) richiedono l’unanimità (art. 1108 c.c.). Se c’è un mutuo, l’accollo libera il venditore solo con il consenso della banca (art. 1273 c.c.).

Sintesi
• Quota vs metà materiale: senza frazionamento puoi cedere solo la quota ideale.
• Comunione conflittuale: puoi chiedere lo scioglimento in ogni momento (art. 1111 c.c.).
• Eredità: tra coeredi opera la prelazione legale (art. 732 c.c.).
• Casa familiare: l’assegnazione è opponibile ai terzi per 9 anni se non trascritta; oltre i 9 anni occorre trascrizione (art. 337-sexies c.c.).

Infografica che illustra se si possa vendere il 50% della propria casa

Se ti stai chiedendo se puoi vendere il 50% della tua casa cointestata, in comproprietà, oppure semplicemente metà della sua superficie per ricavarne due case, in questo articolo troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per concludere la tua operazione con successo e nel rispetto delle normative vigenti sull'argomento.

Si può vendere metà casa cointestata con altri comproprietari?

La risposta è sì, ma bisogna distinguere con cura tra quota ideale e porzione materiale.

La quota esprime una partecipazione astratta all’intero immobile: vendendo il tuo 50% trasferisci all’acquirente gli stessi diritti che avevi tu sulla casa in comproprietà, senza dividere fisicamente stanze o piani. L’acquirente diventa altro comproprietario e partecipa alla gestione della casa in base alle rispettive quote, insieme a te o all’altro contitolare.

Se invece immagini una cessione “a metà” di fatto, per esempio piano terra a uno e piano primo all’altro, non basta l’accordo privato: serve un vero progetto di frazionamento, il giusto titolo edilizio (CILA/SCIA o permesso, secondo i casi), la creazione di subalterni autonomi e l’aggiornamento al Catasto. Solo dopo questi passaggi potrai stipulare due compravendite separate.

Nel frattempo restano in piedi gli eventuali pesi e vincoli:

  • Un usufrutto esistente, per esempio, limita il godimento e condiziona il prezzo;
  • Una locazione ultranovennale va decisa da tutti i comproprietari e deve essere trascritta;
  • Locazioni di durata inferiore richiedono comunque una gestione attenta, perché l’acquirente della quota erediterà diritti e obblighi derivanti dal contratto. 

Se non trovi un accordo sulla vendita dell’intero, ricorda che nessuno può costringerti a restare in comunione all’infinito: l’art. 1111 c.c. ti consente di chiedere lo scioglimento della comproprietà; se l’immobile non è comodamente divisibile, il giudice può disporre la vendita e la divisione del ricavato.

Quota ideale vs metà fisica

Cosa vendiCosa significa in praticaCosa serveProContro/RischiNote operative
Quota ideale (50%)Trasferisci diritti astratti sull’intero immobileAtto notarile di cessione; visure; chiarezza su vincoliRapidità; non serve il consenso dell’altro comproprietarioSconto “comunione” sul prezzo; gestione condivisaIndicare in atto oneri, servitù, locazioni, usufrutto
Metà “fisica” della casaDue unità autonome (es. piano terra/piano primo)Progetto di frazionamento, titolo edilizio, nuovi subalterniValore più vicino alla proporzione matematica; gestione separataTempi/costi tecnici; serve l’accordo di tutti i comproprietariVerificare regolamento condominiale e parti comuni prima dei lavori

Costi e tempi del frazionamento

FaseChi intervieneTempi mediCosti indicativi
Rilievo e progetto di frazionamentoTecnico abilitato (arch./ing./geom.)3–10 giorni500–1.500 €
Titolo edilizio (CILA/SCIA o Permesso)Tecnico + ComuneCILA: avvio immediato; SCIA: effetto immediato con verifica entro 30 gg; Permesso di Costruire: 60–90 gg (prorogabili)Diritti 50–300 €; oneri urbanizzazione se dovuti 0–3.000 €+
Esecuzione lavori (tramezzi, impianti, accessi)Impresa edile2–8 settimane (a seconda dell’entità)3.000–20.000 €+
Fine lavori e segnalazioni (agibilità se necessaria)Tecnico + Comune5–30 giorni200–600 €
Aggiornamento Catasto (DOCFA: nuovi subalterni e rendite)Tecnico5–15 giorni + registrazione 5–20 giorni150–500 € + tributi 50–100 €
Allineamenti e volture (utenze/TARI/sub-contatori)Proprietario/fornitori5–30 giorni0–250 €
Condominio: regolamento/parti comuni/millesimiAmministratore + tecnico10–30 giorni (se necessario)300–1.500 €
Un'immagine rappresentativa di una decisione giudiziale circa la vendita di una casa al 50 per cento

Vendita di una casa in comproprietà al 50%

Nella pratica la cessione della quota segue un percorso ordinato.

Si parte dagli accertamenti: titoli edilizi, conformità catastale, eventuali abusi da sanare, ipoteche.

Una casa con il mutuo richiede un passaggio in banca: l’acquirente può assumere l’obbligazione tramite accollo del mutuo, ma l’effetto liberatorio per il venditore scatta solo se l’istituto dà l’approvazione. In mancanza di liberatoria, l’accollo resta interno e il vecchio debitore rimane responsabile verso la banca.

SituazioneIpotecaOpzioni possibiliQuando l’accollo libera il venditoreRischi per il venditoreCosa riportare in atto
Nessun mutuoNessuna ipotecaNormale cessione della quotaNon rilevaNessuno specificoPrezzo e vincoli eventuali
Mutuo con accollo internoIpoteca restaL’acquirente paga, ma verso la banca resta obbligato il venditoreMai (manca adesione banca)Coobbligo sulle rate futureTipologia di accollo, riparto rate, rimedi
Mutuo con accollo liberatorioIpoteca resta finché non si estingueSubentro dell’acquirente verso la bancaSolo con consenso scritto dell’istitutoNessun rischio residuo verso la bancaAllegare liberatoria/adesione
Rinegoziazione/surrogaPuò persistere o trasferirsiNuove condizioni o nuovo finanziatoreSecondo istruttoriaTempi e possibili costiCondizioni nuove e riparto oneri

Poi si affronta il tema del prezzo. Una quota indivisa non vale mai in modo meccanico la metà dell’immobile intero, perché l’acquirente accetta una convivenza giuridica e decisionale con l’altro comproprietario. Il cosiddetto “sconto comunione” misura questo rischio: la presenza di usufrutto, di una locazione di durata superiore o dell’assegnazione della casa familiare può spingere il valore della quota più in basso rispetto alla proporzione matematica.

Per evitare fraintendimenti dopo il rogito, è utile stipulare un patto tra le parti che regoli la gestione della casa, la ripartizione delle spese, l’uso degli spazi e, se lo desiderate, un diritto di prelazione convenzionale in caso di futura vendita della quota.

Se invece puntate alla vendita dell’intero immobile, ricordate che è necessario l’accordo di tutti i proprietari: una normale compravendita richiede la firma di ciascun contitolare, perché si sta disponendo dell’intero bene, non di una frazione ideale.

Chi deve firmare: schema dei consensi

Atto/situazioneConsenso richiestoRiferimento essenzialeNota pratica
Vendita della propria quotaSolo il titolare della quotaRegole della comunione (disponibilità della quota)L’altro comproprietario non può opporsi, salvo patti
Vendita dell’intero immobileTutti i comproprietariAtto dispositivo sull’interoServe la firma di tutti
Locazione fino a 9 anniDecisione conforme alla comunioneGestione ordinariaCoordinarsi per evitare contenziosi
Locazione oltre 9 anniUnanimità e trascrizioneAtto eccedenteSenza unanimità/trascrizione, problemi di opponibilità
Ipoteca sull’interoTutti i comproprietariAtto eccedenteCoinvolgere tutti i contitolari
Frazionamento in due unitàTutti i comproprietariTitoli edilizi e CatastoVerificare anche norme condominiali

Prelazione del comproprietario

In una comunione ordinaria non esiste, per legge, un diritto di prelazione del comproprietario. Puoi quindi vendere la tua quota a una persona estranea senza doverla offrire prima all’altro contitolare, salvo che abbiate previsto per contratto un patto di prelazione.

La situazione è diversa nella comproprietà tra fratelli nata da una successione ereditaria: in questo caso l’art. 732 c.c. assegna ai coeredi un diritto di prelazione e, se la vendita fosse conclusa con un estraneo senza la necessaria offerta, un diritto di riscatto.

Per muoverti in sicurezza, prepara una notifica formale ai coeredi con l’indicazione del prezzo e delle condizioni; se non esercitano il diritto entro i termini, potrai cedere la quota al terzo. Questa è spesso la soluzione che chiude la diatriba senza finire davanti al giudice.

PassoCosa fareTermine tipicoSe non rispondonoSe vendi senza notifica
PreparazioneDefinire prezzo e condizioni reali
Notifica ai coerediOfferta con prezzo/condizioni60 giorniPuoi vendere a terzi alle stesse condizioniPossibile riscatto entro un anno dalla trascrizione
AccettazioneIl coerede paga alle medesime condizioniEntro il termineSi conclude con il coerede
RifiutoIl coerede rinunciaImmediatoLibero di vendere a terzi

Come vendere il 50% di un immobile al coniuge?

Nel rapporto tra coniugi bisogna innanzitutto capire qual è il regime patrimoniale.

  • Se siete in separazione dei beni e la casa è di tua esclusiva proprietà, la vendita del 50% al coniuge è una normale compravendita.Chi compra può chiedere le agevolazioni prima casa se ne ha i requisiti; se esiste un mutuo, si può concordare l’accollo pro-quota. È una soluzione lineare e trasparente: prezzo, pagamenti tracciati, atto notarile chiaro.

  • Se invece siete in comunione legale dei beni, ogni atto di disposizione relativo all’immobile della comunione richiede il consenso di entrambi; un trasferimento compiuto da uno solo può essere annullato.

A volte, specie in caso di separazione personale, si preferisce regolare internamente le quote con un atto di scioglimento parziale della comunione.

Va poi considerata l’assegnazione della casa familiare quando ci sono figli: non sposta la proprietà ma incide sul godimento e sulla commerciabilità verso l’esterno.

In termini pratici, l’assegnazione è opponibile ai terzi per nove anni anche se non trascritta; oltre tale durata, per garantire l’opponibilità serve la trascrizione. In presenza di assegnazione, spesso la soluzione più semplice è la cessione della quota al coniuge che rimane ad abitare l’immobile, con un conguaglio calcolato sul valore aggiornato e, se c’è un mutuo, con l’accollo concordato con la banca.

Cosa cambia rispetto alla donazione del 50% di un immobile al coniuge

Vendere e donare sono strade diverse.

La vendita è un’operazione commerciale a tutti gli effetti: prevede un prezzo, un trasferimento a titolo oneroso, un regime fiscale ordinario e, di norma, meno ostacoli nella successiva rivendita a un terzo.

La donazione, invece, è un atto gratuito e richiede cautele, perché nel tempo possono emergere questioni legate alla tutela dei legittimari.

Ci sono casi in cui la donazione al coniuge è perfettamente adeguata, ma prima di scegliere conviene valutare con il notaio gli obiettivi familiari, i tempi, l’assetto della comunione o della separazione e il regime fiscale complessivo, così da capire se la donazione sia davvero l’alternativa giusta alla compravendita.

ProfiloVendita al coniugeDonazione al coniuge
Natura dell’attoA titolo oneroso, prezzo tracciatoA titolo gratuito
Rivendita a terziGeneralmente più linearePossibili cautele per legittimari e banche
ImposteRegistro/ipotecaria/catastale (o IVA in casi specifici)Donazione (franchigie) + imposte indirette
MutuoPossibile accollo pro-quota con liberatoria bancaPiù raro in contestuale donazione
TrasparenzaElevata (corrispettivo e flussi chiari)Spesso servono verifiche aggiuntive
Complesso di case in un condominio

Si può vendere il 50% di un immobile in comproprietà abitato da un solo proprietario?

Si può, purché siano chiari i diritti di godimento e le regole di convivenza. L’uso esclusivo di fatto da parte di uno dei contitolari non elimina i diritti dell’altro: la gestione dell’immobile deve sempre rispettare la comunione.

Per chi acquista dall’esterno, l’interesse è maggiore quando il quadro è trasparente: indicare nel rogito come vengono ripartite spese e utilizzo aiuta a prevenire conflitti.

Se l’immobile è stato assegnato come casa al coniuge in sede di separazione o divorzio, questa assegnazione non trasferisce la proprietà ma limita la disponibilità; chi compra una quota deve sapere che esiste un diritto di godimento trascrivibile e opponibile.

Anche l’usufrutto merita un cenno:

  • il nudo proprietario può vendere la sua quota, ma l’acquirente entrerà nella nuda proprietà fino all’estinzione dell’usufrutto.
  • in alternativa, si può cedere l’usufrutto per ottenere liquidità mantenendo o cedendo l’uso, a seconda delle esigenze e della durata.

Cosa fare in caso di proprietà indivisa?

Quando la comproprietà diventa un terreno di conflitto, le soluzioni sono tre.

  • La prima passa dall’accordo amichevole: un documento scritto può fissare le regole di gestione della casa, la divisione delle spese, un diritto di prelazione convenzionale e perfino un calendario d’uso se la casa è la casa coniugale o una seconda casa di vacanza. Il mediatore immobiliare può aiutare a trovare un potenziale acquirente esterno realmente consapevole delle regole della comunione. 
  • La seconda strada è la divisione in natura, quando l’immobile lo consente: con un frazionamento legittimo e la creazione di due unità si trasformano quote ideali in proprietà esclusive, magari con piccoli conguagli.
  • La terza è il ricorso al giudice: chiunque dei comproprietari può chiedere lo scioglimento; se l’immobile non è divisibile senza pregiudizio, il tribunale può disporre la vendita dell’intero e la divisione del ricavato in proporzione alle quote.

Anche in presenza di ipoteca nulla va lasciato implicito: la vendita della quota non cancella l’ipoteca e l’accollo del mutuo necessita dell’adesione dell’istituto se vuoi essere liberato. È opportuno, prima di firmare, ottenere un riscontro scritto della banca sulla fattibilità dell’accollo liberatorio o su eventuali alternative (rinegoziazione, surroga, nuova garanzia).

Riferimenti normativi essenziali

• Art. 1103 c.c. (disponibilità della quota).
• Art. 1111 c.c. (scioglimento della comunione).
• Art. 1108 c.c. (atti eccedenti e locazioni ultranovennali).
• Art. 732 c.c. (prelazione tra coeredi e diritto di riscatto).
• Art. 1273 c.c. (accollo del debito).
• Artt. 2643 e 2644 c.c. (atti soggetti a trascrizione e opponibilità).
• Art. 337-sexies c.c. (assegnazione della casa familiare e sua opponibilità).

FAQ

Posso vendere la mia quota di casa ereditata?

Sì, si può vendere la quota della casa ereditata. Nella comunione ereditaria i coeredi hanno diritto di prelazione: devi notificare prezzo e condizioni e attendere il termine previsto. Se non esercitano la prelazione, puoi vendere a un terzo; se vendi senza notifica, possono riscattare la quota entro l’anno dalla trascrizione.

Si può obbligare un comproprietario a vendere?

Non si può obbligare un comproprietario a vendere. Puoi però chiedere lo scioglimento della comunione in ogni momento. Se l’immobile è indivisibile, il giudice può ordinare la vendita e dividere il ricavato tra i partecipanti in base alle rispettive quote.

Serve il consenso dell’altro comproprietario per vendere il mio 50%?

Per la cessione della tua quota no; per la vendita dell’intero immobile sì. Per atti come le locazioni di durata superiore a nove anni o la concessione di ipoteca sull’intero, è richiesta l’unanimità.

L’acquirente può accollarsi il mutuo?

Sì. L’accollo può essere interno o liberatorio. Diventa liberatorio solo se la banca approva espressamente; altrimenti continuerai a essere obbligato insieme all’acquirente.

Andrea Lazzo
Andrea Lazzo è nato a Bari nel 1980 e dal 2009 lavora nel campo della SEO per diverse aziende italiane, estere e multinazionali, nel campo finanziario e immobiliare. Si è specializzato nel settore del real estate in cui opera da oltre 5 anni, con un particolare focus sulle statistiche del mercato immobiliare, estimo e normative vigenti riguardanti le tematiche più richieste da chi desidera vendere e acquistare casa. Il suo obiettivo è di creare un contenuto realmente utile per l'utente, con un linguaggio il più ampiamente comprensibile anche per i temi più tecnici e burocratici.
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