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Usufrutto di un Immobile

Team RealAdvisorAggiornato il 30.07.202613 min di lettura
Definizione

Usufrutto di un Immobile: Cos'è e Come si Calcola

Risposta rapida

L’usufrutto di un immobile è il diritto di utilizzare una casa appartenente a un’altra persona e di ricavarne utilità, ad esempio abitandola o affittandola, senza diventarne proprietari. Ai fini fiscali, il valore dell’usufrutto vitalizio si determina applicando al valore della piena proprietà i coefficienti ministeriali collegati all’età dell’usufruttuario. Il valore di mercato o il prezzo di cessione del diritto può invece essere diverso.

Sintesi

  • L’usufruttuario può abitare l’immobile, concederlo in locazione e incassare i canoni.
  • Il nudo proprietario conserva la proprietà del bene, ma non può utilizzarlo fino all’estinzione dell’usufrutto.
  • Per una persona fisica, il diritto non può durare oltre la vita dell’usufruttuario.
  • Il valore dell’usufrutto diminuisce con l’aumentare dell’età del titolare.
  • La nuda proprietà si calcola sottraendo il valore dell’usufrutto dal valore complessivo dell’immobile.
  • Alla morte dell’usufruttuario o alla scadenza prevista, il nudo proprietario riacquista automaticamente la piena proprietà.
Infografica che illustra come funzione l'usufrutto di un immobile

L’usufrutto è una forma di diritto molto presente nel mondo immobiliare. In questo articolo offriamo una guida all’usufrutto di una casa e ne approfondiamo alcuni aspetti circa il calcolo del valore, la successione, il vitalizio, i diritti di figli e coniugi, l’ipoteca ed altro ancora.

Usufrutto: che cos'è e come funziona

L’usufrutto è un diritto reale, privato, patrimoniale, di godimento su cosa altrui, con cui un soggetto (usufruttuario) può utilizzare un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e goderne dei frutti, purché ne rispetti la destinazione economica e si obblighi alla restituzione all’estinzione del diritto (scadenza). Si tratta di un diritto assoluto, di durata temporanea e non trasmissibile mortis causa; può però essere ceduto inter vivos (art. 980 c.c.), con i limiti di legge, e alla morte dell’usufruttuario si estingue.”

A proposito dell’usufrutto il Codice Civile (art. 981) specifica la posizione dell’usufruttuario:

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

Un aspetto importante dell’usufrutto è la temporaneità. Il diritto di usufrutto solitamente è temporaneo e non può durare oltre la vita dell’usufruttuario (in caso di persona fisica) o di trent’anni (in caso di persona giuridica).

Il cosiddetto usufrutto successivo è soggetto a limiti diversi a seconda dell’atto con cui viene costituito. Se è disposto per testamento, l’attribuzione a più persone successivamente vale soltanto a favore di chi, alla morte del testatore, si trova per primo chiamato a goderne, secondo quanto stabilito dall’art. 698 c.c. Nella donazione, l’art. 796 c.c. consente al donante di riservare l’usufrutto a sé e, dopo di sé, a favore di un’altra persona o di più persone congiuntamente, ma non permette ulteriori passaggi successivi. La giurisprudenza ammette inoltre il cosiddetto usufrutto successivo improprio costituito mediante un atto tra vivi a titolo oneroso.

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Diritti e obblighi dell’usufruttuario e del nudo proprietario

L’usufruttuario può abitare l’immobile, concederlo in locazione, incassare i canoni e ricavare dal bene tutte le utilità compatibili con la sua destinazione economica. Può inoltre cedere a un’altra persona il proprio diritto, salvo eventuali limitazioni contenute nell’atto con cui è stato costituito l’usufrutto.

A questi diritti corrispondono alcuni obblighi. L’usufruttuario deve utilizzare e custodire l’immobile con la diligenza ordinaria, evitare che venga danneggiato, rispettarne la destinazione economica e restituirlo al termine dell’usufrutto. Quando previsto, deve inoltre redigere l’inventario dei beni e prestare un’idonea garanzia.

Chi paga le spese dell’immobile?

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle connesse all’utilizzo quotidiano dell’immobile sono generalmente a carico dell’usufruttuario. Rientrano, ad esempio, le piccole riparazioni, la manutenzione degli impianti e gli ordinari oneri condominiali.

Le riparazioni straordinarie necessarie a conservare la stabilità e la struttura dell’edificio spettano invece al nudo proprietario. Se, però, l’intervento straordinario è diventato necessario a causa della mancata manutenzione ordinaria, il relativo costo può ricadere sull’usufruttuario.

Chi paga le imposte?

Ai fini fiscali, il titolare del diritto di usufrutto è considerato possessore dell’immobile. Di conseguenza, deve pagare l’IMU quando dovuta e dichiarare nel modello 730 o nel modello Redditi il reddito catastale o gli eventuali canoni di locazione. Il titolare della sola nuda proprietà, invece, non deve dichiarare il fabbricato finché permane l’usufrutto.

Cos'è l'usufrutto di una casa e come funziona

L’usufruttuario può vendere la casa?

L’ usufruttuario non può vendere la piena proprietà dell’immobile perché non ne è proprietario; può però:

  • cedere l’usufrutto (per un tempo o per tutta la durata residua), fermo restando che il diritto si estinguerà comunque alla morte dell’originario usufruttuario;
  • locare l’immobile e incassare i canoni;
  • compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, nei limiti, di straordinaria con consenso del nudo proprietario quando incidono sulla sostanza del bene.

La vendita della piena proprietà richiede l’atto congiunto di nudo proprietario e usufruttuario (con eventuale corrispettivo/indennizzo per l’estinzione o rinuncia dell’usufrutto).

Riferimenti: art. 980 c.c. (cessione dell’usufrutto) e disciplina codicistica su diritti/doveri di usufruttuario.

Qual è la differenza tra usufrutto e diritto di abitazione?

  • Usufrutto: diritto ampio di godimento e di percezione dei frutti (es. poter affittare l’immobile). È cedibile (salvo divieto nel titolo), pignorabile, trascrivibile; può avere ad oggetto anche beni diversi dagli immobili.
  • Diritto di abitazione: diritto più ristretto, limita l’uso al solo abitare dell’avente diritto e della sua famiglia; non consente di concedere l’immobile in locazione o di percepirne frutti; è intrasferibile e non pignorabile nei limiti di legge.

Base normativa: art. 1022 c.c. per l’abitazione; per l’usufrutto, artt. 978 ss. c.c.

Tabella scaglioni usufrutto 2024 - 2025 - 2026

Età usufruttuarioCoefficiente% Usufrutto% Nuda proprietà
0–2038,0095,005,00
21–3036,0090,0010,00
31–4034,0085,0015,00
41–4532,0080,0020,00
46–5030,0075,0025,00
51–5328,0070,0030,00
54–5626,0065,0035,00
57–6024,0060,0040,00
61–6322,0055,0045,00
64–6620,0050,0050,00
67–6918,0045,0055,00
70–7216,0040,0060,00
73–7514,0035,0065,00
76–7812,0030,0070,00
79–8210,0025,0075,00
83–868,0020,0080,00
87–926,0015,0085,00
93–994,0010,0090,00
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“Nota: ai fini fiscali, per il 2025 e il 2026 il calcolo dell’usufrutto vitalizio continua ad assumere come riferimento il saggio minimo del 2,5%. Il saggio legale generale è pari al 2% per il 2025 e all’1,60% per il 2026, ma il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025 ha confermato per il 2026 l’utilizzo del parametro fiscale minimo del 2,5%. Le percentuali della tabella restano quindi invariate rispetto al 2024 e al 2025.”

Calcolatore valore usufrutto (vitalizio o a termine)

Metodo fiscale con saggio legale minimo 2,5% e coefficienti 2024–2025. Per usufrutto a termine si usa: annualità × anni (max 30).

Tipo di calcolo

Valore immobile (€)

Età usufruttuario (anni)

Saggio per annualità (%)

Ai fini fiscali non scende sotto 2,5%.

Come calcolare il valore fiscale dell'usufrutto

Il calcolo basato sui coefficienti ministeriali serve a determinare il valore fiscale dell’usufrutto vitalizio e della nuda proprietà. Non determina necessariamente il prezzo di mercato al quale il diritto può essere ceduto.

Per effettuare il calcolo occorre:

  • individuare il valore della piena proprietà da assumere ai fini dello specifico atto o tributo;
  • moltiplicare tale valore per il saggio fiscale applicabile, pari al 2,5% nel 2026, ottenendo il valore dell’annualità;
  • moltiplicare il valore dell’annualità per il coefficiente corrispondente all’età compiuta dall’usufruttuario.

In alternativa, è possibile applicare direttamente al valore della piena proprietà la percentuale indicata nella tabella.

Esempio di calcolo del valore fiscale dell’usufrutto

Supponiamo che il valore della piena proprietà sia pari a 160.000 € e che l’usufruttuario abbia 44 anni. Nel 2026, per questa fascia di età, il coefficiente è 32 e la percentuale dell’usufrutto è pari all’80%.

Il valore dell’annualità è:

160.000 € × 2,5% = 4.000 €

Il valore fiscale dell’usufrutto è:

4.000 € × 32 = 128.000 €

Lo stesso risultato si ottiene applicando direttamente la percentuale dell’80%:

160.000 € × 80% = 128.000 €

Il valore fiscale della nuda proprietà è quindi:

160.000 € − 128.000 € = 32.000 €

Calcolo rinuncia dell'usufrutto

La rinuncia estingue il diritto e fa “espandere” la nuda proprietà in piena proprietà ( consolidazione). Operativamente:

  1. Atto notarile di rinuncia (unilaterale) dell’usufruttuario;
  2. Trascrizione e voltura catastale;
  3. Imposte: la giurisprudenza qualifica la rinuncia come atto con effetti traslativi/arricchimento a favore del nudo proprietario → in linea generale sono dovute imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) in misura proporzionale sul valore del diritto; può inoltre operare l’ imposta sulle donazioni (in base al rapporto tra le parti e alle franchigie).

Eccezione: in caso di estinzione dell’usufrutto per morte dell’usufruttuario o per naturale scadenza del termine non sono dovute imposte proporzionali. In caso di morte, dal 1° gennaio 2025 la riunione catastale dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è effettuata senza oneri dall’Agenzia delle Entrate. Per l’estinzione dovuta alla naturale scadenza del termine occorre invece verificare gli adempimenti pubblicitari e catastali richiesti dal caso concreto.

Quanto costa togliere l'usufrutto?

Dipende dal motivo dell’estinzione:

  • Per morte dell’usufruttuario (consolidazione naturale):
    - non sono dovute imposte proporzionali;
    - dal 1° gennaio 2025 la riunione catastale dell’usufrutto per causa di morte è effettuata senza oneri dall’Agenzia delle Entrate. Se ci si avvale di un professionista per verifiche o pratiche ulteriori, può naturalmente essere richiesto un compenso professionale.
  • Per rinuncia volontaria(atto tra vivi):
    • onorario notarile variabile (in pratica qualche centinaio/alcune migliaia € secondo valore/complessità);
    • imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore del diritto rinunciato (minimi di legge);
    • imposta di registro/donazione secondo il caso concreto (gratuito/oneroso, grado di parentela, franchigie).
  • Per acquisto/estinzione onerosa del diritto(es. il nudo proprietario “compra” l’usufrutto):
    • si applica la tassazione tipica dei trasferimenti immobiliari sul diritto di usufrutto (registro 2% “prima casa” o 9%/IVA, più ipocatastali, secondo regime e natura del bene), oltre all’onorario notarile.

Costituzione dell’usufrutto di un immobile

L’art. 978 del Codice Civile recita: “L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione”. Il diritto di usufrutto quindi può essere costituito per atto volontario (tramite contratto o testamento), legale (per legge) e per usucapione:

  • Contratto: è una delle modalità più comuni e prevede un accordo tra proprietario e usufruttuario. Il contratto che costituisce, modifica o trasferisce l’usufrutto su un immobile deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità. Per poterlo trascrivere nei registri immobiliari occorre un atto pubblico oppure una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;”
  • Testamento: l’usufrutto può essere disposto mediante testamento e produce i propri effetti dall’apertura della successione, cioè dalla morte del testatore. Se il testamento è olografo o segreto, deve essere pubblicato prima di potergli dare esecuzione, ma la pubblicazione notarile non costituisce il momento in cui nasce il diritto.
  • Per legge: è previsto per legge, come nel caso dell’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minorenne.
  • Usucapione: si acquisisce l’usufrutto a seguito del possesso continuato e ininterrotto della casa per il periodo di tempo previsto dalla legge (generalmente 10 o 20 anni, a seconda della fattispecie). Per ulteriori informazioni consulta la voce specifica sull’ usucapione dell’immobile.
Come funziona l'usufrutto di un immobile

Tipologie di usufrutto

  • Vitalizio (a vita del titolare): la forma più comune.
  • A termine (tempo determinato): si estingue alla scadenza, ma comunque non può superare la vita dell’usufruttuario (o i 30 anni se persona giuridica).
  • Parziale/Pro quota: su una quota del bene o su una parte del bene.
  • Quasi-usufrutto (su cose consumabili, es. denaro): l’usufruttuario può consumare i beni ed è tenuto a restituire il tantundem (stesso valore/quantità) o a pagarne il valore a fine diritto.
  • Co-usufrutto e usufrutto congiuntivo con accrescimento, quando il diritto è attribuito contemporaneamente a più persone; usufrutto successivo, ammesso soltanto nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Approfondiamo i più importanti.

Usufrutto congiuntivo e usufrutto successivo

Quando l’usufrutto è attribuito contemporaneamente a più persone si configura un co-usufrutto. Se il titolo prevede, espressamente o comunque in modo inequivocabile, il diritto di accrescimento, alla morte di uno dei cousufruttuari la sua quota si accresce a favore dei superstiti e l’usufrutto si estingue con la morte dell’ultimo di essi. In assenza del diritto di accrescimento, la quota di ciascun cousufruttuario si estingue alla sua morte e si consolida con la nuda proprietà.

L’usufrutto successivo non può essere liberamente configurato come una catena di titolari. Se è disposto per testamento, l’attribuzione vale soltanto a favore di chi, alla morte del testatore, si trova per primo chiamato a goderne. Nella donazione, il donante può riservare l’usufrutto a sé e, dopo di sé, a favore di una persona o di più persone congiuntamente, ma non può prevedere ulteriori passaggi successivi.

È inoltre ammesso il cosiddetto usufrutto successivo improprio costituito mediante un atto tra vivi a titolo oneroso. In questa ipotesi il disponente trasferisce la nuda proprietà e costituisce fin dall’origine l’usufrutto a favore di sé e, per il periodo successivo alla propria morte, a favore di uno o più terzi. La morte del primo usufruttuario non comporta quindi un trasferimento mortis causa del diritto, ma rende operativo l’usufrutto già costituito contrattualmente in favore del terzo.

Coniuge superstite (erroneamente chiamato “usufrutto uxorio”)

Nel nostro ordinamento non esiste un generale “usufrutto uxorio”. Al coniuge superstite spettano:

  • una quota dell’eredità in piena proprietà, che varia in base ai chiamati con cui concorre;
  • in aggiunta, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano (se l’immobile era di proprietà del defunto o in comunione).

Questi diritti di abitazione e d’uso hanno natura vitalizia e non cessano per nuove nozze; si estinguono con la morte del coniuge superstite o per le cause tipiche dei diritti reali (rinuncia, perimento del bene, ecc.).

Usufrutto di una casa in presenza di un figlio

Quando nell’eredità vi è anche almeno un figlio:

  • con un solo figlio: al coniuge superstite spetta 1/2 dell’eredità in piena proprietà; al figlio l’altro 1/2;
  • con due o più figli: al coniuge spetta 1/3, ai figli complessivamente 2/3 in parti uguali.

Se non ci sono figli ma ci sono ascendenti e/o fratelli/sorelle, al coniuge superstite spetta 2/3 dell’eredità (il resto agli altri chiamati).

Se non ci sono né figli, né ascendenti, né fratelli/sorelle, il coniuge superstite succede nell’intera eredità.

In tutti questi casi il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto d’uso sui mobili si aggiungono alla quota ereditaria del coniuge.

Usufrutto a termine (o a tempo determinato)

È un usufrutto costituito con una scadenza (es. 10 o 20 anni). Alla scadenza il diritto si estingue; se il titolare è persona fisica e muore prima, l’usufrutto si estingue anticipatamente (il limite inderogabile è la vita dell’originario usufruttuario). Se il titolare è persona giuridica, il termine non può superare 30 anni.

Base normativa: durata massima (art. 979 c.c.) ed estinzione per scadenza (art. 1014 c.c.).

Quando si estingue l’usufrutto?

L’usufrutto non è un diritto perpetuo. Nel caso di una persona fisica si estingue, al più tardi, con la morte dell’usufruttuario; se è stato stabilito per un periodo determinato, può terminare anche alla scadenza prevista, purché l’usufruttuario sia ancora in vita.

Oltre alla morte e alla scadenza, l’usufrutto può estinguersi:

  • per rinuncia volontaria dell’usufruttuario;
  • per mancato esercizio del diritto protratto per vent’anni;
  • per consolidazione, quando usufrutto e nuda proprietà vengono riuniti nella stessa persona;
  • per il perimento totale dell’immobile;
  • in caso di gravi abusi commessi dall’usufruttuario.

La consolidazione può verificarsi, ad esempio, quando l’usufruttuario acquista la nuda proprietà oppure quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto. In questi casi viene ricostituita la piena proprietà dell’immobile.

L’abuso può invece ricorrere quando l’usufruttuario deteriora gravemente il bene o lo lascia andare in rovina omettendo le necessarie riparazioni ordinarie. La cessazione per abuso non è automatica, ma deve essere valutata in relazione alla gravità della condotta e ai provvedimenti richiesti dal nudo proprietario.

Alla morte dell’originario usufruttuario, il diritto si estingue e la nuda proprietà si riespande in piena proprietà, anche se l’usufrutto era stato precedentemente ceduto. Se invece il cessionario muore prima dell’originario usufruttuario, il diritto ceduto può trasmettersi agli eredi del cessionario, ma resta comunque destinato a estinguersi alla morte dell’originario usufruttuario o alla precedente scadenza del termine per il quale era stato costituito o ceduto.

Usufrutto e ipoteca

Quando un immobile è gravato da usufrutto e da ipoteca, conta l’ordine delle iscrizioni (priorità) e ciò che si sta trasferendo o espropriando.

Se l’ipoteca è anteriore all’usufrutto

  • In caso di esecuzione forzata, l’aggiudicazione può purgare i diritti trascritti dopo l’ipoteca: l’usufrutto (successivo) può quindi estin­guersi con la vendita giudiziaria.
  • Nelle vendite volontarie (non giudiziali) l’ipoteca non si cancella automaticamente: l’acquirente prende il bene ancora ipotecato salvo estinzione/consenso del creditore; l’usufrutto, essendo successivo, resta esposto al rischio di futura esecuzione.

Se l’ipoteca è successiva all’usufrutto

  • L’usufrutto è opponibile ai terzi: in esecuzione forzata si vende la nuda proprietà gravata dall’usufrutto (che rimane).
  • L’acquirente all’asta o in compravendita volontaria acquista la nuda proprietà con l’usufrutto ancora in essere (fino alla sua estinzione naturale o per altre cause tipiche).

Responsabilità del debito ipotecario

  • La responsabilità personale per il debito non dipende dalla titolarità della nuda proprietà o dell’usufrutto, ma dall’aver assunto l’obbligazione, un accollo o una garanzia personale. Il nudo proprietario o l’usufruttuario che abbia soltanto concesso ipoteca sul proprio diritto per garantire un debito altrui non è personalmente obbligato con tutto il proprio patrimonio, ma resta esposto all’espropriazione del diritto ipotecato.
  • L’ usufruttuario non risponde del debito se non quando abbia assunto obblighi specifici (es. accollo, garanzia personale, patti nel titolo).

Ipoteca sul diritto di usufrutto

  • L’usufrutto è un diritto reale autonomamente ipotecabile e pignorabile: si può iscrivere ipoteca sul diritto di usufrutto (non solo sull’immobile/piena proprietà). In tal caso, l’eventuale esecuzione colpisce il diritto di usufrutto (che può essere venduto o estinto secondo legge).

Prassi operativa e cautele

  • Prima di vendere o acquistare, verificare sempre visure e trascrizioni (ordine di iscrizioni, eventuali cancellazioni, note di pignoramento).
  • In presenza di ipoteca anteriore, l’usufruttuario può avere interesse a: i) favorire l’ estinzione del debito; ii) ottenere accordi col creditore; iii) valutare interventi nell’esecuzione per tutelare il proprio diritto.
  • In presenza di ipoteca successiva, chi compra la nuda proprietà deve mettere in conto che l’ usufrutto permane sino alla sua naturale estinzione.

Fonti

Domande frequenti

L’usufruttuario paga l’IMU?

Sì, l'usufruttuario è responsabile del pagamento dell'IMU (Imposta Municipale Propria) perché è considerato possessore dell'immobile ai fini fiscali.

Cos'è l'usufrutto vitalizio?

L'usufrutto vitalizio è un diritto di usufrutto concesso per la durata della vita dell'usufruttuario, estinguendosi alla sua morte.

Come si rinuncia all'usufrutto?

Per rinunciare all’usufrutto su un immobile occorre un atto scritto. Ai fini della trascrizione nei registri immobiliari è necessario un atto pubblico oppure una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Chi paga le spese straordinarie in un usufrutto?

Le spese straordinarie, come grandi ristrutturazioni, di solito sono a carico del nudo proprietario, a meno che non sia stato concordato diversamente.

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