L’usufrutto di un immobile è un diritto reale che consente a chi lo detiene di usare la casa e trarne i frutti (es. affitti) pur non essendone proprietario; è temporaneo (al massimo per la vita dell’usufruttuario o 30 anni se titolare è una persona giuridica) e il suo valore si calcola con coefficienti ministeriali legati all’età.
Sintesi

L’usufrutto è una forma di diritto molto presente nel mondo immobiliare. In questo articolo offriamo una guida all’usufrutto di una casa e ne approfondiamo alcuni aspetti circa il calcolo del valore, la successione, il vitalizio, i diritti di figli e coniugi, l’ipoteca ed altro ancora.
L’usufrutto è un diritto reale, privato, patrimoniale, di godimento su cosa altrui, con cui un soggetto (usufruttuario) può utilizzare un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e goderne dei frutti, purché ne rispetti la destinazione economica e si obblighi alla restituzione all’estinzione del diritto (scadenza). Si tratta di un diritto assoluto, di durata temporanea e non trasmissibile mortis causa; può però essere ceduto inter vivos (art. 980 c.c.), con i limiti di legge, e alla morte dell’usufruttuario si estingue.”
A proposito dell’usufrutto il Codice Civile (art. 981) specifica la posizione dell’usufruttuario:
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Un aspetto importante dell’usufrutto è la temporaneità. Il diritto di usufrutto solitamente è temporaneo e non può durare oltre la vita dell’usufruttuario (in caso di persona fisica) o di trent’anni (in caso di persona giuridica).
L’usufrutto successivo è vietato se disposto per testamento (art. 698 c.c.) o per atto di liberalità (art. 795 c.c.). È invece ammesso l’usufrutto congiuntivo (più usufruttuari contemporaneamente, con eventuale accrescimento al superstite) e, in certi casi negoziali a titolo oneroso, la prassi ammette il c.d. “successivo improprio” (riserva a favore dell’alienante e, dopo di lui, a favore di un terzo in forma congiuntiva, non a catena).
L’usufruttuario non può vendere la piena proprietà dell’immobile perché non ne è proprietario; può però:
La vendita della piena proprietà richiede l’atto congiunto di nudo proprietario e usufruttuario (con eventuale corrispettivo/indennizzo per l’estinzione o rinuncia dell’usufrutto).
Riferimenti: art. 980 c.c. (cessione dell’usufrutto) e disciplina codicistica su diritti/doveri di usufruttuario.
| Età usufruttuario | Coefficiente | % Usufrutto | % Nuda proprietà |
|---|---|---|---|
| 0–20 | 38,00 | 95,00 | 5,00 |
| 21–30 | 36,00 | 90,00 | 10,00 |
| 31–40 | 34,00 | 85,00 | 15,00 |
| 41–45 | 32,00 | 80,00 | 20,00 |
| 46–50 | 30,00 | 75,00 | 25,00 |
| 51–53 | 28,00 | 70,00 | 30,00 |
| 54–56 | 26,00 | 65,00 | 35,00 |
| 57–60 | 24,00 | 60,00 | 40,00 |
| 61–63 | 22,00 | 55,00 | 45,00 |
| 64–66 | 20,00 | 50,00 | 50,00 |
| 67–69 | 18,00 | 45,00 | 55,00 |
| 70–72 | 16,00 | 40,00 | 60,00 |
| 73–75 | 14,00 | 35,00 | 65,00 |
| 76–78 | 12,00 | 30,00 | 70,00 |
| 79–82 | 10,00 | 25,00 | 75,00 |
| 83–86 | 8,00 | 20,00 | 80,00 |
| 87–92 | 6,00 | 15,00 | 85,00 |
| 93–99 | 4,00 | 10,00 | 90,00 |
Nota: ai fini fiscali la determinazione di usufrutto/nuda proprietà non può assumere un saggio legale inferiore al 2,5%; pertanto le percentuali 2025 coincidono con quelle 2024. Per il 2026 si applicano, salvo nuovo decreto, gli stessi criteri. Per il 2025 il saggio legale è sceso al 2%, ma ai fini fiscali (usufrutto/nuda proprietà) la legge impone un minimo del 2,5%, quindi coefficiente e percentuali 2025 coincidono con il 2024 (vedi DM 27.12.2024 e comunicazioni di categoria).

Calcolare il valore dell’usufrutto può essere utile in molti casi, ad esempio quando si voglia cedere tale diritto a titolo oneroso (per ripagare un debito ecc.). Per calcolare il valore dell’usufrutto vanno presi in considerazione il valore della proprietà, il tasso d’interesse vigente e il coefficiente specifico previsto per legge.
Il valore finale dell’usufrutto consente di calcolare anche il valore della nuda proprietà, quando sottratto al valore iniziale dell’immobile.
Per calcolare il valore di usufrutto di una casa, occorre seguire questa procedura, composta di 3 passaggi:
Per il nostro esempio ipotizziamo di voler calcolare il valore dell’usufrutto di una casa del valore a favore di un soggetto di 44 anni.
La prima cosa da fare è di calcolare il valore della casa. Per farlo occorre effettuare una valutazione immobiliare che si può ottenere sia tramite agenzie immobiliari che tramite una valutazione gratuita online.
Supponiamo che la valutazione ottenuta sia di 160.000€. A questo punto, dalla tabella ministeriale (che abbiamo pubblicato nel paragrafo "Tabella Usufrutto" in precedenza, otterremo altri due dati: la percentuale e il coefficiente (quest’ultimo varia in base all’età).
Quindi, per iniziare il nostro calcolo, per prima cosa determiniamo il valore dell’annualità: per farlo, moltiplicheremo il valore della piena proprietà (160.000€) per il saggio legale “fiscale” minimo del 2,5% (anche se il tasso legale generale 2025 è 2%, ai fini dell’usufrutto si applica comunque almeno 2,5%).
A questo punto, possiamo procedere con il calcolo del valore dell’usufrutto con la seguente formula:
Valore Usufrutto: Valore annualità x Coefficiente associato all’età
Quindi sarà pari a 4.000€ x 32 (associato ai 44 anni) = 128.000€
Altri dettagli li proponiamo nell'articolo sul calcolo del valore dell'usufrutto.
Considerando il valore dell’usufrutto della casa, il valore della nuda proprietà sarà dato dalla formula
Valore nuda proprietà = Valore dell’immobile - Valore dell’Usufrutto
quindi
160.000€ (valore dell’immobile) - 128.000€ (valore usufrutto) = 32.000€

La rinuncia estingue il diritto e fa “espandere” la nuda proprietà in piena proprietà (consolidazione). Operativamente:
Dipende dal motivo dell’estinzione:
L’art. 978 del Codice Civile recita: “L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione”. Il diritto di usufrutto quindi può essere costituito per atto volontario (tramite contratto o testamento), legale (per legge) e per usucapione:
Approfondiamo i più importanti.
Esistono due modalità particolari di usufrutto, l'usufrutto congiuntivo e l'usufrutto successivo, che si distinguono per il modo in cui il diritto è esercitato nel tempo:
Dal punto di vista terminologico l’usufrutto uxorio è un esempio di usufrutto successivo, poiché si tratta di un usufrutto per il coniuge superstite.
L'usufrutto successivo improprio è una variante particolare dell'usufrutto successivo. La normale configurazione di un usufrutto successivo prevede che una persona goda dell'usufrutto fino al suo decesso, dopodiché un altro individuo prenda il suo posto come usufruttuario. Questa catena di diritti di usufrutto è prestabilita e accettata al momento della costituzione dell'usufrutto.
Nell'usufrutto successivo improprio, il passaggio del diritto di usufrutto a un secondo beneficiario non avviene automaticamente alla morte del primo usufruttuario, ma è subordinato al verificarsi di un evento o condizione specifica che può non necessariamente coincidere con la morte del primo usufruttuario. Questo tipo di arrangiamento è meno comune e può essere più complesso dal punto di vista legale perché introduce condizioni aggiuntive per la validità o l'esecuzione dell'usufrutto.
Nel c.d. “successivo improprio” ammesso in prassi il passaggio all’altro beneficiario non configura una catena di usufrutti, ma opera tipicamente quando, in un contratto a titolo oneroso, il disponente si riserva l’usufrutto per sé e congiuntamente lo attribuisce, dopo la sua morte, a un terzo (senza ulteriori ‘passaggi’ successivi). Non è una figura liberamente modulabile con condizioni casuali scollegate dalla struttura tipica del diritto reale
Questa forma di usufrutto deve essere chiaramente delineata nei documenti legali che stabiliscono l'usufrutto per evitare confusioni o dispute legali future. Inoltre, a causa delle sue peculiarità, può richiedere un'attenzione maggiore nella redazione per garantire che tutte le condizioni siano legalmente valide e rispettino la legislazione vigente in materia di diritti reali e successioni.

Nel nostro ordinamento non esiste un generale “usufrutto uxorio”. Al coniuge superstite spettano:
Questi diritti di abitazione e d’uso hanno natura vitalizia e non cessano per nuove nozze; si estinguono con la morte del coniuge superstite o per le cause tipiche dei diritti reali (rinuncia, perimento del bene, ecc.).
Quando nell’eredità vi è anche almeno un figlio:
Se non ci sono figli ma ci sono ascendenti e/o fratelli/sorelle, al coniuge superstite spetta 2/3 dell’eredità (il resto agli altri chiamati).
Se non ci sono né figli, né ascendenti, né fratelli/sorelle, il coniuge superstite succede nell’intera eredità.
In tutti questi casi il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto d’uso sui mobili si aggiungono alla quota ereditaria del coniuge.
È un usufrutto costituito con una scadenza (es. 10 o 20 anni). Alla scadenza il diritto si estingue; se il titolare è persona fisica e muore prima, l’usufrutto si estingue anticipatamente (il limite inderogabile è la vita dell’originario usufruttuario). Se il titolare è persona giuridica, il termine non può superare 30 anni.
Base normativa: durata massima (art. 979 c.c.) ed estinzione per scadenza (art. 1014 c.c.).
Quando un immobile è gravato da usufrutto e da ipoteca, conta l’ordine delle iscrizioni (priorità) e ciò che si sta trasferendo o espropriando.
Se l’ipoteca è anteriore all’usufrutto
Se l’ipoteca è successiva all’usufrutto
Responsabilità del debito ipotecario
Ipoteca sul diritto di usufrutto
Prassi operativa e cautele
Sì, l'usufruttuario è responsabile del pagamento dell'IMU (Imposta Municipale Propria) perché è considerato possessore dell'immobile ai fini fiscali.
L'usufrutto vitalizio è un diritto di usufrutto concesso per la durata della vita dell'usufruttuario, estinguendosi alla sua morte.
Per rinunciare all'usufrutto, l'usufruttuario deve fare una dichiarazione formale, registrata presso un notaio, che rinuncia ai suoi diritti sull'immobile.
Le spese straordinarie, come grandi ristrutturazioni, di solito sono a carico del nudo proprietario, a meno che non sia stato concordato diversamente.