Il bene immobile è un singolo bene non trasportabile — come suolo, edifici, pertinenze e impianti fissati stabilmente — ai sensi dell’art. 812 c.c.
Sintesi
In questo articolo spieghiamo il significato di “bene immobile” partendo dalla definizione fornita dal Codice Civile.
L’articolo n. 812 del Codice Civile fornisce la seguente definizione di bene immobile:
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
Da tale definizione si può dedurre che la concezione comune di bene immobile, associato prevalentemente a beni immobili residenziali, industriali, commerciali, comunitari o ai terreni, è errata. Infatti, come si può vedere. Il Codice Civile considera beni immobili anche le sorgenti, i corsi d’acqua e gli alberi (art. 812 c.c.); gli alberi lo sono finché radicati. Sono inoltre reputati immobili i mulini, i bagni e gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (art. 812 c.c.).
Ciò che accomuna tutti i beni immobili, così come specificato nella prima parte dell’articolo, è che sono incorporati al suolo (naturalmente o artificialmente).
È bene considerare anche altre tipologie di beni appartenenti allo Stato e disciplinati dall’art. 826 del Codice Civile (vedi “Fonti”).
In Italia, un bene immobile si riferisce a proprietà come case, terreni e edifici che sono fissi e non possono essere spostati senza danneggiarli o modificarne la natura.
I beni mobili, invece, comprendono oggetti che possono essere spostati facilmente, come mobili o veicoli.
La distinzione è importante per questioni legali e fiscali, poiché i beni immobili e mobili sono soggetti a regolamenti e tassazioni differenti.
Nel linguaggio giuridico, “bene immobile” è il termine tecnico del Codice Civile che individua cose non trasportabili o stabilmente incorporate al suolo (terreni, fabbricati, pertinenze, impianti fissi). È una qualificazione giuridica: serve a stabilire regole su forma degli atti, pubblicità nei registri, tutela dei diritti.
“Bene immobiliare”, invece, è espressione economico-contabile e di mercato: indica l’asset (l’unità patrimoniale concreta) oggetto di valutazione, investimento, bilancio o gestione. In pratica, lo stesso appartamento è “bene immobile” quando ne parli secondo la legge (forma, trascrizione, diritti reali) e “bene immobiliare” quando lo tratti come investimento, cespite o voce di patrimonio.
Le due espressioni spesso coincidono nel referente materiale, ma accentano piani diversi: normativo il primo, economico/gestionale il secondo.
Qui sotto offriamo una tabella di confronto tra i due termini.
Aspetto | Bene immobile | Bene immobiliare |
---|---|---|
Ambito | Giuridico (Codice Civile) | Economico, patrimoniale, mercato |
Focus | Qualificazione della cosa (natura e stabilità al suolo) | Asset/cespite come oggetto di investimento o gestione |
Finalità tipica | Regole su atti, trascrizione, diritti reali, tutela | Valutazione, rendita, bilancio, portafoglio |
Esempio di uso | “È un bene immobile ai sensi dell’art. 812 c.c.” | “È un bene immobiliare in bilancio/portafoglio” |
Documenti/registri | Catasto, Registri immobiliari, trascrizioni | Perizie, bilanci, schede cespite, business plan |
Rilievo fiscale | Imposte di registro/ipo-cat., IMU, ecc. | Ammortamenti (se strumentale), ROI, cash flow |
Plurale correlato | — | Beni immobiliari (categoria/patrimonio) |
I beni immobili possono essere classificati in diverse tipologie, che variano in base alla destinazione d’uso e quindi ovviamente anche in base alle loro caratteristiche. Ciascuna categoria viene trattata diversamente per ciò che riguarda il fisco, le tasse e l’intero quadro di regolamentazioni.
Qui di seguito vediamo le principali tipologie di immobili:
Diventare proprietari di un bene immobile può avvenire attraverso varie modalità, ognuna con specifiche procedure legali e implicazioni.
Qui di seguito elenchiamo e descriviamo tutte le modalità di entrata in proprietà di un bene immobile secondo la legge italiana:
Si parte dal confronto con compravendite recenti di immobili simili nella stessa zona (metodo comparativo), si corregge per stato, metratura, piano, pertinenze ed efficienza energetica, e se l’immobile è a reddito si verifica anche il valore per capitalizzazione dei canoni. Per stime tecniche si usa una perizia con metodi comparativo, di costo o reddituale; le quotazioni OMI sono un riferimento di contesto, mentre la rendita catastale serve soprattutto per imposte e non rappresenta il prezzo di mercato.
Richiede atto pubblico dal notaio con presenza del donante e del donatario, accettazione espressa, registrazione, trascrizione nei Registri Immobiliari e voltura catastale. Si applica l’imposta di donazione con franchigie e aliquote in base al grado di parentela (ad esempio 4% con franchigia di 1.000.000 € per coniuge e figli; 6% con franchigia di 100.000 € per fratelli; 6% senza franchigia per altri parenti fino al 4° grado; 8% per estranei; franchigia 1.500.000 € per beneficiari con handicap grave), oltre alle imposte ipotecaria e catastale che possono essere fisse con agevolazioni “prima casa”.
Lo è solo se utilizzato esclusivamente e direttamente per l’attività d’impresa o professionale (ad esempio ufficio, laboratorio, capannone); in tal caso rileva ai fini contabili e fiscali con ammortamenti, possibile detraibilità IVA e deducibilità parziale di IMU/tributi secondo le regole vigenti. Se l’immobile è ad uso personale o abitativo non collegato all’attività, non è strumentale.
Le vendite si svolgono presso il tribunale competente o in modalità telematica sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti autorizzati; il giudice dell’esecuzione può delegare un professionista (notaio, avvocato o commercialista) e le offerte si presentano secondo bando, spesso in forma di gara telematica sincrona o asincrona con cauzione e termini prestabiliti.