Pressoché in ogni comune italiano si trova un’area in cui prevalgono gli edifici con destinazione funzionale produttiva su quelli utilizzati a fini abitativi, commerciali e rurali. Si tratta delle cosiddette zone industriali. Vediamo nello specifico cosa significa zona industriale e quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono.
La zona industriale è una parte del territorio comunale specificatamente destinata ad accogliere attività produttive.
Queste zone sono solitamente composte da un aggregato continuo di capannoni, fabbriche e stabilimenti di varie tipologie e dimensioni, con annessi piazzali di manovra, parcheggi e aree di sosta, carico e scarico.
Le zone industriali sono in genere dislocate in aree periferiche e periurbane, nelle immediate vicinanze di importanti arterie di comunicazione e scorrimento, snodi autostradali, tangenziali, porti, aeroporti e infrastrutture che ne facilitino il raggiungimento.
Sempre più spesso vengono realizzati appositi poli esterni a vocazione prettamente industriale, adibiti esclusivamente a funzioni produttive.
In un’area industriale è molto importante che vengano garantiti:
Nelle zone industriali è altresì essenziale che vengano offerti idonei servizi di vigilanza e videosorveglianza, per scongiurare il rischio di furti ed effrazioni ed evitare che le aree circostanti vengano indebitamente utilizzate per lo scarico di rifiuti, macerie o altro, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica numero 915 del 10 settembre 1982, e/o per l’esercizio della prostituzione o attività illecite.
Le zone industriali sono aree destinate, come abbiamo visto, all’insediamento di attività industriali. In una zona industriale si trovano, pertanto, immobili dedicati al settore produttivo, progettati e costruiti per ospitare attività legate alla produzione, lavorazione, trasformazione e stoccaggio di beni.
Nello specifico, si tratta di immobili con destinazione funzionale industriale, ascrivibili alla categoria catastale D, che comprende proprietà immobiliari utilizzate a fine produttivo o terziario.
In un complesso industriale in genere si trovano:
Spesso nelle zone industriali si trovano anche silos, cabine elettriche, impianti di depurazione delle acque, discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e aree di deposito di materiali, rottami, inerti, macerie e quant’altro.
Secondo quanto indicato dall’articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS), emanato con il regio decreto numero 1265 del 27 luglio 1934, le imprese che nello svolgimento delle loro attività producono emissioni, esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi e/o un impatto acustico che possano risultare insalubri o molesti per i cittadini, vengono divise in due classi distinte, che illustriamo di seguito:
In linea generale, la possibilità di decidere la distanza minima da interporre tra le attività industriali e le civili abitazioni è riservata alle singole amministrazioni comunali.
Ebbene, il suddetto articolo 216 del TULS specifica che la distanza tra l’abitato e un’azienda inserita nella prima classe possa essere ridotta qualora, nei processi produttivi, vengano adottate apposite tecnologie, metodologie e procedure specificatamente finalizzate a evitare di arrecare danno e molestia al vicinato.
Come indicato nella sentenza numero 661 depositata il 4 settembre 2007 dal T.A.R. per l’Umbria, il comune potrebbe, quindi, concedere che l’esercizio di tali attività avvenga a una distanza dall’abitato inferiore a quanto stabilito per le imprese di prima classe in presenza di apposite prove che dimostrino l’adozione di suddette misure, unitamente al parere positivo in merito del servizio igiene e sanità pubblica (SISP) dell'ASL di competenza.
Secondo quanto indicato al comma 6 del summenzionato articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, nel caso in cui un’azienda ascrivibile alle sopraindicate classi intenda stanziarsi in una area industriale, ha 15 giorni di tempo per darne avviso per iscritto all’amministrazione comunale, che, qualora lo ritenesse necessario per la salvaguardia della salute pubblica, ha diritto di impedirne l’attivazione o subordinare l’attività a determinate cautele.
Nel caso in cui un’attività potenzialmente pericolosa venisse avviata senza darne debita comunicazione al comune, sono previste pesanti sanzioni amministrative, secondo quanto indicato all’ultimo comma dell’articolo 216 del TULS. Il sindaco, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, ne può ordinare la cessazione per impedire che dallo svolgimento di dette lavorazioni possa derivare un pericolo per la salute dei cittadini.
Ricollegandoci a quanto esposto nel precedente paragrafo, proprio perché le amministrazioni comunali in genere tendono ad adottare specifiche misure per evitare di accostare le attività produttive ad attività di altro genere, in una zona industriale è piuttosto improbabile trovare edifici con funzione abitativa e servizi di base come:
Come accennato, le zone industriali si trovano solitamente a ridosso di importanti arterie di comunicazione e scorrimento. Si tratta di aree caratterizzate da un intenso transito di mezzi anche pesanti, come camion, autoarticolati, furgoni, cisterne e autotreni. Proprio per questo si tende a disincentivarne la frequentazione per finalità diverse da quelle produttive e manifatturiere. In una zona industriale è, infatti, alquanto improbabile che vengano inaugurati giardini urbani, parchi e aree ricreative. Gli spazi aperti presenti sono in genere terreni agricoli o incolti, inadatti all’uso ricreativo.
Tuttavia, non è raro che nelle aree industriali vengano collocati centri assistenza, autofficine, concessionari automobilistici, autolavaggi, grandi magazzini, outlet, empori, spacci o supermercati che necessitano di ampi spazi.
Il settore industriale è il settore economico che comprende le unità produttive addette alla lavorazione di materie prime per produrre altri beni derivati.
Le zone industriali sono in genere debitamente indicate da apposita segnaletica stradale, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo numero 285 del 30 aprile 1992. Il segnale di direzione in genere reca la dicitura “zona industriale”, accompagnata dal simbolo di una fabbrica con torre fumaria.
Zona industriale si abbrevia con l’acronimo “ZI”.
Il piano per gli insediamenti produttivi (PIP) è uno strumento urbanistico introdotto dalla legge numero 865 del 22 ottobre 1971 per favorire la realizzazione di aree destinate ad accogliere insediamenti produttivi.