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Servitù

Andrea Lazzo
24.02.2026
12 min

Servitù Attive e Passive: Significato ed Effetti sulla Proprietà

Risposta rapida

La servitù attiva è il diritto che “avvantaggia” un immobile (fondo dominante), mentre la servitù passiva è il peso/limitazione che grava sull’altro immobile (fondo servente), per l’utilità del primo (art. 1027 c.c.).

Sintesi

  • La servitù è un diritto reale su cosa altrui: un fondo subisce una limitazione per l’utilità di un altro fondo.
  • “Attiva” e “passiva” sono due facce della stessa servitù: attiva per il dominante, passiva per il servente.
  • L’“utilità” può essere anche comodità/amenità del fondo dominante (art. 1028 c.c.).
  • La servitù può nascere volontariamente o coattivamente, e anche per usucapione o destinazione del padre di famiglia (art. 1031 c.c.).
  • Nel passaggio coattivo (fondo intercluso) il riferimento chiave è l’art. 1051 c.c.
Infografica che illustra il funzionamento della servitù

In questo articolo offriamo una panoramica completa sul significato di servitù attiva e passiva dal punto di vista giuridico e analizziamo quando può essere rilevante nelle questioni riguardanti il campo immobiliare.

Significato di “Servitù”

L’articolo 1027 del Codice Civile spiega che la servitù, nel linguaggio giuridico, rappresenta un diritto reale di godimento su un bene altrui. Nello specifico consiste in un peso o limitazione imposta a un fondo (detto “servente") per l’utilità di un altro fondo (detto “dominante”) appartenente ad un altro soggetto. Quando riguarda terreni (dal latino praedium) si parla di “servitù prediale”, che equivale alla servitù fondiaria.

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Cosa vuol dire servitù attiva a passiva?

Nel linguaggio pratico si parla spesso di servitù attiva e servitù passiva per indicare il punto di vista dal quale si osserva lo stesso rapporto giuridico.

  • Servitù attiva: è la servitù “vista dal lato di chi ne beneficia”. In altre parole, riguarda il fondo dominante, cioè l’immobile che ricava utilità dalla limitazione imposta ad altri (es. il diritto di passare sul terreno vicino per raggiungere la strada).
  • Servitù passiva: è la servitù “vista dal lato di chi la subisce”. Riguarda il fondo servente, cioè l’immobile sul quale grava il peso (ad esempio, tollerare il passaggio, la posa di tubazioni, il transito per manutenzione, ecc.).

Queste due espressioni non indicano due diritti diversi: è la stessa servitù, ma descritta dal punto di vista del fondo che gode (attiva) oppure del fondo che subisce (passiva). La definizione generale è quella dell’art. 1027 c.c., che parla di “peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.

servitù di passaggio

Servitù prediale: significato e differenze con altri tipi di servitù

La servitù, nel Codice Civile, è innanzitutto una servitù prediale: significa che è un diritto costituito a vantaggio di un fondo (non della persona in quanto tale). Proprio per questo:

  • l’utilità deve essere collegata al fondo dominante, anche solo come maggiore comodità o amenità (art. 1028 c.c.);
  • la servitù è, di regola, inseparabile dal fondo: tende a “seguire” l’immobile, incidendo anche sulle successive compravendite (da qui l’importanza della trascrizione e della verifica negli atti).

Differenza rispetto ad altri diritti reali di godimento:
A differenza di diritti come usufrutto, uso o abitazione (che sono tipicamente collegati alla persona titolare e possono estinguersi con essa), la servitù prediale è strutturalmente legata al rapporto tra due fondi: uno dominante e uno servente, appartenenti a proprietari diversi (art. 1027 c.c.).

In più, le servitù possono essere costituite volontariamente o coattivamente, e anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1031 c.c.): questo spiega perché, talvolta, un vincolo può esistere anche senza un accordo “recente” tra gli attuali proprietari.

Esempio di servitù

Per comprendere meglio il significato di servitù si prendano come esempio due terreni appartenenti a due soggetti differenti. Esempi di servitù potrebbero essere i seguenti:

  • Per raggiungere il proprio terreno, uno dei soggetti deve passare dal terreno di proprietà dell’altro (servitù di passaggio)
  • Per ricevere l’acqua o l’elettricità, uno dei soggetti deve far passare i cavi o le tubature sotto o sopra la proprietà dell’altro.

È importante tenere a mente che la servitù non è necessariamente legata all’adiacenza tra due proprietà. Infatti, ciò che conta è la “vicinitas”, l’ubicazione (anche a distanza) tale da consentire l’espletamento dell’utilità che costituisce la servitù.

A proposito di utilità, in entrambi gli esempi qui forniti si possono individuare due elementi: il peso (con eventuale limitazione) e l’utilità. Qui di seguito andiamo ad approfondire questi due importanti aspetti della servitù.

Esempi di servitù attiva e passiva

Riprendendo gli esempi tipici:

Servitù di passaggio

  • Per il proprietario del fondo che deve raggiungere la via pubblica, la servitù è attiva (perché ne trae utilità).
  • Per il proprietario del terreno attraversato, la servitù è passiva (perché sopporta il passaggio).

Servitù di acquedotto / elettrodotto (cavi e tubazioni)

  • Il fondo che riceve il servizio (acqua, energia, ecc.) è il dominante → servitù attiva.
  • Il fondo su/nel quale passano condotte o cavi è il servente → servitù passiva.

In entrambi i casi, la logica resta quella dell’art. 1027 c.c.: un peso su un fondo è giustificato dall’utilità dell’altro.

Tabella di confronto tra servitù attiva e passiva

AspettoServitù attivaServitù passiva
Fondo di riferimentoFondo dominanteFondo servente
Chi “ci guadagna”Proprietario del dominante(non applicabile)
Chi “subisce” il peso(non applicabile)Proprietario del servente
Effetto praticoDiritto di fare/pretendere un’utilità (es. passare, far passare tubi)Obbligo di tollerare/limitazione (es. consentire passaggio)
Base concettualeUtilità del fondo dominantePeso imposto sul fondo servente
Norma cardineart. 1027 c.c.art. 1027 c.c.

Strada privata con diritto di passaggio

Una strada privata (cioè di proprietà di un soggetto o di un condominio) sulla quale altri proprietari hanno un diritto di transito integra, di regola, una servitù prediale di passaggio:

  • è servitù attiva per il fondo (o i fondi) che devono utilizzare quella strada per accedere alla via pubblica o alla propria proprietà;
  • è servitù passiva per il fondo su cui insiste la strada (il proprietario deve tollerare il transito nei limiti stabiliti dal titolo o dalla legge).

Il riferimento generale è l’art. 1027 c.c. (peso su un fondo per l’utilità di un altro).
Se il diritto nasce perché un fondo è intercluso (senza accesso alla via pubblica o con accesso inadeguato), allora si entra nel tema del passaggio coattivo disciplinato dall’art. 1051 c.c.

Diritto di passaggio in cortile privato

Anche il cortile privato può essere gravato da servitù di passaggio (pedonale o carrabile), ad esempio quando è l’unico (o il più ragionevole) percorso per raggiungere un ingresso, un garage o una pertinenza.

  • Per chi deve attraversare il cortile per accedere al proprio immobile, la servitù è attiva (fondo dominante).
  • Per il proprietario del cortile, la servitù è passiva (fondo servente).

Norme utili da richiamare:

  • art. 1027 c.c. per la definizione generale di servitù prediale;
  • se il passaggio è richiesto perché il fondo è intercluso, il perno diventa l’art. 1051 c.c. (passaggio coattivo).
    In pratica, la differenza sta nel “perché” esiste il passaggio: titolo/accordo (servitù volontaria) oppure necessità legale legata all’interclusione (servitù coattiva).

L’importanza dell’utilità nella limitazione causata da servitù

Occorre prestare particolarmente attenzione all’aspetto dell’utilità specifica dall’art. 1027 del Codice Civile. Tale articolo, infatti, specifica che il peso o la limitazione imposta su un fondo avviene per l’utilità di un altro fondo.

Ciò vuol dire semplicemente una cosa: non vi potrebbe essere alcun tipo di peso o limitazione, se non vi fosse l’effettiva utilità di una determinata azione.

Considerando gli esempi visti in precedenza:

  • Per raggiungere il proprio terreno, uno dei soggetti deve passare dal terreno di proprietà dell’altro (servitù di passaggio): in questo caso l’utilità è data dalla necessità di fruizione del bene (il fondo);
  • Per ricevere l’acqua o l’elettricità, uno dei soggetti deve far passare i cavi o le tubature sotto o sopra la proprietà dell’altro: in questo caso l’utilità è data dal bisogno di ricevere servizi di prima necessità.

Il concetto di utilità può riguardare un singolo soggetto, oppure trattarsi di pubblica utilità. Il classico esempio sono i tralicci per l’energia elettrica che passano sopra numerosi terreni di proprietà.

La servitù, quindi, presuppone l’utilità e non può esistere senza di essa.

Quanti tipi di servitù esistono? Tipologie

Qui di seguito andiamo ad evidenziare le diverse tipologie di servitù conosciute nell’ordinamento italiano:

  • Servitù di passaggio: è la più frequente e presuppone il diritto di attraversare un fondo altrui (a piedi o con veicoli), secondo le modalità previste dal titolo o dalla legge; per tubature e cavi si parla di servitù come acquedotto/condotta/elettrodotto;
  • Servitù per la distanza: regola i diritti di costruzione in deroga alle distanze stabilite dalla legge;
  • Servitù per la vista: presuppone la necessità di aprire una finestra che affacci sulla proprietà del vicino.
  • Servitù volontaria: nasce per volontà dei proprietari (anche dietro pagamento)
  • Servitù coattiva: nasce per imposizione della legge; se i proprietari non raggiungono un accordo su costituzione, modalità o indennità, interviene il giudice con sentenza;
  • Servitù per usucapione: si acquista con l’esercizio continuato per 20 anni, ma solo per le servitù apparenti (ossia rese manifeste da opere visibili e permanenti); le servitù non apparenti non si acquistano per usucapione;
  • Servitù per testamento: la servitù può essere costituita anche con disposizione testamentaria (art. 1058 c.c.).
  • Servitù per destinazione del padre di famiglia: si ha quando risulta che due fondi, oggi divisi, erano dello stesso proprietario e questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (art. 1062 c.c.).

La trascrizione nei registri immobiliari è richiesta, in particolare, per i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali (art. 2643 n. 4 c.c.) e serve a renderle opponibili ai terzi. Le servitù acquistate a titolo originario (ad es. per usucapione o per destinazione del padre di famiglia) possono esistere anche senza trascrizione, ma devono essere provate e, se necessario, accertate.

Servitù coattiva di passaggio, diritti e doveri

La servitù di passaggio rappresenta un diritto reale di godimento che consente al proprietario di un fondo di poter utilizzare un passaggio attraverso un’altra proprietà.

Le servitù di passaggio possono presentarsi in diverse forme a seconda delle necessità che derivano dalla posizione dei fondi e dalle esigenze dei proprietari. Ecco alcuni esempi:

  • Servitù pedonale: il diritto per i pedoni di attraversare un terreno altrui. Questo tipo di servitù è comune quando un fondo non ha un'uscita diretta su una strada pubblica e necessita di un accesso attraverso un terreno confinante;
  • Servitù carrabile: simile alla servitù pedonale, ma consente anche il passaggio di veicoli. Questa è importante per i fondi che richiedono un accesso per mezzi di trasporto, come automobili o macchinari agricoli;
  • Servitù di passaggio per allacciamento a reti: quando un terreno non ha accesso diretto a servizi essenziali come l'acqua, l'elettricità o il gas, può essere istituita una servitù per permettere l'installazione e la manutenzione di linee o tubazioni attraverso un fondo vicino;
  • Servitù di passaggio per emergenza o sicurezza: in alcuni casi, servitù specifiche possono essere imposte per garantire l'accesso a veicoli di emergenza o per motivi di sicurezza pubblica, come potrebbe essere l'accesso dei vigili del fuoco;
  • Servitù di passaggio di bestiame: particolarmente in ambito rurale, può essere necessario che gli agricoltori attraversino terreni altrui per condurre il bestiame verso pascoli o risorse idriche;
  • Servitù di passaggio di vie funicolari aeree (teleferiche): riguarda il passaggio di impianti a fune sopra fondi altrui nei casi previsti dalla legge (art. 1057 c.c.);
  • Servitù di tracciato: quando viene definito un percorso specifico all'interno del fondo servente che deve essere rispettato per il passaggio;
  • Servitù acque: il diritto di far scorrere le acque provenienti dal fondo dominante attraverso il fondo servente, ad esempio, mediante canali o condutture.

La presenza e la tipologia di una servitù di passaggio vanno stabilite con precisione al momento della redazione dell'atto notarile e iscritte nei registri immobiliari per garantire la chiarezza dei diritti e dei doveri di ciascuna parte.

Nel contesto della compravendita immobiliare, la servitù di passaggio assume un ruolo critico. Il suo esistere o meno può notevolmente influenzare il valore di mercato del bene. Un potenziale acquirente deve essere informato di tale servitù poiché essa può limitare la piena godibilità del suo acquisto e, in alcuni casi, impattare sulla privacy e sulla sicurezza. D'altro canto, per il venditore, la presenza di una servitù di passaggio può rappresentare un ostacolo nella negoziazione, potendo ridurre il pool di acquirenti interessati o diminuire il prezzo di vendita.

Prima della conclusione di un atto di compravendita, è essenziale una verifica accurata tramite atti di provenienza/titoli e ispezione ipotecaria nei registri immobiliari, oltre al riscontro sullo stato dei luoghi: il catasto è un archivio tecnico-fiscale e può non riportare le servitù.

In mancanza di tale verifica, l'acquirente potrebbe trovarsi a fronteggiare contenziosi legali o a dover accettare condizioni di proprietà meno vantaggiose di quelle previste. Inoltre, la scoperta successiva di una servitù non dichiarata può dare luogo a richieste di risarcimento danni o alla risoluzione del contratto, con conseguenze legali e finanziarie per entrambe le parti coinvolte.

Fondo servente e fondo dominante

Nel rapporto di servitù si distinguono sempre due fondi:

  • Fondo dominante: è il fondo che trae utilità dalla servitù (ad esempio, ottiene accesso, comodità, allaccio a servizi, migliore fruibilità). L’utilità, per legge, può essere anche una maggiore comodità o amenità del fondo dominante (art. 1028 c.c.).
  • Fondo servente: è il fondo sul quale grava il peso/limitazione (tollerare il passaggio, non costruire oltre una certa altezza, consentire condotte, ecc.).

La relazione tra i due è “strutturale”: la servitù prediale consiste proprio nel peso sul servente per l’utilità del dominante (art. 1027 c.c.).
Quanto a come può nascere la servitù, il Codice prevede più canali: può essere costituita volontariamente o coattivamente, e anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1031 c.c.).

Cosa comporta il diritto di servitù

La servitù e l’altezza di un immobile

Oltre che riguardare il passaggio di mezzi, persone e collegamenti, la servitù può anche limitare l’altezza di un edificio. Ad esempio, può consistere nella limitazione di costruzione in altezza di un immobile, al fine di lasciar libera la vista ad un altro. Questo è uno dei più comuni esempi tra le servitù immobiliari.

Si consideri ad esempio una villa che prende luce solare diretta in una determinata direzione, nella quale ci sia anche un altro immobile. Se il proprietario di quest’ultimo decide di apportare modifiche, dovrà prima controllare che non vi siano, oltre che divieti urbanistici, anche servitù in favore del soggetto proprietario dell’altro immobile.

Perché è importante la servitù nella compravendita immobiliare

La presenza di una servitù potrebbe assumere particolare importanza nella compravendita immobiliare. Infatti, chi acquista dovrebbe verificare con precisione se sulla proprietà di interesse esistano eventuali servitù passive. Queste infatti richiedono delle ulteriori valutazioni sull’immobile che si desidera acquistare e sulla sua fruizione.

Questa verifica o accertamento è importante poiché le servitù, non essendo sempre evidenti, spesso vengono appositamente occultate dai venditori.

Talvolta l’occultamento può essere tale che persino il proprietario potrebbe non essere a conoscenza di una servitù attiva già precedentemente al suo acquisto.

Il venditore è tenuto a dichiarare le servitù che incidono sul bene, soprattutto quando non sono facilmente percepibili. Quanto all’opponibilità verso i terzi, le servitù costituite per contratto o testamento sono normalmente opponibili se trascritte (art. 2643 n. 4 c.c.), mentre quelle acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia richiedono, per loro natura, i presupposti di legge (tra cui l’apparenza: art. 1061 c.c.) e devono essere provate/accertate in caso di contestazione.

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Variazione ed estinzione della servitù

Durante il lasso di tempo in cui è attiva, una servitù può subire variazioni. Queste possono avvenire tramite un consenso reciproco tra i proprietari dei terreni coinvolti, oppure su iniziativa di uno di essi nel caso in cui si possa dimostrare che la modifica non risulta dannosa per l'altro proprietario.

Se la servitù è stata originariamente istituita attraverso un accordo scritto e ufficialmente registrato, qualsiasi modifica dovrà seguire lo stesso percorso legale per essere considerata valida.

Nel caso di servitù acquistata per usucapione, l’eventuale ampliamento del contenuto può maturare solo se il diverso esercizio integra un nuovo e distinto peso, esercitato in modo continuato per 20 anni e nei limiti dei requisiti di legge (in particolare, l’apparenza). Ad esempio, il passaggio carrabile rispetto a quello solo pedonale può richiedere una specifica prova del relativo esercizio ultraventennale e può essere contestato se configura un aggravamento non consentito.

Una servitù termina al raggiungimento della sua data di scadenza, se ne è stata prevista una, oppure quando il proprietario del fondo servente acquisisce anche il fondo dominante, o ancora quando si verifica la prescrizione a seguito di un non uso per più di 20 anni da parte del proprietario del fondo dominante.

Fonti

  • Definizione di servitù prediale (art. 1027 c.c.), Gazzetta Ufficiale
  • Nozione di “utilità” (comodità/amenità) (art. 1028 c.c.), Avvocato.it
  • Costituzione delle servitù (volontarie/coattive/usucapione/destinazione del padre di famiglia) (art. 1031 c.c.), Gazzetta Ufficiale
  • Passaggio coattivo (fondo intercluso) (art. 1051 c.c.), Gazzetta Ufficiale

FAQ

In caso di vendita di un immobile gravato da servitù, quali obblighi ha il venditore nei confronti dell'acquirente?

Il venditore deve informare l’acquirente della presenza di servitù che incidono sul libero godimento del bene; in particolare, se l’immobile è gravato da oneri o diritti di terzi non apparenti e non dichiarati, l’acquirente può attivare le tutele previste dall’art. 1489 c.c.

Come può essere modificata una servitù di passaggio se entrambi i proprietari sono d'accordo?

Se i proprietari dei fondi dominante e servente concordano, possono modificare una servitù di passaggio attraverso un atto notarile che va successivamente trascritto nei registri immobiliari.

È possibile estinguere una servitù di passaggio e quali sono le modalità previste dal codice civile?

Una servitù di passaggio si estingue quando il proprietario del fondo servente acquista il fondo dominante, alla scadenza del termine, se previsto, o per non uso da parte del proprietario del fondo dominante per oltre 20 anni.

Andrea Lazzo
Andrea Lazzo è nato a Bari nel 1980 e dal 2009 lavora nel campo della SEO per diverse aziende italiane, estere e multinazionali, nel campo finanziario e immobiliare. Si è specializzato nel settore del real estate in cui opera da oltre 5 anni, con un particolare focus sulle statistiche del mercato immobiliare, estimo e normative vigenti riguardanti le tematiche più richieste da chi desidera vendere e acquistare casa. Il suo obiettivo è di creare un contenuto realmente utile per l'utente, con un linguaggio il più ampiamente comprensibile anche per i temi più tecnici e burocratici.