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Si può vendere un immobile con abuso edilizio non sanabile?

Jessica Maggi
12.11.2025
7 min
Risposta rapida

Sì, si può vendere anche un immobile con abuso edilizio non sanabile, ma l’atto resta valido solo se riporta correttamente le menzioni urbanistiche (titolo abilitativo e difformità) e l’acquirente è consapevole; ciò non elimina i rischi: possibili sanzioni, ordine di demolizione o acquisizione gratuita al Comune delle parti abusive.

Sintesi

  • Validità dell’atto: è valida la vendita se il rogito indica gli estremi del titolo edilizio (o sanatoria/SCIA in sanatoria) e la presenza delle difformità.
  • Quando è nulla: è nulla se mancano le menzioni urbanistiche richieste o se quanto dichiarato è falso/incompleto.
  • Non sanabile: senza “doppia conformità” non si può sanare → prevale demolizione/ripristino; se non si ottempera → acquisizione al patrimonio comunale.
  • Rischi per le parti: sanzioni amministrative/penali; l’ordine di demolizione segue l’immobile e colpisce anche il nuovo proprietario.
  • Pratica: mutuo spesso difficile; prezzo deprezzato; opportuno incaricare un tecnico e un notaio per verifiche e wording del rogito.
Infografica che spiega cosa sapere prima di vendere un immobile con abuso edilizio

Non è raro scoprire che nella propria abitazione siano presenti piccoli o grandi abusi edilizi solo quando si decide di mettere in vendita la proprietà o si avviano interventi di ristrutturazione. Cosa fare in questo caso? Cosa dice la legge in merito? In Italia si può vendere un immobile con abuso edilizio? Con questa guida cercheremo di fare chiarezza su questo spinoso argomento.

Cos’è un abuso edilizio?

Prima di procedere, è opportuno definire con precisione cosa si intenda con il termine “abuso edilizio”. Comunemente si includono sotto questo illecito:

  • interventi di costruzione o ristrutturazione eseguiti in assenza delle dovute autorizzazioni e abilitazioni amministrative;
  • lavori che presentano difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato dal Comune; le difformità solo catastali non integrano, di per sé, un abuso edilizio;
  • variazioni essenziali dal titolo edilizio.

In linea generale, si tratta di opere realizzate senza prima chiedere la licenza edilizia o in difformità dal progetto depositato in comune. Una chiara definizione del concetto di abuso edilizio è fornita dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001.

Si può vendere casa con abuso edilizio?

Con la sentenza numero 8230 del 22 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che un immobile con abusi edilizi si possa vendere a patto che nel contratto di compravendita sia espressamente indicato che la cubatura totale del titolo edilizio abbia subito variazioni per via di ampliamenti o interventi abusivi.

Facciamo un esempio.

Il potenziale acquirente è interessato a comprare un appartamento di 100 metri quadri nel centro di Cremona, in cui sono stati aggiunti un soppalco, una veranda e un tramezzo che ne hanno modificato la cubatura totale. Il venditore gli comunica la presenza degli abusi edilizi e il potenziale acquirente accondiscende. In questo caso, l’atto di compravendita può essere regolarmente completato; il venditore/chi ha eseguito le opere risponde delle violazioni. L’acquirente successivo, pur non rispondendo penalmente per fatti pregressi, può essere destinatario degli ordini amministrativi (demolizione/ripristino) in quanto proprietario attuale.

Cosa succede per la vendita di un immobile se non si può sanare un abuso edilizio?

  • L’atto non è automaticamente nullo. Si può vendere anche con abuso non sanabile, purché in rogito siano indicati correttamente i titoli edilizi.
  • Il rischio passa all’acquirente. Ordini di demolizione/ripristino e sanzioni del Comune colpiranno chi diventa proprietario.
  • Mutuo e notaio: finanziamento spesso negato o difficile; molti notai rifiutano senza quadro urbanistico chiaro.
  • Tutele tra le parti: si negoziano riduzione prezzo, manleva, deposito prezzo; ma non fermano i provvedimenti del Comune.

Attenzione alle dichiarazioni: se sono false o mancanti, l’atto può essere nullo; le tolleranze costruttive non sono abusi.

Acquirente a conoscenza dell'abuso edilizio: si può vendere?

Si può vendere se l’acquirente è consapevole dell’abuso e il rogito riporta correttamente gli estremi del titolo abilitativo effettivamente riferibile all’immobile (permesso di costruire/concessione o accertamento di conformità/sanatoria ove ammissibile; per immobili legittimamente edificati prima del 1° settembre 1967, la relativa dichiarazione sostitutiva), e descrive in modo veritiero le difformità, la vendita è valida: non si applica la nullità “urbanistica” testuale.

Tuttavia, l’acquirente assume i rischi: può ricevere l’ordine di demolizione o ripristino in quanto attuale proprietario, anche se non autore dell’illecito; restano possibili sanzioni amministrative nei casi previsti e limiti alla finanziabilità del bene. Per ridurre il contenzioso, è opportuno inserire patti sul prezzo, allocazione dei costi (eventuali sanzioni/adeguamenti) e dichiarazioni dettagliate sulle difformità nel testo dell’atto.

Si può vendere un immobile con abuso edilizio

Quando non si può vendere un immobile con un abuso edilizio?

La vendita è nulla se nell’atto mancano o sono falsi gli estremi del titolo abilitativo urbanistico (le “menzioni urbanistiche” richieste dalla legge). La mera difformità in sé non determina nullità se le menzioni sono corrette e veritiere.

Motivo: la nullità “testuale” ex art. 46 DPR 380/2001 – come chiarito dalle SS.UU. 8230/2019 – dipende da omissione/falsità delle menzioni, non automaticamente dall’abuso in quanto tale.

Ricollegandoci all’esempio precedente, se il venditore non comunica al potenziale acquirente che nella proprietà siano presenti i suddetti abusi edilizi o fornisce informazioni non corrispondenti al vero, l’atto di compravendita può essere considerato nullo.

Quali sono i rischi per chi vende un immobile con abuso edilizio?

Si può vendere un immobile con abuso edilizio

Chi vende è responsabile del bene venduto. Se chi vende evita di dichiarare la presenza di abusi edilizi nell’immobile oggetto di vendita, si espone a una serie di rischi non indifferenti. Sono previste:

  • pesanti sanzioni pecuniarie, amministrative e penali per il reato urbanistico, indicate negli articoli 37 e 44 del Testo Unico dell'Edilizia, emanato con il sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001;
  • procedimenti penali;
  • rimozione o demolizione delle parti abusive.

In caso di mancata rimozione o demolizione, opera l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime (fino a un massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita). La confisca penale è istituto distinto e riguarda, in specie, la lottizzazione abusiva.

Cosa può fare chi compra un immobile con abuso edilizio?

Se gli abusi edilizi non vengono debitamente dichiarati in sede di rogito notarile, l’acquirente, se all’oscuro della presenza degli stessi e pertanto estraneo all’illecito, può agire per nullità (se mancano/falsi gli estremi urbanistici), oppure per risoluzione/riduzione del prezzo e risarcimento in presenza di inadempimenti o vizi essenziali non dichiarati.

Se, invece, l’abuso edilizio viene dichiarato e i contraenti decidono di procedere comunque con l’operazione di compravendita, l’acquirente rischia di rientrare nella denuncia per abuso edilizio insieme alle altre parti coinvolte. Il manufatto abusivo potrebbe essere abbattuto e l’acquirente potrebbe ricevere l’ordine di ristabilire lo stato delle cose in conformità al progetto approvato.

Chi compra un immobile con abuso edilizio può:

  • chiedere un sostanzioso risarcimento economico;
  • richiedere al venditore una sanatoria edilizia assumendosene costi e ogni eventuale sanzione;
  • ottenere una riduzione del prezzo di vendita.

Per gli immobili con abusi edilizi sostanziali non è raro ottenere deprezzamenti superiori al 20%.

Come procedere con la vendita casa con abuso edilizio non sanato, fino al rogito

Prima di accettare la proposta di acquisto presentata dall’acquirente, è consigliabile che il venditore verifichi tramite un professionista certificato, come un perito tecnico, un geometra o un architetto, che l’immobile oggetto di vendita sia esente da abusi edilizi e difformità urbanistico-catastali.

Il professionista effettuerà un’approfondita perizia, con attenta analisi delle caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e di utilizzo dell’edificio e consulterà il piano urbanistico presso l’Ufficio Tecnico del comune. Qualora venissero rilevati abusi edilizi, si procede con la sanatoria edilizia, da richiedere entro 90 giorni dall’accertamento dell’illecito.

Fino a quando non sarà chiarita e regolarizzata la situazione, si sconsiglia di procedere con la sottoscrizione della proposta di acquisto del potenziale acquirente. Accettando la proposta, il venditore accetta anche gli obblighi temporali specificati nella stessa in merito alla stipula del rogito notarile. I tempi necessari per la sanatoria edilizia possono essere piuttosto lunghi e sforare i termini del contratto. Pertanto è consigliabile attendere.

Come evitare l’acquisto di immobili con abusi edilizi

Chi si accinge a comprare un immobile può e deve svolgere ogni opportuna ricerca in merito a quanto dichiarato dal venditore, proprio al fine di verificare che non vi siano difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio presentato all’atto.

Si consiglia di richiedere alla parte venditrice, indipendentemente dal fatto che si tratti di un privato o di un intermediario immobiliare, tutta la documentazione relativa al titolo abilitativo edilizio e verificarne l’autenticità. Qualora il titolo abilitativo risultasse difforme anche solo in parte, suggeriamo di chiedere con estrema sollecitudine al notaio di verificare a sua volta la regolarità urbanistico-catastale dell’immobile ed effettuare una visita in loco con un professionista certificato che ispezioni l’unità abitativa.

Qualora emergessero difformità, il compratore può decidere se procedere o meno con la compravendita. Se il processo di vendita viene completato, è opportuno che l’acquirente sia ben conscio del rischio di incorrere in sanzioni e nella possibilità che le parti abusive debbano essere demolite.

Fonti

FAQ

Cosa può fare il notaio in caso di compravendita di un immobile con abuso edilizio?

Il notaio deve informare sia l’acquirente che il venditore dei rischi a cui si espongono sia dal punto di vista legale sia finanziario in caso di vendita di un immobile difforme dal titolo abilitativo edilizio. Il notaio deve altresì consentire al compratore di svolgere ogni opportuna indagine in merito a quanto dichiarato dal proprietario dell’immobile oggetto di vendita. 

Si può vendere un immobile con abuso edilizio non sanabile?

Si può ma è doveroso precisare che mettere in vendita un immobile con abusi edilizi non sanabili espone al rischio di ricevere pesanti sanzioni pecuniarie, amministrative e penali. 

Jessica Maggi
Copywriter freelance con esperienza ultradecennale sia sul web che sulla carta stampata, con focus specifico nel settore immobiliare, fiscale, tributario e delle costruzioni. Laureata all’Università degli Studi di Milano, scrive sia in italiano che in inglese.
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