L’istituto dell’usucapione nel contesto ereditario rappresenta un’area estremamente complessa del diritto civile. In questa guida cercheremo di fare luce su quelli che sono i principi generali di questo istituto giuridico, concentrandoci sul tema dell’usucapione di un immobile ereditato, frequentemente oggetto di accese dispute legali tra coeredi.
L’usucapione, disciplinata dall’articolo 1158 del Codice Civile, è l’istituto giuridico che consente di acquisire la proprietà di un bene immobile appartenente a terzi attraverso un possesso continuativo, pacifico e pubblico per almeno vent’anni.
Quando si parla di immobili ereditati, le leggi dell’usucapione assumono caratteristiche particolari a seconda che vi siano eredi o meno. Analizziamo i due casi principali.
Dopo l’apertura della successione, un coerede può acquisire la proprietà dell’immobile ereditato per usucapione nei seguenti casi:
In questo scenario, il coerede può usucapire le quote degli altri eredi decorso il termine ventennale.
Per evitare contenziosi, è consigliabile procedere con un accordo bonario o una divisione consensuale dei beni.
Quando il proprietario deceduto non lascia eredi, il suo patrimonio diventa eredità giacente e, trascorso il termine di legge, viene acquisito dallo Stato.
Chi intende usucapire un immobile intestato a un soggetto senza eredi deve:
Solo un possesso continuativo, pubblico e ininterrotto per almeno vent’anni, unito a comportamenti chiari e inequivoci, potrà consentire l’acquisto dell’immobile per usucapione.
Atto | Effetto | Riferimenti giuridici |
---|---|---|
Citazione in giudizio (rivendica / petitio) | Interrompe | Art. 1165 c.c., Cass. n. 5038/1993 |
Occupazione materiale del bene da parte dell’erede | Interrompe | Necessario possesso effettivo |
Trascrizione di un atto di acquisto da terzi | Interrompe | Se accompagnata da effettivo esercizio |
Diffida o messa in mora | Non interrompe | Valida solo se seguita da azione giudiziale |
Denuncia di nuova opera o danno temuto | Non interrompe | Non equivale a rivendica |
Pagamento delle imposte | Non interrompe | Atto amministrativo |
Presentazione dichiarazione di successione | Non interrompe | Cass. civ. n. 17730/2013 |
La sola dichiarazione di successione non interrompe l’usucapione. Lo stesso vale per la voltura catastale o per qualsiasi altro adempimento fiscale: sono atti amministrativi che non incidono sul possesso dell’immobile.
Per interrompere l’usucapione serve invece un atto giudiziale che manifesti la volontà dell’erede di far valere i propri diritti di proprietà sul bene.
L’atto tipico in ambito ereditario è la petitio hereditatis (art. 533 c.c.), con la quale l’erede:
Consiglio: conserva sempre le ricevute di notifica dell’atto giudiziario: la data di interruzione dell’usucapione decorre da quel momento.
Quando un soggetto eredita un immobile insieme ad altri coeredi, prima della divisione si parla di eredità indivisa, poiché i beni non sono stati ancora materialmente divisi tra gli eredi.
L’usucapione può maturare anche su un’eredità indivisa, ma solo a precise condizioni:
Si usa questa espressione perché l’usucapione non riguarda un singolo bene già diviso, ma la quota degli altri coeredi all’interno della comunione ereditaria.
In sostanza, il coerede che usucapisce trasforma la comproprietà indivisa in proprietà esclusiva, acquisendo anche le quote che inizialmente appartenevano agli altri eredi.
Per interrompere l’usucapione, l’erede può presentare una citazione in giudizio. Di seguito un modello semplificato di atto di petizione ereditaria:
Oggetto: Petizione ereditaria ai sensi degli artt. 533 e ss. c.c.
Mittente:
Nome e Cognome: ……………………
Indirizzo: …………………………………
Città, CAP: ………………………………
Codice Fiscale: …………………………
Destinatario:
Nome e Cognome: ……………………
Indirizzo: …………………………………
Città, CAP: ………………………………
Data: ……………………
Spett.le [Nome Destinatario],
Io sottoscritto/a [Nome e Cognome del mittente], in qualità di erede legittimo e/o testamentario del Sig./Sig.ra [Nome del de cuius], deceduto/a in data [gg/mm/aaaa], con la presente formalmente Le intimo di:
Qualora entro [15/30 giorni] dalla ricezione della presente non provveda al rilascio del bene e al ripristino dei miei diritti, mi vedrò costretto/a ad adire le vie legali per la petizione ereditaria e il risarcimento dei danni.
Distinti saluti,
Firma
…………………………………
L’usucapione tra parenti è possibile quando un familiare o coerede detiene in modo esclusivo un immobile per almeno 20 anni, comportandosi come unico proprietario. Il possesso deve essere pacifico, pubblico e continuativo, e il parente deve gestire l’immobile come fosse suo, ad esempio pagando le imposte e impedendo l’uso agli altri familiari.
In tre modi. Con l’accettazione dell’eredità, anche tacita; con la divisione ereditaria, quando il bene viene assegnato formalmente all’erede. Per usucapione, se un coerede resta in possesso esclusivo per almeno 20 anni, trasformando di fatto la comunione in proprietà individuale.
Una casa diventa tua per usucapione dopo 20 anni di possesso continuativo, pacifico e pubblico, durante i quali ti comporti come il vero proprietario. Per ottenere il riconoscimento legale, occorre un provvedimento del giudice o, in presenza di accordo tra le parti, un atto notarile che accerti l’avvenuta usucapione.