Quando viene a mancare un congiunto, l’accettazione tacita dell’eredità con più eredi può essere una questione delicata, specialmente se si scopre che ci sono pesanti debiti da sanare o che la spartizione dell’eredità comporti più costi che vantaggi. In questo caso è possibile evitare l'accettazione tacita dell'eredità? Approfondiamo insieme.
L’articolo 456 del codice civile prevede che, con il decesso di un individuo, si apra la successione ereditaria. Al momento dell’apertura della successione occorre definire il termine prescrizionale per l’accettazione dell’eredità, con cui i chiamati pongano in essere un atto giuridico che li qualifichi come eredi, subentrando nella titolarità dell’asse ereditario.
Per diventare formalmente proprietari dei beni ereditati è necessario presentare una dichiarazione di accettazione di eredità, con cui si esprima la propria volontà di accettare il patrimonio ereditato. Non basta la dichiarazione di successione, il documento con cui viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto.
L’erede diventa tale solo dopo aver accettato l’eredità con un atto di accettazione che, affinché abbia valore legale, deve essere trascritto all’Ufficio del Territorio tramite un notaio o la cancelleria competente, ovvero quella relativa all’ultima residenza nota del defunto. Una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi.
La necessità di sottoscrivere un atto di accettazione è stata introdotta per tutelare gli eredi dalle implicazioni legali, finanziarie, fiscali, contabili e giuridiche che possono derivare da una successione ereditaria. Non è raro, infatti, che ottenere un’eredità comporti più criticità che benefici. Si pensi, per esempio, alla presenza di pesanti debiti con l’erario o con terzi. Oppure a una situazione in cui la spartizione dell’eredità tra una pluralità di soggetti comporti più costi che reali vantaggi.
L’accettazione tacita dell’eredità, secondo quanto indicato dall’articolo 476 del codice civile, si effettua attraverso azioni concrete che un soggetto può compiere solo in qualità di erede, esprimendo pertanto la sua volontà di accettare l'eredità. In altre parole, si parla di accettazione tacita quando i chiamati compiono atti che presuppongono necessariamente la loro volontà di accettare l’eredità e che non avrebbero il diritto di svolgere se non in qualità di eredi.
L’accettazione ereditaria tacita si deduce, quindi, dal comportamento dell’erede. Si pensi, per esempio, a:
Per effetto dell’accettazione ereditaria tacita, gli eredi assumono diritti e obbligazioni del defunto e accettano completamente lo stato patrimoniale.
L’accettazione tacita di eredità implica la potenziale assunzione di debiti non conosciuti, senza il beneficio di inventario. Secondo quanto indicato dall’articolo 470 del codice civile, con il beneficio di inventario non si ha la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede e, pertanto, quest’ultimo è tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo nei limiti di quanto ricevuto per effetto della successione. L’effetto del beneficio di inventario, come indicato dall’articolo 490 del codice civile, consiste proprio nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.
Ebbene, con l’accettazione tacita, gli eredi devono provvedere al pagamento dei debiti ereditari con tutte le proprie sostanze, provenienti dal legato e non.
Accettare l'eredità di un familiare o un parente non è obbligatorio. È possibile evitare l’accettazione tacita dell’eredità in determinate situazioni, che illustriamo di seguito.
Come accennato, può capitare che il defunto lasci debiti, anche di notevole entità, da corrispondere. È consentito evitare l’accettazione tacita dell’eredità nel caso in cui i debiti contratti dal defunto con soggetti terzi siano di entità tale da non poter essere sanati nemmeno con l’eredità medesima.
Se il defunto risulta avere pesanti debiti aperti con l'erario, gli eredi possono valutare la possibilità di evitare l’accettazione tacita dell’eredità.
Un’altra situazione in cui può essere utile evitare l’accettazione tacita dell’eredità è quando la spartizione delle somme e dei beni immobili tra i vari eredi risulterebbe talmente complessa da generare, di fatto, più difficoltà che benefici.
Per rinunciare all’eredità occorre redigere e sottoscrivere una dichiarazione scritta, depositata da un notaio o dal cancelliere del tribunale civile competente, nella cui circoscrizione giudiziaria era fissata l’ultima residenza nota del defunto. A differenza dell’accettazione, che può essere tacita, la rinuncia all’eredità può essere eseguita solo con un formale atto scritto, come sancito dall’articolo 519 del codice civile. Rinunciando del tutto all’eredità, però, si rifiutano tutti i beni dell’asse ereditario, non solo alcuni.
In alternativa si può considerare l’accettazione con beneficio di inventario, con cui gli eredi accettano l’eredità riservandosi il diritto di sottrarsi qualora emergessero situazioni fiscali, debitorie, tributarie, legali, contabili o giuridiche poco chiare. In questo caso, gli eredi non sono tenuti al pagamento di eventuali debiti ereditari oltre il valore dei beni a loro pervenuti per effetto della successione.
La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità non è esente da imposte. Per la trascrizione della stessa all’Ufficio del Territorio occorre versare:
A tale somma occorre aggiungere l’onorario del notaio che si occupa della predisposizione delle relative formalità nei registri immobiliari. Le spese notarili partono indicativamente da un minimo di 1000 euro.
Si segnala che, qualora si volesse procedere con l’accettazione con beneficio di inventario, i costi possono aumentare sensibilmente.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dal giorno di apertura della successione.
Se non si accetta l'eredità entro 10 anni, la stessa si considera rinunciata a meno che, nel frattempo, siano intervenuti atti di accettazione tacita.
La giurisprudenza ha escluso dalle ipotesi di accettazione tacita la continuità nel godimento dei beni del defunto convivente dopo aver rinunciato all’eredità nonché l’atto di dichiarazione di successione e il pagamento della relativa imposta.