Desideri valutare la tua proprietà?
Inizia da qui per una valutazione gratuita.

Casa Occupata Abusivamente dal Locatario o da Persona Diversa dal Conduttore

Jessica Maggi
17.11.2025
15 min
Risposta rapida

Se la casa è occupata abusivamente da estranei o da chi ha perso ogni titolo e integra il nuovo reato di occupazione arbitraria (art. 634-bis c.p.), il proprietario oggi può, nei casi più gravi, ottenere uno sgombero molto rapido utilizzando la denuncia penale e la procedura d’urgenza di reintegrazione nel possesso (art. 321-bis c.p.p.), soprattutto quando l’immobile è la sua unica abitazione effettiva.
Negli altri casi – inquilino che non paga o che resta dopo la scadenza del contratto – la strada principale resta quella civile (sfratto per morosità o per finita locazione), potendo eventualmente affiancare strumenti penali solo se la situazione concreta integra i presupposti del nuovo reato.

Sintesi

  • Definizione di occupazione abusiva: casa detenuta senza titolo, da inquilino “fuori contratto”, inquilino moroso o soggetti estranei.
  • Nuova legge 2025: reato di occupazione arbitraria di immobile (art. 634-bis c.p.), pene fino a 7 anni, sgomberi immediati e procedura d’urgenza di “reintegrazione nel possesso” (art. 321-bis c.p.p.).
  • Inquilino che resta dopo la scadenza: si procede con sfratto per finita locazione e richiesta di indennità per occupazione senza titolo.
  • Inquilino che non paga: sfratto per morosità con tempi di convalida e di esecuzione oggi tendenzialmente più brevi grazie alle novità del Decreto Sicurezza.
  • Terzi che si introducono abusivamente: denuncia penale (violazione di domicilio, invasione di edifici, nuova occupazione arbitraria) e richiesta di sgombero immediato.
  • Case popolari occupate: l’ente proprietario può chiedere lo sgombero e chi è in graduatoria può pretendere l’assegnazione legittima dell’alloggio.
  • Differenza tra tutele penali e civili e importanza di rivolgersi a un avvocato per impostare correttamente le azioni e ridurre tempi e rischi.
Infografica che illustra cosa fare in caso di casa abusivamente occupata

Cosa può fare il proprietario se la sua casa viene occupata abusivamente, arbitrariamente, clandestinamente e contro la sua volontà? Approfondiamo insieme e vediamo quali sono i rimedi legali, civilistici e penali volti a ottenere la liberazione di un immobile occupato senza titolo.

Cosa vuol dire che la casa è occupata abusivamente?

Una casa è occupata abusivamente quando è indebitamente occupata da chi non ne ha titolo. L’occupazione abusiva presuppone, quindi, che un soggetto, privo di alcun titolo che ne legittimi la presenza, si stabilisca presso un immobile di proprietà altrui. Si tratta di una situazione che lede il diritto di proprietà.

Cosa dice la nuova legge sull'occupazione abusiva del 2025?

La legge 9 giugno 2025 n. 80, che ha convertito il D.L. 11 aprile 2025 n. 48 (c.d. Decreto Sicurezza), ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 634-bis c.p., “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”.

Il reato si configura quando, mediante violenza o minaccia, qualcuno occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui (o sue pertinenze), oppure impedisce al proprietario o al legittimo detentore di rientrarvi. La pena prevista è severa: reclusione da 2 a 7 anni, ben più alta rispetto a quella per il reato “tradizionale” di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p.

La norma estende la punibilità anche a chi si appropria di un immobile adibito a domicilio altrui con artifizi o raggiri o a chi lo cede ad altri pur sapendo che si tratta di un’occupazione senza titolo. In questo modo il legislatore mira a colpire non solo chi entra fisicamente in casa, ma anche chi organizza o sfrutta economicamente le occupazioni abusive.

In parallelo è stato introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321-bis c.p.p. (“Reintegrazione nel possesso dell’immobile”), che consente – su richiesta del Pubblico Ministero – al giudice di disporre con decreto motivato il rilascio dell’immobile oggetto di occupazione arbitraria, seguendo una procedura d’urgenza, particolarmente pensata per i casi in cui si tratti dell’abitazione principale del denunciante.

Un’altra novità importante riguarda il profilo soggettivo: il decreto prevede che non è punibile l’occupante che collabora agli accertamenti e rilascia l’immobile in modo volontario, ottemperando all’ordine di rilascio; resta comunque possibile, in questi casi, chiedere in sede civile il risarcimento dei danni e l’indennità per l’occupazione senza titolo.

Menzioni nel decreto sicurezza

All’interno del Decreto Sicurezza 2025 le norme sulle occupazioni abusive si inseriscono in un quadro più ampio di misure per la sicurezza urbana e la tutela del diritto di proprietà. In sintesi, per quanto qui interessa, il decreto:

  • introduce il nuovo art. 634-bis c.p. e coordina tale fattispecie con le norme sulla procedibilità a querela e d’ufficio (modificando, tra l’altro, l’art. 639-bis c.p.);
  • introduce il nuovo art. 321-bis c.p.p. che disciplina la procedura d’urgenza per la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato arbitrariamente;
  • prevede la possibilità, in determinati casi, per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza attendere la conclusione del processo penale;
  • irrigidisce le regole sulla registrazione anagrafica e sull’allacciamento di utenze per chi occupa senza titolo, proprio per evitare che l’occupazione si “stabilizzi” nel tempo.

Queste previsioni non sostituiscono gli altri reati (in particolare art. 633 c.p. e 614 c.p.), ma si aggiungono ad essi, offrendo al proprietario un ventaglio più ampio di strumenti penali e processuali per ottenere lo sgombero.

La denuncia è il primo passo da fare in caso di casa occupata

Tipologie di occupazione abusiva di un immobile e relative soluzioni

L’immobile può essere occupato da:

  • soggetti che erano legittimi affittuari ma che ora non ne hanno più titolo, in quanto il contratto di locazione risulta essere scaduto da tempo;
  • affittuari che smettono di pagare il canone di locazione alle scadenze concordate e rimangono all’interno dell’abitazione;
  • soggetti estranei che vi si sono introdotti abusivamente, forzando serrature, lucchetti, porte, finestre o cancelli.

Si tratta di situazioni molto diverse e delicate, per le quali il legislatore ha previsto una serie di strumenti di tutela per il proprietario. Al momento esistono vari rimedi legali, sia civilistici che penali, per liberare un immobile occupato e farlo tornare nella disponibilità dei legittimi proprietari. Approfondiamo insieme le varie casistiche. 

Analizziamo in modo specifico i tre punti evidenziati.

Casa occupata da inquilini dopo la scadenza del contratto di locazione

Quando il contratto di locazione è scaduto e il proprietario ha dato regolare disdetta (o comunque non intende rinnovare), l’inquilino perde il titolo per restare nell’immobile e la sua permanenza diventa occupazione senza titolo, pur essendo iniziata legittimamente.

In questo caso, la via principale non è di solito quella penale, ma lo sfratto per finita locazione. In concreto, il locatore:

  1. invia una diffida scritta all’inquilino, chiedendo il rilascio entro un termine preciso (ad esempio 10–15 giorni) e preavvisando che, in mancanza, verrà avviato lo sfratto;
  2. tramite un avvocato, propone intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida davanti al tribunale competente;
  3. all’udienza, se l’inquilino non si oppone, il giudice convalida lo sfratto e fissa la data entro cui l’immobile deve essere rilasciato;
  4. in caso di mancato rilascio spontaneo, si procede all’esecuzione forzata: titolo esecutivo, atto di precetto e accessi dell’ufficiale giudiziario con l’eventuale ausilio della forza pubblica.

Il Decreto Sicurezza non ha modificato in modo diretto gli articoli del codice di procedura civile sullo sfratto, ma ha spinto per una gestione più rapida dei procedimenti e per una maggiore limitazione dei rinvii ingiustificati. Alcuni tribunali, anche tramite protocolli organizzativi interni, mirano a fissare l’udienza di convalida in tempi brevi (in genere intorno a un mese dal deposito dell’atto) e a programmare l’esecuzione in tempi contenuti dopo l’ordinanza.
Nella pratica, nei casi più lineari, la procedura può chiudersi in pochi mesi, ma i tempi reali dipendono ancora molto dal tribunale e dalle circostanze del caso (eventuali opposizioni, situazioni di fragilità del nucleo familiare, carico di lavoro dell’ufficio esecuzioni).

Nel frattempo, l’inquilino che resta nell’immobile può essere tenuto a corrispondere una indennità di occupazione pari almeno al canone pattuito o al valore locativo di mercato, valutato caso per caso dal giudice.

Come liberare un immobile occupato da inquilino che non paga l'affitto

L’inquilino che non paga il canone è, prima di tutto, un debitore inadempiente nei confronti del locatore: si tratta, in linea generale, di una questione civile, non penale. La strada ordinaria è lo sfratto per morosità.

Il proprietario, di regola:

  1. invia un sollecito di pagamento (preferibilmente via PEC o raccomandata A/R) concedendo un termine breve per saldare i canoni arretrati;
  2. se il pagamento non arriva, avvia l’intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti;
  3. all’udienza, se l’inquilino non si oppone o non paga, il giudice convalida lo sfratto; l’inquilino può, in alcuni casi, chiedere un termine di grazia per sanare la morosità, ma deve dimostrare difficoltà temporanee e la possibilità reale di pagare;
  4. ottenuta la convalida, si passa alla fase esecutiva: titolo esecutivo, precetto e accessi dell’ufficiale giudiziario fino al rilascio dell’immobile.

Le novità del 2025 mirano soprattutto a rendere più efficaci gli sgomberi in caso di occupazione arbitraria e a limitare sospensioni e rinvii non motivati; per lo sfratto per morosità la disciplina resta fondamentalmente quella del codice di procedura civile. In concreto, molti Tribunali tendono oggi a fissare l’udienza di convalida in tempi più brevi e a programmare l’intervento dell’ufficiale giudiziario con maggiore celerità, anche grazie alla digitalizzazione delle notifiche (PEC).

Nei casi più lineari lo sfratto per morosità può concludersi in alcuni mesi, ma non esistono termini perentori uguali per tutti i procedimenti: opposizioni, carichi di ruolo e situazioni di fragilità del conduttore possono ancora incidere in modo significativo sui tempi.

Solo quando la situazione travalica la semplice morosità e si configura una occupazione arbitraria con violenza o minaccia, o un rifiuto di rilascio che integra gli estremi dei reati introdotti dal Decreto Sicurezza, diventa possibile affiancare agli strumenti civili anche quelli penali. In questi casi è essenziale una valutazione puntuale da parte di un avvocato.

Casa occupata da soggetti che vi si sono introdotti: sfratto per occupazione senza titoli

Quando nell’immobile entrano persone del tutto estranee, senza alcun contratto e spesso forzando porte, finestre o cancelli, ci si trova di fronte alla classica occupazione abusiva “sine titulo”. Qui, oltre agli strumenti civili, diventano centrali quelli penali.

In concreto, il proprietario può:

  • presentare denuncia o querela per i reati di invasione di edifici (art. 633 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e, ricorrendone i presupposti, per il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.);
  • chiedere al Pubblico Ministero di attivare la procedura d’urgenza ex art. 321-bis c.p.p., che consente al giudice di ordinare rapidamente la reintegrazione nel possesso dell’immobile;
  • parallelamente, promuovere un’azione civile di reintegrazione del possesso o di rilascio dell’immobile occupato senza titolo, per ottenere un provvedimento esecutivo utilizzabile anche a prescindere dall’esito del procedimento penale.

Il Decreto Sicurezza ha rafforzato il potere di intervento immediato delle forze dell’ordine: una volta accertata l’occupazione arbitraria, la polizia giudiziaria o il Pubblico Ministero possono disporre lo sgombero senza attendere la sentenza definitiva, soprattutto se si tratta di abitazione principale o immobile regolarmente locato.

Cosa fare in caso di occupazione abusiva di un immobile

Nel momento in cui un soggetto invade un’abitazione di proprietà altrui senza essere autorizzato a farlo, sta ledendo, come accennato, uno dei diritti fondamentali dell’uomo e lo Stato, in attuazione dei principi costituzionali sulla tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.) e dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), deve intervenire.

Se l’occupante viene colto sul fatto mentre si introduce indebitamente nella proprietà altrui, è possibile richiedere immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine. In questo caso, l’occupante viene allontanato dall’immobile, senza doversi necessariamente rivolgere al tribunale per ottenere un ordine di sgombero.

Se, invece, l’occupante non viene colto in flagranza di reato e l’occupazione abusiva dell’immobile si protrae da tempo, è necessario sporgere denuncia alle forze dell’ordine e rivolgersi al tribunale territoriale di competenza.

Come procedere con lo sgombero di una casa occupata senza contratto registrato?

La situazione si complica qualora tra le parti non fosse stato stipulato un regolare contratto di locazione o se lo stesso non fosse stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Il proprietario in questo caso, non potendo appellarsi né alla procedura di sfratto per morosità né per finita locazione, dovrebbe rivolgersi al tribunale territoriale di competenza avviando un giudizio ordinario di occupazione abusiva, una causa molto più lunga e complessa.

Per poter procedere con lo sfratto occorre provvedere alla registrazione, seppur tardiva, del contratto di locazione. La registrazione comporta il pagamento dell’imposta dovuta più una sanzione amministrativa, che – a seconda del tipo di irregolarità e dei tempi di ravvedimento – può andare indicativamente:

  • dal 60% al 120% dell’imposta di registro se il ritardo è contenuto e si ricorre al ravvedimento operoso;
  • dal 120% al 240% nei casi di omessa registrazione non sanata tempestivamente.

Come procedere in caso di occupazione abusiva di case popolari

Anche se, di regola, le case popolari non sono inizialmente di proprietà privata di chi vi abita ma appartengono a enti pubblici o società partecipate, offriamo qui alcune informazioni utili per coloro che si sono visti negare un diritto.

Le case popolari (alloggi di edilizia residenziale pubblica, ERP) appartengono a enti pubblici o società partecipate (Comuni, ATER, ALER, ecc.) e vengono assegnate sulla base di bandi e graduatorie. Anche qui, l’occupazione senza titolo è illecita e non genera alcun diritto all’assegnazione.

In presenza di un’occupazione abusiva di alloggio ERP:

  • l’ente proprietario può adottare un provvedimento di sgombero e, se necessario, agire davanti al giudice ordinario per ottenere il rilascio;
  • l’occupante può rispondere degli stessi reati previsti per le altre occupazioni (art. 633 c.p., art. 614 c.p., art. 634-bis c.p., se ne ricorrono i presupposti);
  • nei casi più gravi si può attivare la procedura d’urgenza di reintegrazione nel possesso prevista dal Decreto Sicurezza, anche a tutela dell’ente pubblico proprietario;
  • chi è regolarmente in graduatoria e si vede “scavalcato” da occupanti abusivi può diffidare l’ente a disporre lo sgombero e, in caso di inerzia, valutare un ricorso per ottenere l’assegnazione legittima dell’alloggio.

È importante distinguere tra tutela dell’ente (che chiede il rilascio) e tutela dei privati che hanno titolo o aspettativa all’assegnazione: entrambe possono richiedere l’assistenza di un legale specializzato in diritto abitativo e amministrativo.

Il ruolo dell'avvocato è importantissimo in caso di immobile occupato

Esempi di procedura da seguire in caso di immobile occupato in modo abusivo

1. Inquilino che non paga l’affitto (sfratto per morosità)
Un proprietario ha un inquilino che non paga da tre mesi. Dopo un primo sollecito informale, invia una raccomandata/PEC di messa in mora indicando l’importo dovuto e un termine ultimo per pagare. Non ricevendo nulla, si rivolge a un avvocato che predispone l’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per i canoni arretrati.

All’udienza, l’inquilino non si presenta e il giudice convalida lo sfratto, fissando la data di rilascio ed emettendo l’ordinanza esecutiva. Trascorso il termine senza rilascio spontaneo, l’avvocato notifica l’atto di precetto e prenota gli accessi dell’ufficiale giudiziario, che interviene con la forza pubblica se necessario. Nel frattempo, il proprietario può agire per il recupero delle somme dovute e per l’eventuale indennità di occupazione.

2. Conduttore che resta in casa dopo la scadenza del contratto
Il contratto 4+4 è scaduto, il proprietario ha inviato regolare disdetta ma l’inquilino non lascia l’immobile. Il locatore invia una diffida al rilascio e, non ottenendo riscontro, avvia uno sfratto per finita locazione. Alla prima udienza, l’inquilino ammette di non avere alternative immediate ma non contesta la scadenza del contratto: il giudice emette l’ordinanza di rilascio, concedendo un breve termine per lasciare l’alloggio.

Se l’inquilino non libera entro la data fissata, il proprietario procede con l’esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario. Dal momento della scadenza in poi, l’occupazione è senza titolo, quindi il proprietario può domandare un’indennità parametrata al valore locativo per tutto il periodo in cui l’immobile è rimasto occupato.

3. Soggetto estraneo che si è introdotto nell’immobile (occupazione sine titulo)
Il proprietario torna da un viaggio e trova persone sconosciute in casa. Se l’ingresso è in corso o appena avvenuto, chiama subito le forze dell’ordine, che possono intervenire in flagranza e, oggi, anche disporre o eseguire lo sgombero immediato nei casi previsti dal Decreto Sicurezza.

Se l’occupazione dura da qualche giorno e non c’è più la flagranza, il proprietario presenta una querela per violazione di domicilio, invasione di edifici e occupazione arbitraria di immobile ex art. 634-bis. Parallelamente, con l’avvocato deposita un ricorso per la reintegrazione nel possesso o per il rilascio dell’immobile occupato senza titolo. Il Pubblico Ministero può chiedere al giudice di applicare l’art. 321-bis c.p.p., ottenendo un decreto urgente di rilascio; in sede civile, il provvedimento di sgombero diventa titolo esecutivo per l’intervento dell’ufficiale giudiziario e della forza pubblica.

I reati relativi all'occupazione abusiva di un immobile: cosa succede a chi occupa

Reato di invasione di terreni ed edifici

L’occupazione abusiva di un immobile è un grave reato, come indicato dall’articolo 633 del codice penale. Si raccomanda, in tal caso, di sporgere denuncia alle forze dell’ordine, quali polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, o rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica territorialmente competente per richiedere, personalmente o avvalendosi dell’assistenza di un avvocato, un ordine di sgombero dell’immobile occupato abusivamente.

In sede di denuncia è opportuno descrivere dettagliatamente le circostanze e le modalità con cui l’immobile sia stato indebitamente occupato, documentando il proprio titolo di proprietà dello stesso. In questo caso ci si può costituire parte civile nel corso del processo a carico dell’occupante e chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima occupazione della proprietà.

Reato di violazione di domicilio

Occupando un’abitazione abusivamente, arbitrariamente, clandestinamente e contro la volontà del proprietario si commette anche il reato di violazione di domicilio, disciplinato dall’articolo 614 del codice penale. Questo tipo di reato è punibile con fino a 3 anni di reclusione, che possono diventare 5 se la violazione avviene con l’effrazione di serrature, lucchetti, porte, finestre e cancelli.

Reato di danneggiamento o furto dei beni

Qualora venissero anche sottratti o danneggiati beni presenti all’interno dell’immobile occupato abusivamente, è possibile inserire nella querela sporta per violazione di domicilio e invasione di edifici anche i reati di danneggiamento e furto di beni, passibili di denuncia penale.

Tempistiche per le azioni in sede penale

È doveroso specificare l’importanza di agire rapidamente, in quanto le azioni in sede penale prevedono soli 3 mesi di tempo dallo spoglio sofferto, ossia dall’inizio dell’occupazione abusiva, per denunciare l’accaduto.

Laddove non venissero rispettati detti termini, si dovrà procedere con un’azione di rivendicazione, come vedremo nel prossimo paragrafo, ovvero attraverso il procedimento di rilascio di immobile occupato senza titolo (ex articolo 702 bis del codice di procedura civile), con tempi e costi in genere molto più elevati per ottenere l’ordine di sgombero dell’immobile.

Tutela civile per il rilascio di un immobile occupato senza titolo

Oltre alla denuncia, come accennato, è possibile intraprendere presso il tribunale territoriale di competenza azioni civili di:

  • reintegrazione del possesso dell’immobile di proprietà abusivamente occupato da terzi, secondo quanto sancito dall’articolo 1168 del codice civile, dimostrando la condotta illegittima di quest’ultimi;
  • rivendicazione della proprietà, secondo quanto indicato dall’articolo 948 del codice civile, fornendo prova dell’esistenza di un valido titolo di proprietà in proprio favore sull’immobile occupato, come un atto notarile di compravendita, una sentenza di usucapione o una dichiarazione di successione.

L’azione possessoria deve essere avviata entro 12 mesi dall’inizio dell’occupazione abusiva o dal momento in cui se ne venga a conoscenza.

Fonti

  • Nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), Studio De Jure
  • Decreto Sicurezza 2025 e introduzione degli artt. 634-bis c.p. e 321-bis c.p.p.,  FiscoeTasse
  • Procedura d’urgenza di reintegrazione nel possesso dell’immobile (art. 321-bis c.p.p.), MF Law
  • Occupazione abusiva di abitazioni e nuovo quadro penale 2025, Brocardi
  • Tempi e fasi dello sfratto per morosità nel 2025, Studio Legale Magnani
  • Occupazione di immobile senza titolo e azioni civili di rilascio, Avvocatocivilista.net
  • Sgombero di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente,Maurizio Lucca
  • Recupero e sgombero di alloggi ERP e di servizio, approfondimento Exeo

FAQ

Posso cambiare la serratura dell’immobile abusivamente occupato?

No, la legge vieta di farsi giustizia da sé. Il proprietario dell’immobile occupato non può cambiare la serratura poiché compirebbe il reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni.

Qual è la differenza tra azione civile di reintegrazione e di rivendicazione?

L’azione di reintegrazione si concentra sul ripristino del possesso della proprietà, mentre l’azione di rivendicazione si concentra sul riconoscimento del diritto di proprietà.

Cosa posso fare, da locatore, se l’immobile è occupato da una persona diversa dal conduttore?

Se non indicato diversamente nel contratto di locazione, il conduttore non può sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare. Se l’immobile viene occupato stabilmente da un soggetto diverso dal conduttore, puoi contestare l’inadempimento contrattuale nei confronti dell’inquilino originario o chiedere il rilascio nei confronti di chi occupa l’immobile senza alcun titolo. 

Quando non è un reato occupare una casa?

Di regola non si configura reato quando l’ingresso o la permanenza nell’immobile avvengono con il consenso del proprietario o di chi ha titolo (ospiti, conviventi, comodatari) o quando si tratta di situazioni in cui l’occupante ritiene in buona fede di avere un titolo valido (ad esempio un contratto o un’autorizzazione che poi si rivela invalido) e la controversia resta sul piano civile. Inoltre, la nuova disciplina prevede che non è punibile l’occupante che collabora con l’autorità, rilascia spontaneamente l’immobile e ottempera all’ordine di rilascio, pur restando dovute le somme per l’occupazione senza titolo e gli eventuali danni. La valutazione concreta spetta comunque al Pubblico Ministero e al giudice.

Quanto tempo ci vuole per liberare una casa occupata abusivamente?

Con la nuova legge 2025, nei casi di occupazione arbitraria dell’abitazione è possibile ottenere sgomberi molto rapidi: la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero possono chiedere e attuare un ordine di rilascio immediato tramite la procedura d’urgenza di reintegrazione nel possesso (art. 321-bis c.p.p.), per cui il rientro può avvenire in tempi contenuti, se il caso è chiaro. Per gli sfratti per morosità o per finita locazione, invece, anche con le procedure accelerate (udienza entro 30 giorni ed esecuzione entro 20) occorrono di norma alcuni mesi, mentre le azioni civili ordinarie di rilascio per occupazione senza titolo possono richiedere più tempo in presenza di opposizioni o situazioni complesse.

Jessica Maggi
Copywriter freelance con esperienza ultradecennale sia sul web che sulla carta stampata, con focus specifico nel settore immobiliare, fiscale, tributario e delle costruzioni. Laureata all’Università degli Studi di Milano, scrive sia in italiano che in inglese.
Articoli correlati
Quanto costa il progetto di una casa stilato da un professionista? 

Quanto costa il progetto di una casa stilato da un professionista? 

Costruire un edificio, frazionarlo in più unità immobiliari o demolire una struttura pericolante per ricostruirla sono tutte opere che necessitano per legge di un progetto redatto, sottoscritto e presentato da un professionista abilitato (architetto, ingegnere o geometra/perito edile, nei limiti delle rispettive competenze professionali). In questo articolo scopriamo quanto costa un progetto di una casa, […]
Accettazione Tacita dell’Eredità con più Eredi: chi paga? Si può evitare?

Accettazione Tacita dell’Eredità con più Eredi: chi paga? Si può evitare?

Quando viene a mancare un congiunto, l’accettazione tacita dell’eredità con più eredi può essere una questione delicata, specialmente se si scopre che ci sono pesanti debiti da sanare o che la spartizione dell’eredità comporti più costi che vantaggi. In questo articolo scopriamo chi paga e se si possa evitare l'accettazione. Cos’è l’accettazione tacita di eredità […]
Contratto di Affitto 4+4 e obbligo di residenza

Contratto di Affitto 4+4 e obbligo di residenza

Il contratto di affitto 4+4 prevede che il locatore conceda in affitto un immobile al locatario per 4 anni con il rinnovo automatico dei successivi 4 anni, salvo disdetta del 4+4 da parte del locatore o del locatario nei termini previsti dalla legge. Chiarito ciò, in questo articolo chiariremo ciò che concerne l’eventuale obbligo di […]