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★★★★★ Gratuita · Senza impegnoLa superficie calpestabile è la somma della Superficie Utile (SU) e della Superficie Accessoria (SA) di pavimento. Si misura in metri quadrati al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Comprende quindi sia gli ambienti principali dell'immobile sia le superfici accessorie previste dal Regolamento Edilizio Tipo, come balconi, terrazze, logge, cantine e vani scala interni.

Il concetto di superficie calpestabile è molto importante sia nella valutazione di un immobile, sia per ragioni fiscali. La superficie calpestabile, infatti, è un criterio fondamentale per la valutazione delle proprietà immobiliari, poiché influenza la valutazione del comfort, della funzionalità e del valore dell'immobile. In questo articolo faremo chiarezza sul suo significato e vedremo come calcolarla in modo corretto.
La superficie calpestabile è l' area di un edificio che può essere effettivamente utilizzata e calpestata. Questa misura esclude tutte quelle parti della struttura che non sono accessibili o utilizzabili per l'abitazione o l'attività lavorativa, come i muri perimetrali e le colonne. Sono comprese nella calpestabile le cantine (SA) e i vani scala interni all’unità immobiliare (in proiezione orizzontale una sola volta). Sono invece esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale (scale condominiali) e gli androni.
In pratica, la superficie calpestabile è l'area dove una persona può fisicamente camminare e posizionare mobili o altri oggetti. Questa misurazione è particolarmente importante nella progettazione e nella valutazione degli spazi interni, poiché fornisce un'indicazione chiara dello spazio vivibile o lavorativo effettivamente disponibile all'interno di un edificio.
Nella determinazione della superficie calpestabile, è importante considerare le normative locali o nazionali, poiché possono esistere definizioni e standard specifici che influenzano come questa misura viene calcolata.
Quando si parla di superficie calpestabile è importante specificare il contesto. Nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) la superficie calpestabile (SCal) è definita come la superficie netta di pavimento risultante dalla somma di superficie utile (SU) e superficie accessoria (SA). In questa accezione possono quindi rientrare anche superfici accessorie come balconi, terrazze, logge, cantine e autorimesse.
Nel linguaggio immobiliare corrente, invece, l'espressione “metri quadri calpestabili” viene spesso utilizzata in senso più ristretto per indicare soltanto la superficie interna netta effettivamente fruibile, misurata al netto di muri, tramezzi e pilastri. Per questo motivo è possibile trovare annunci, guide immobiliari e documenti che utilizzano lo stesso termine con significati leggermente diversi. Quando il dato viene utilizzato per finalità edilizie, catastali, fiscali o estimative è quindi sempre opportuno verificare la definizione adottata dalla normativa o dal documento di riferimento.
Fonte/referenza esperta da associare: Conferenza Unificata – Regolamento Edilizio Tipo, quadro delle definizioni uniformi; Gazzetta Ufficiale per il recepimento delle definizioni SCal, SU e SA.
Calcola la superficie calpestabile
Inserisci la superficie utile e quella accessoria, già misurate al netto di muri, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre.
Superficie calpestabile: 0,00 m²
Formula: superficie utile + superficie accessoria
La superficie accessoria può comprendere balconi, terrazze, cantine, sottotetti computabili, garage e vani scala interni. Non inserire muri, giardini o vasche delle piscine.
Per calcolare la superficie calpestabile secondo il Regolamento Edilizio Tipo occorre sommare le superfici di pavimento che rientrano nella superficie utile (SU) e nella superficie accessoria (SA). Non è però corretto includere automaticamente qualsiasi spazio in cui sia fisicamente possibile camminare: alcune superfici sono soggette a specifiche condizioni. Per esempio, i sottotetti rientrano nella SA solo per la porzione accessibile e praticabile con altezza pari o superiore a 1,80 m, mentre le tettoie con profondità inferiore a 1,50 m sono escluse sia dalla SA sia dalla SU.
Qui di seguito facciamo degli esempi per comprendere meglio dove si trova la superficie calpestabile.
Esempio 1: in un tipico appartamento, nel calcolo della superficie calpestabile andranno inclusi i corridoi, le stanze da letto, la cucina, il bagno, il ripostiglio.
Esempio 2: in una casa con degli affacci, si dovranno contare anche i balconi.
Esempio 3: in una casa o villa dotata di terrazzo, garage/box, cantina e altre pertinenze pavimentate rientrano nel calcolo. Il giardino non rientra nella superficie calpestabile.
Come calcolare la superficie calpestabile in presenza di ambienti soppalcati? Il Regolamento Edilizio Tipo definisce il soppalco come una partizione orizzontale interna praticabile, ma il suo computo deve essere valutato secondo le definizioni del RET recepite dalla normativa regionale e comunale e in relazione alle caratteristiche dello spazio. Il DM 2 agosto 1969 sulle caratteristiche delle abitazioni di lusso non è invece la norma da utilizzare per stabilire, in via generale, se un soppalco rientri nella superficie calpestabile secondo il RET.
La piscina rientra nella superficie calpestabile? Di per sé no. La superficie della vasca non costituisce automaticamente superficie calpestabile ai sensi del RET e l’eventuale copertura della piscina non ne determina da sola l’inclusione nel calcolo. Occorre verificare se l’intervento realizzi effettivamente una superficie di pavimento qualificabile come SU o SA secondo la disciplina edilizia applicabile.

Se si dispone di una planimetria in scala, la superficie può essere ricavata misurando separatamente i diversi ambienti e sommando i risultati. Con una planimetria in scala 1:100, per esempio, 1 cm sul disegno corrisponde a 1 metro reale. Per le stanze rettangolari è sufficiente moltiplicare lunghezza × larghezza; gli ambienti irregolari possono invece essere suddivisi in rettangoli, quadrati o triangoli più semplici e successivamente sommati.
La misurazione deve essere effettuata considerando le dimensioni nette, quindi al filo interno delle murature, senza includere lo spessore di muri, pilastri e altri elementi strutturali esclusi dalla superficie considerata. Quando la metratura deve essere utilizzata in una pratica edilizia, fiscale, catastale o in una perizia immobiliare è preferibile affidare il rilievo a un geometra, architetto o altro tecnico abilitato, che può effettuare il calcolo anche tramite software CAD.
Fonte/referenza esperta da associare: Immobiliare.it e Wikicasa indicano il rilievo al filo interno e il ricorso a planimetrie/CAD per le misurazioni tecniche.
La superficie calpestabile, secondo il Regolamento Edilizio Tipo (RET), è data dalla somma della superficie accessoria (SA) e della superficie utile (SU).
Per comprendere meglio questo concetto, chiariamo cosa si intende per SA e SU:
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Superficie utile e calpestabile non sono la stessa cosa. Qui di seguito vediamo le differenze:
In sintesi: tutta la SU è calpestabile, ma la calpestabile comprende anche le superfici accessorie.
Quanto possono cambiare i metri quadri commerciali rispetto a quelli calpestabili? Non esiste una percentuale fissa, perché la differenza dipende dallo spessore delle murature e dalla presenza di balconi, terrazzi, cantine, box e altre pertinenze. Come semplice riferimento di mercato, Idealista indica che la metratura calpestabile interna risulta in genere circa il 10-15% inferiore a quella commerciale; a seconda dell'immobile, lo scarto può essere inferiore al 10% oppure superare il 20-25%. Queste percentuali sono soltanto valori indicativi e non coefficienti stabiliti dalla legge.
| Tipo superficie | Come si calcola | Cosa include tipicamente | A cosa serve |
|---|---|---|---|
| Calpestabile | SU + SA (al netto di muri, pilastri, vani porte/finestre) | SU: vani principali/servizi. SA: balconi, terrazze, logge, cantine, sottotetti agibili, box, vani scala interni | Valutazioni funzionali, comparazioni d’uso, in molti casi base per stime di tributi locali |
| Commerciale | SU + quote ponderate di accessori/pertinenze (coefficienze di prassi) | Percentuali su balconi/terrazzi/cantine/giardini/box | Stime di mercato e confronti €/m² tra immobili |
| Catastale | Criteri DPR 138/1998 – Allegato C | Regole specifiche (es. esclusioni sotto 1,50 m, computo proiezione scale interne, ecc.) | Dato catastale dell’immobile; riferimento per la determinazione della superficie TARI nei casi previsti dalla legge |
La superficie calpestabile è utile per vari utilizzi come la valutazione di una casa e anche per il calcolo della TARI.
La TARI o Tassa sui Rifiuti, infatti, viene determinata sulla base della superficie calpestabile secondo la Legge n.147/2013 e delle aliquote comunali. A tal proposito, va detto che il Comune può considerare come superficie assoggettabile l’80% della superficie catastale secondo il DPR 138/98.
Molto più importante è il concetto di superficie calpestabile per la valutazione di una casa.
Quando si valuta una casa, la superficie calpestabile è un fattore cruciale per diverse ragioni:
No, perché sebbene si possa trovare in giardino, questa non rientra nella superficie calpestabile, parlando il RET (Regolamento Edilizio Tipo) espressamente di “pavimento”.
Non necessariamente. Ai fini TARI non basta che uno spazio sia fisicamente calpestabile: occorre verificare se rientra nella superficie assoggettabile secondo la normativa e il regolamento comunale applicabile. Per un soppalco vanno quindi considerate le sue caratteristiche e i criteri di misurazione adottati dal Comune.
Secondo il Regolamento Edilizio Tipo, cantine e terrazze possono rientrare nella superficie accessoria (SA) e quindi nella superficie calpestabile (SCal). Ai fini TARI, però, valgono regole diverse: le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative sono escluse dalla tassa, mentre una cantina può rientrare nella superficie assoggettabile se costituisce un locale suscettibile di produrre rifiuti secondo la disciplina applicabile.
Di solito non sono riportati in visura o planimetria catastale (che usa la superficie catastale). Li ricavi misurando i vani al netto dei muri oppure dai rilievi/progetti depositati presso tecnico o Comune; in alcuni Comuni appaiono in bolletta TARI o nei contratti/attestazioni del costruttore. Ai fini TARI, l’80% della superficie catastale non è un valore che il contribuente deve applicare autonomamente: ai sensi della legge 147/2013, il Comune può utilizzarlo nell’attività di accertamento. Il passaggio generalizzato alla superficie pari all’80% di quella catastale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è invece collegato alla completa attuazione delle procedure di allineamento previste dalla legge e alla comunicazione delle nuove superfici imponibili da parte dei Comuni.
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