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Superficie calpestabile

Team RealAdvisorAggiornato il 22.07.20267 min di lettura
Definizione

Superficie Calpestabile: Definizione e Calcolo

Risposta rapida

La superficie calpestabile è la somma di Superficie Utile (SU) e Superficie Accessoria (SA); si calcola in m² al netto di muri/pilastri e include anche balconi, terrazze, cantine, sottotetti abitabili oppure, se soltanto accessibili e praticabili, le porzioni con altezza pari o superiore a 1,80 metri, box e vani scala interni.

Sintesi

  • Formula rapida: Calpestabile = SU + SA
  • Cosa include: vani vivibili + accessori (balconi/terrazze/cantine/soppalchi/box…)
  • Cosa esclude: muri, pilastri, tramezzi, vani porte/finestre; piscina: la vasca è esclusa; un’eventuale copertura rileva solo se realizza una superficie praticabile e computabile
  • Soppalchi: se praticabili e computabili rientrano nella superficie calpestabile; la classificazione nella SU o nella SA dipende dall’uso e dalla normativa applicabile
  • Commerciale ≠ Calpestabile ≠ Catastale: misure con finalità diverse
  • TARI: si applica alla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative. Il Comune può utilizzare l’80% della superficie catastale in sede di accertamento; l’adozione della nuova superficie imponibile prevista dal comma 647 richiede la relativa comunicazione al contribuente.
  • Strumento: usa il calcolatore qui sopra per sommare SU e SA
Infografica che spiega cos'è e come si calcola la superficie calpestabile

Il concetto di superficie calpestabile è molto importante sia nella valutazione di un immobile, sia per ragioni fiscali. La superficie calpestabile, infatti, è un criterio fondamentale per la valutazione delle proprietà immobiliari, poiché influenza la valutazione del comfort, della funzionalità e del valore dell'immobile. In questo articolo faremo chiarezza sul suo significato e vedremo come calcolarla in modo corretto.

Cosa si intende per Superficie Calpestabile: definizione

La superficie calpestabile è l' area di un edificio che può essere effettivamente utilizzata e calpestata. Questa misura esclude tutte quelle parti della struttura che non sono accessibili o utilizzabili per l'abitazione o l'attività lavorativa, come i muri perimetrali e le colonne. Sono comprese nella calpestabile le cantine (SA) e i vani scala interni all’unità immobiliare (in proiezione orizzontale una sola volta). Sono invece esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale (scale condominiali) e gli androni.

In pratica, la superficie calpestabile è l'area dove una persona può fisicamente camminare e posizionare mobili o altri oggetti. Questa misurazione è particolarmente importante nella progettazione e nella valutazione degli spazi interni, poiché fornisce un'indicazione chiara dello spazio vivibile o lavorativo effettivamente disponibile all'interno di un edificio.

Nella determinazione della superficie calpestabile, è importante considerare le normative locali o nazionali, poiché possono esistere definizioni e standard specifici che influenzano come questa misura viene calcolata.

Calcolatore superficie calpestabile

Calcola la superficie calpestabile

Inserisci la superficie utile e quella accessoria, già misurate al netto di muri, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre.

Superficie calpestabile: 0,00

Formula: superficie utile + superficie accessoria

La superficie accessoria può comprendere balconi, terrazze, cantine, sottotetti computabili, garage e vani scala interni. Non inserire muri, giardini o vasche delle piscine.

Superficie calpestabile: calcolo con esempio

Per calcolare la superficie calpestabile occorre sommare, in metri quadrati, le superfici utili e accessorie computabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Per i sottotetti accessibili e praticabili, il RET considera soltanto la porzione con altezza pari o superiore a 1,80 metri, salvo i sottotetti aventi i requisiti dei locali abitabili, che rientrano nella superficie utile.

Qui di seguito facciamo degli esempi per comprendere meglio dove si trova la superficie calpestabile.

Esempio 1: in un tipico appartamento, nel calcolo della superficie calpestabile andranno inclusi i corridoi, le stanze da letto, la cucina, il bagno, il ripostiglio.

Esempio 2: in una casa con degli affacci, si dovranno contare anche i balconi.

Esempio 3: in una casa o villa dotata di terrazzo, garage/box, cantina e altre pertinenze pavimentate rientrano nel calcolo. Il giardino non rientra nella superficie calpestabile.

Il RET definisce il soppalco come una partizione orizzontale interna praticabile, ma non stabilisce che ogni soppalco rientri automaticamente nella superficie utile. Il suo computo e la sua classificazione nella SU o nella SA dipendono dall’utilizzo, dalle caratteristiche dello spazio e dalla disciplina edilizia regionale e comunale applicabile. Un soppalco destinato a un locale abitabile o di lavoro può rientrare nella SU, mentre un soppalco con funzione accessoria può essere classificato diversamente.

La vasca di una piscina non rientra nella superficie calpestabile. Una semplice copertura, anche permanente, non è sufficiente: l’eventuale superficie sovrastante può essere conteggiata soltanto se costituisce un vero piano di calpestio praticabile e regolarmente computabile secondo la disciplina edilizia applicabile.

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Quali ambienti compongono la superficie calpestabile ?

La superficie calpestabile, secondo il Regolamento Edilizio Tipo (RET), è data dalla somma della superficie accessoria (SA) e della superficie utile (SU).

Per comprendere meglio questo concetto, chiariamo cosa si intende per SA e SU:

  • SA (Superfici Accessorie): è la superficie di un immobile avente carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima. La superficie accessoria viene misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria invece comprende portici e passaggi pedonali, ballatoi, logge, balconi, terrazze, tettoie, cantine, sottotetti, vani scala (ma solo quelli interni alle abitazioni), garage/box e alcune parti comuni. Iin particolare i collegamenti orizzontali (ballatoi, corridoi) sono inclusi; sono invece esclusi gli spazi comuni verticali (scale condominiali) e gli androni.
  • SU (Superficie Utile): è la superficie di un immobile calcolata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Essa comprende stanze da letto, soggiorno, bagni, cucina, corridoi, ripostigli ed eventuali soppalchi destinati a locali abitabili o di lavoro, quando computabili secondo la normativa applicabile.

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Come si calcola la superficie calpestabile

Superficie calpestabile e utile sono la stessa cosa?

Superficie utile e calpestabile non sono la stessa cosa. Qui di seguito vediamo le differenze:

  • Superficie Utile (SU): include le superfici dei vani principali e di servizio effettivamente abitabili o fruibili, come camere, soggiorno, cucina, bagni, disimpegni e corridoi, nonché gli eventuali soppalchi destinati a locali abitabili o di lavoro, quando computabili secondo la normativa applicabile. La misurazione avviene al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
  • Superficie Calpestabile: è più ampia della SU perché, secondo il Regolamento Edilizio Tipo, = SU + SA (Superficie Accessoria: balconi, terrazze, logge, cantine, sottotetti agibili, garage, portici, vani scala interni ecc.).

In sintesi: tutta la SU è calpestabile, ma la calpestabile comprende anche le superfici accessorie.

Che differenza c'è tra superficie calpestabile, commerciale e catastale?

  • Calpestabile (RET): misura “spendibile” per uso e comfort; somma di SU e SA. È quella che usi per capire lo spazio realmente fruibile e, in molti Comuni, come base per tributi (o per stimarli).
  • Commerciale (prassi estimativa): misura “di mercato” per confrontare immobili. Parte dalle superfici principali eaggiunge quote ponderate (coefficienziate) delle superfici accessorie/pertinenze (balconi, terrazzi, giardini, cantine, box), ottenendo un unico numero su cui applicare il prezzo €/m². Le percentuali non sono fissate da una norma unica nazionale: si seguono linee guida tecniche/prassi locali.
  • Catastale (DPR 138/1998): misura normata della consistenza dell’unità immobiliare, determinata secondo specifici criteri di inclusione, esclusione e ponderazione. È distinta sia dalla superficie calpestabile e commerciale sia dalla rendita catastale. Costituisce inoltre il riferimento per determinare l’80% utilizzabile ai fini TARI nei casi previsti dalla legge.
Tipo superficieCome si calcolaCosa include tipicamenteA cosa serve
CalpestabileSU + SA (al netto di muri, pilastri, vani porte/finestre)SU: vani principali/servizi. SA: balconi, terrazze, logge, cantine, sottotetti agibili, box, vani scala interniValutazioni funzionali, comparazioni d’uso, in molti casi base per stime di tributi locali
CommercialeSU + quote ponderate di accessori/pertinenze (coefficienze di prassi)Percentuali su balconi/terrazzi/cantine/giardini/boxStime di mercato e confronti €/m² tra immobili
CatastaleCriteri DPR 138/1998 – Allegato CRegole specifiche (es. esclusioni sotto 1,50 m, computo proiezione scale interne, ecc.)Rappresentazione della consistenza catastale; riferimento per determinare l’80% della superficie utilizzabile ai fini TARI nei casi previsti dalla legge
Scorri per confrontare →

Utilizzi della superficie calpestabile

La superficie calpestabile è utile per vari utilizzi come la valutazione di una casa e anche per il calcolo della TARI.

La TARI viene determinata sulla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, che non coincide necessariamente con l’intera superficie calpestabile edilizia data dalla somma di SU e SA. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative, come normalmente balconi e terrazze scoperte, e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva. Fino all’attuazione delle procedure previste dal comma 647 della Legge n. 147/2013 si considerano le superfici dichiarate o già accertate; in sede di accertamento il Comune può assumere come superficie imponibile una misura pari all’80% della superficie catastale.

Molto più importante è il concetto di superficie calpestabile per la valutazione di una casa.

Quando si valuta una casa, la superficie calpestabile è un fattore cruciale per diverse ragioni:

  • Valutazione realistica dello spazio utilizzabile: fornisce una misura precisa dello spazio effettivamente utilizzabile all'interno dell'abitazione. Questo è particolarmente importante per comprendere quanto spazio sarà disponibile per arredare, muoversi e vivere comodamente.
  • Stima del valore dell’immobile: la superficie calpestabile aiuta a comprendere lo spazio effettivamente fruibile, ma non rappresenta da sola il parametro più accurato del valore di mercato. Nelle valutazioni immobiliari si utilizza una superficie coerente con il metodo adottato, spesso netta, lorda o commerciale, ponderando opportunamente accessori e pertinenze e considerando anche posizione, stato di conservazione, piano, esposizione e altre caratteristiche dell’immobile.
  • Pianificazione dell'arredamento e ristrutturazioni: conoscere la superficie calpestabile aiuta nella pianificazione dell'arredamento e di eventuali ristrutturazioni, permettendo di ottimizzare l'uso dello spazio.
  • Comparazione con altre proprietà: fornisce un parametro oggettivo per confrontare diverse proprietà, facilitando la scelta per gli acquirenti che possono valutare in modo più informato lo spazio a disposizione.
  • Calcolo di costi operativi: la superficie calpestabile può influenzare i costi di gestione della casa, come il riscaldamento, il raffreddamento e la pulizia. Una valutazione precisa dello spazio calpestabile consente di stimare meglio questi costi.
  • Conformità con normative locali: In alcune giurisdizioni, la superficie calpestabile può avere implicazioni legali, ad esempio nel calcolo delle tasse immobiliari o nel rispetto di normative edilizie.
  • Marketing immobiliare: per gli agenti immobiliari, fornire la misura della superficie calpestabile può essere un elemento di trasparenza e chiarezza nelle descrizioni immobiliari, aumentando la fiducia e la soddisfazione dei potenziali acquirenti.

Fonti

Domande frequenti

Devo aggiungere la piscina nel calcolo della superficie calpestabile?

No. La vasca della piscina non costituisce una superficie di pavimento compresa nella SU o nella SA. Un’eventuale copertura può rilevare soltanto se realizza una vera superficie praticabile e computabile secondo le norme edilizie applicabili.

Se ho una stanza da letto soppalcata, devo calcolarla come superficie calpestabile ai fini TARI?

Non automaticamente. Ai fini TARI il soppalco rileva se costituisce una superficie effettivamente utilizzabile del locale e suscettibile di produrre rifiuti. Il computo concreto dipende dalle caratteristiche dello spazio, dalla superficie dichiarata o accertata e dalle regole di misurazione previste dal Comune.

Fanno parte della superficie calpestabile la cantina e il terrazzo?

Sì, entrambe fanno parte della superficie accessoria e per questo vanno incluse nella superficie calpestabile che comprende anche la superficie accessoria, oltre a quella utile.

Dove trovo i mq calpestabili?

I metri quadrati calpestabili di solito non sono indicati nella planimetria catastale, mentre nella visura delle unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere riportata la superficie catastale. La superficie calpestabile può essere ricavata da un rilievo dell’immobile, dai progetti depositati o dai dati già dichiarati ai fini TARI. L’80% della superficie catastale non deve essere calcolato e applicato autonomamente dal contribuente: può essere utilizzato dal Comune in sede di accertamento e, nel regime previsto dal comma 647 della Legge n. 147/2013, diventa la nuova superficie imponibile dopo la comunicazione al contribuente. In assenza di tale comunicazione si fa riferimento alla superficie TARI dichiarata o già accertata, nel rispetto del regolamento comunale.

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