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★★★★★ Gratuita · Senza impegnoSuperficie Calpestabile: Definizione e Calcolo
La superficie calpestabile è la somma di Superficie Utile (SU) e Superficie Accessoria (SA); si calcola in m² al netto di muri/pilastri e include anche balconi, terrazze, cantine, sottotetti abitabili oppure, se soltanto accessibili e praticabili, le porzioni con altezza pari o superiore a 1,80 metri, box e vani scala interni.
Sintesi

Il concetto di superficie calpestabile è molto importante sia nella valutazione di un immobile, sia per ragioni fiscali. La superficie calpestabile, infatti, è un criterio fondamentale per la valutazione delle proprietà immobiliari, poiché influenza la valutazione del comfort, della funzionalità e del valore dell'immobile. In questo articolo faremo chiarezza sul suo significato e vedremo come calcolarla in modo corretto.
La superficie calpestabile è l' area di un edificio che può essere effettivamente utilizzata e calpestata. Questa misura esclude tutte quelle parti della struttura che non sono accessibili o utilizzabili per l'abitazione o l'attività lavorativa, come i muri perimetrali e le colonne. Sono comprese nella calpestabile le cantine (SA) e i vani scala interni all’unità immobiliare (in proiezione orizzontale una sola volta). Sono invece esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale (scale condominiali) e gli androni.
In pratica, la superficie calpestabile è l'area dove una persona può fisicamente camminare e posizionare mobili o altri oggetti. Questa misurazione è particolarmente importante nella progettazione e nella valutazione degli spazi interni, poiché fornisce un'indicazione chiara dello spazio vivibile o lavorativo effettivamente disponibile all'interno di un edificio.
Nella determinazione della superficie calpestabile, è importante considerare le normative locali o nazionali, poiché possono esistere definizioni e standard specifici che influenzano come questa misura viene calcolata.
Calcola la superficie calpestabile
Inserisci la superficie utile e quella accessoria, già misurate al netto di muri, pilastri, tramezzi e vani di porte e finestre.
Superficie calpestabile: 0,00 m²
Formula: superficie utile + superficie accessoria
La superficie accessoria può comprendere balconi, terrazze, cantine, sottotetti computabili, garage e vani scala interni. Non inserire muri, giardini o vasche delle piscine.
Per calcolare la superficie calpestabile occorre sommare, in metri quadrati, le superfici utili e accessorie computabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Per i sottotetti accessibili e praticabili, il RET considera soltanto la porzione con altezza pari o superiore a 1,80 metri, salvo i sottotetti aventi i requisiti dei locali abitabili, che rientrano nella superficie utile.
Qui di seguito facciamo degli esempi per comprendere meglio dove si trova la superficie calpestabile.
Esempio 1: in un tipico appartamento, nel calcolo della superficie calpestabile andranno inclusi i corridoi, le stanze da letto, la cucina, il bagno, il ripostiglio.
Esempio 2: in una casa con degli affacci, si dovranno contare anche i balconi.
Esempio 3: in una casa o villa dotata di terrazzo, garage/box, cantina e altre pertinenze pavimentate rientrano nel calcolo. Il giardino non rientra nella superficie calpestabile.
Il RET definisce il soppalco come una partizione orizzontale interna praticabile, ma non stabilisce che ogni soppalco rientri automaticamente nella superficie utile. Il suo computo e la sua classificazione nella SU o nella SA dipendono dall’utilizzo, dalle caratteristiche dello spazio e dalla disciplina edilizia regionale e comunale applicabile. Un soppalco destinato a un locale abitabile o di lavoro può rientrare nella SU, mentre un soppalco con funzione accessoria può essere classificato diversamente.
La vasca di una piscina non rientra nella superficie calpestabile. Una semplice copertura, anche permanente, non è sufficiente: l’eventuale superficie sovrastante può essere conteggiata soltanto se costituisce un vero piano di calpestio praticabile e regolarmente computabile secondo la disciplina edilizia applicabile.
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La superficie calpestabile, secondo il Regolamento Edilizio Tipo (RET), è data dalla somma della superficie accessoria (SA) e della superficie utile (SU).
Per comprendere meglio questo concetto, chiariamo cosa si intende per SA e SU:
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Superficie utile e calpestabile non sono la stessa cosa. Qui di seguito vediamo le differenze:
In sintesi: tutta la SU è calpestabile, ma la calpestabile comprende anche le superfici accessorie.
| Tipo superficie | Come si calcola | Cosa include tipicamente | A cosa serve |
|---|---|---|---|
| Calpestabile | SU + SA (al netto di muri, pilastri, vani porte/finestre) | SU: vani principali/servizi. SA: balconi, terrazze, logge, cantine, sottotetti agibili, box, vani scala interni | Valutazioni funzionali, comparazioni d’uso, in molti casi base per stime di tributi locali |
| Commerciale | SU + quote ponderate di accessori/pertinenze (coefficienze di prassi) | Percentuali su balconi/terrazzi/cantine/giardini/box | Stime di mercato e confronti €/m² tra immobili |
| Catastale | Criteri DPR 138/1998 – Allegato C | Regole specifiche (es. esclusioni sotto 1,50 m, computo proiezione scale interne, ecc.) | Rappresentazione della consistenza catastale; riferimento per determinare l’80% della superficie utilizzabile ai fini TARI nei casi previsti dalla legge |
La superficie calpestabile è utile per vari utilizzi come la valutazione di una casa e anche per il calcolo della TARI.
La TARI viene determinata sulla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, che non coincide necessariamente con l’intera superficie calpestabile edilizia data dalla somma di SU e SA. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative, come normalmente balconi e terrazze scoperte, e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva. Fino all’attuazione delle procedure previste dal comma 647 della Legge n. 147/2013 si considerano le superfici dichiarate o già accertate; in sede di accertamento il Comune può assumere come superficie imponibile una misura pari all’80% della superficie catastale.
Molto più importante è il concetto di superficie calpestabile per la valutazione di una casa.
Quando si valuta una casa, la superficie calpestabile è un fattore cruciale per diverse ragioni:
No. La vasca della piscina non costituisce una superficie di pavimento compresa nella SU o nella SA. Un’eventuale copertura può rilevare soltanto se realizza una vera superficie praticabile e computabile secondo le norme edilizie applicabili.
Non automaticamente. Ai fini TARI il soppalco rileva se costituisce una superficie effettivamente utilizzabile del locale e suscettibile di produrre rifiuti. Il computo concreto dipende dalle caratteristiche dello spazio, dalla superficie dichiarata o accertata e dalle regole di misurazione previste dal Comune.
Sì, entrambe fanno parte della superficie accessoria e per questo vanno incluse nella superficie calpestabile che comprende anche la superficie accessoria, oltre a quella utile.
I metri quadrati calpestabili di solito non sono indicati nella planimetria catastale, mentre nella visura delle unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere riportata la superficie catastale. La superficie calpestabile può essere ricavata da un rilievo dell’immobile, dai progetti depositati o dai dati già dichiarati ai fini TARI. L’80% della superficie catastale non deve essere calcolato e applicato autonomamente dal contribuente: può essere utilizzato dal Comune in sede di accertamento e, nel regime previsto dal comma 647 della Legge n. 147/2013, diventa la nuova superficie imponibile dopo la comunicazione al contribuente. In assenza di tale comunicazione si fa riferimento alla superficie TARI dichiarata o già accertata, nel rispetto del regolamento comunale.
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