Contestualmente alla sottoscrizione di un contratto per l’erogazione di un finanziamento occorre accertarsi che il tasso di interesse applicato non superi la soglia dell'usura, definita dalla Banca d'Italia in base al tasso effettivo globale medio (TEGM) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cerchiamo di fare chiarezza e vediamo nel dettaglio cos’è il tasso di usura, o tasso usurario.
Per usura si intende il reato commesso quando si prestano somme di denaro a tassi di interesse talmente alti da impedire o, comunque, rendere estremamente difficoltoso per il debitore provvedere al rimborso.
Nello specifico, l’usura bancaria è una forma di usura che consiste nell’erogazione di un credito da parte di un istituto finanziario a un tasso di interesse superiore a quello considerato legale.
Il tasso di usura, o tasso usurario, rappresenta un livello di interesse sproporzionalmente alto e, appunto per questo, considerato illegale.
Un tasso di interesse è considerato usurario quando supera i tassi medi praticati da istituti di credito e intermediari finanziari, rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro in ottemperanza a quanto disposto dalla legge numero 108 del 7 marzo 1996.
La legittimità dei tassi di interesse applicati è compiutamente disciplinata dalla suddetta legge numero 108 del 7 marzo 1996 e dalla legge numero 24 del 28 febbraio 2001. In particolare, la legge numero 108 del 1996 mira dichiaratamente a contrastare il fenomeno dell’usura, favorendone la repressione e inasprendo le sanzioni civili e penali.
La Banca d’Italia ha predisposto specifiche istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) affinché gli istituti di credito e gli intermediari finanziari abbiano adeguati strumenti per:
Con cadenza trimestrale le banche e gli intermediari finanziari devono inviare una segnalazione alla Banca d’Italia.
Le istruzioni della Banca d’Italia vengono regolarmente aggiornate, anche in funzione dei cambiamenti della normativa del settore. I TEGM vengono rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le tabelle vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. I TEGM rilevati dalla Banca d’Italia comprendono il tasso nominale e gli oneri legati all’erogazione del credito. Sono esclusi dal calcolo gli interessi moratori.
La soglia del tasso di usura è il valore a partire dal quale un tasso è considerato illegale. Qualora dai controlli delle autorità competenti venissero rilevati tassi usurari, la clausola che istituisce il pagamento degli interessi sarebbe nulla, come previsto dall’articolo 1815 del codice civile.
Per stabilire la soglia oltre la quale si parla di usura, la Banca d’Italia prende in esame il mercato immobiliare e finanziario e analizza i tassi di interesse applicati dalle banche per i diversi tipi di prestito, tra cui:
In questo modo viene determinato il suddetto tasso effettivo globale medio (TEGM). Per ottenere il tasso soglia, ai tassi medi rilevati, aumentati di un quarto, si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Il risultato è il limite che le banche devono rispettare.
Per scongiurare il rischio che da tassi medi alti si giunga a tassi di usura ulteriormente elevati, il criterio di calcolo prevede che la differenza tra soglia e tasso medio non superi comunque gli otto punti percentuali.
A partire dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi vengono definiti usurari viene calcolato aumentando il tasso effettivo globale medio (TEGM) di un quarto, a cui si somma un margine di altri quattro punti percentuali. Così come comunicato dal Dipartimento del Tesoro il 18 maggio 2011, la differenza tra il limite e il tasso medio, come abbiamo visto, non può essere superiore a otto punti percentuali.
Questa metodologia di calcolo è stata introdotta dal decreto legge numero 70 del 13 maggio 2011, che ha modificato il quarto comma dell'articolo 2 dell’anzidetta legge numero 108 del 1996, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50%.
I mutui che superano la soglia di usura calcolata per la loro specifica tipologia sono considerati usurari. Sono altresì considerati usurari i tassi di interesse in caso di approfittamento, come indicato al terzo comma dell'articolo 644 del codice penale.
Un mutuo con tasso usurario determina, come accennato, la nullità della clausola che istituisce il pagamento degli interessi. Ne consegue che il mutuatario non sia tenuto a pagare gli interessi. Inoltre, come stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 350 del 2013, la banca deve restituire gli interessi già pagati.
Il decreto legge numero 394 del 29 dicembre 2000, comunemente detto decreto salva banche, stabilì che, ai fini dell’applicazione dei suddetti articoli 644 del codice penale e 1815 del codice civile, si intendano usurari gli interessi che superano il limite stabilito ai sensi di legge nel momento in cui vengono pattuiti, promessi e convenuti.
Qui di seguito, la procedura da seguire se si teme che il mutuo acceso sia gravato da un tasso che supera il limite stabilito dalla legge.
Il tasso può essere usurario dal momento dell’accensione del mutuo. In tal caso è annullabile, il mutuatario non paga più gli interessi e quelli già corrisposti possono essere restituiti.
Il tasso può anche diventare usurario nel tempo, a causa di un abbassamento della soglia avvenuto nel frattempo. In questo caso il mutuatario è tenuto a continuare a pagare gli interessi, come indicato nella sentenza numero 24675 del 18 luglio 2017 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.
Per conoscere i tassi di usura attuali può essere utile informarsi sull’andamento dei tassi di riferimento Eurirs, Euribor e BCE, utilizzati dalle banche per stabilire i tassi di interesse sui contratti di mutuo.
Il TAEG è usura quando supera il tasso soglia stabilito trimestralmente dalla Banca d’Italia per specifiche categorie di finanziamento.
Il tasso massimo di interesse varia trimestralmente ed è fissato dalla Banca d'Italia tramite il tasso soglia di usura.