Cointestare il contratto d’affitto può convenire quando più persone vivono stabilmente nello stesso immobile e vogliono diritti/obblighi chiari (anche verso il proprietario). Diventa meno conveniente se c’è scarsa fiducia tra coinquilini, perché spesso il locatore pretende unaresponsabilità solidale: se uno non paga, gli altri rischiano di dover coprire anche la sua quota.
Sintesi

Con il contratto di affitto o locazione un soggetto detto locatore, cede l’utilizzo del bene immobiliare ad un altro soggetto, detto locatario, in cambio di un determinato corrispettivo (il canone di locazione). Per “cointestazione” del contratto di affitto s’intende la condivisione dello stesso contratto tra più locatari. Detto ciò: conviene il contratto di affitto cointestato? In questo articolo illustriamo i vantaggi e gli svantaggi di tale pratica, per capire se convenga o meno, e a chi.
“Il Codice civile definisce la locazione all’art. 1571 c.c.; nulla vieta che la parte conduttrice/locataria sia composta da più persone: il contratto può quindi essere sottoscritto da più conduttori (co-conduttori), che diventano tutti titolari dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.”
Un contratto di locazione cointestato funziona come un contratto “ordinario”, ma con più conduttori. La ripartizione del canone (50/50, 1/3, ecc.) è di norma un accordo interno tra coinquilini; verso il locatore, salvo diversa pattuizione nel contratto, i co-conduttori possono essere tenuti in solido all’adempimento delle obbligazioni (canone di locazione, oneri accessori, ecc.).
Questo aspetto è cruciale: se uno dei co-conduttori è inadempiente (ad esempio non paga), il locatore può rivalersi anche sugli altri co-conduttori nei limiti previsti dal contratto e dalle regole sulla solidarietà; chi ha pagato più del dovuto potrà poi rivalersi internamente sul co-conduttore inadempiente.

La cointestazione del contratto di locazione non obbliga a cointestare anche le utenze: luce, gas e acqua sono contratti separati e, nella pratica, vengono quasi sempre intestati a un solo soggetto (uno degli inquilini), anche se gli inquilini sono più di uno.
Quando entrate in casa, il primo passo è capire se le forniture sono attive oppure cessate. Se il contatore è attivo e l’utenza è già in erogazione, di solito si fa una voltura, cioè il cambio intestatario del contratto senza interrompere la fornitura. La lettura (o autolettura) del contatore al momento del passaggio serve per separare i consumi del vecchio intestatario da quelli del nuovo.
Se invece il precedente intestatario ha chiuso il contratto e il contatore è stato disattivato, serve un subentro: si riattiva la fornitura con un nuovo intestatario.
Nota utile (ARERA): in caso di voltura o subentro, la società di vendita/fornitore non può addebitare al nuovo intestatario le morosità del precedente, salvo i casi in cui chi richiede voltura/subentro non è estraneo al debito (ad esempio erede o convivente del precedente intestatario). Per questo motivo può essere richiesta un’autocertificazione di estraneità.
Qui di seguito, elenchiamo i casi in cui il contratto di affitto cointestato può rivelarsi conveniente, anche per il proprietario dell’immobile:

In generale conviene poco (sia al proprietario sia agli inquilini) tenere le utenze intestate al locatore quando l’immobile è dato in affitto “classico” (4+4, 3+2, transitorio): il proprietario resta l’interlocutore contrattuale del fornitore e rischia complicazioni in caso di ritardi, contestazioni, rimborsi o consumi anomali.
Ha senso soprattutto in casi specifici:
Se si sceglie questa strada, è fondamentale regolare bene come vengono calcolati e rimborsati i consumi (forfait vs letture reali, scadenze, conguagli), per evitare conflitti.
Sì, nella maggior parte dei casi è la scelta più lineare: le utenze vengono intestate a uno degli inquilini (anche se il contratto di affitto è cointestato) e poi i coinquilini si accordano per dividere le spese. Questo riduce ambiguità: chi è intestatario riceve bollette, gestisce comunicazioni, eventuali reclami e (se serve) cambio tariffa o fornitore.
Il punto delicato è interno tra coinquilini: se l’utenza è intestata a uno solo, quella persona si assume l’onere pratico (e spesso anche il rischio di anticipare i pagamenti). Per questo conviene:
Sul fronte tutele, ARERA chiarisce che, in caso di voltura o subentro, il venditore non può addebitare al nuovo intestatario la morosità del precedente, salvo eccezioni (ad esempio erede o convivente non estraneo al debito). Questo aiuta molto quando si entra in una casa dove prima viveva qualcun altro.
Tra i vantaggi elencati abbiamo inserito anche “benefici fiscali”. Le detrazioni per canoni di locazione sono previste dal TUIR (art. 16) e dipendono da requisiti (ad esempio reddito, tipologia contrattuale e condizioni previste dalla norma). Se il contratto è cointestato e più intestatari hanno i requisiti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in base alla quota di intestazione e al periodo dell’anno in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale (spesso, in pratica, 50/50 se gli intestatari sono due al 50%).
Inoltre, vi potrebbero essere ulteriori detrazioni in base allo status del locatario (es. età, status di studente, status di lavoratore ecc.).
Poniamo l'esempio di avere un contratto di affitto 4+4 cointestato in cui vogliamo avere la residenza. Ecco cosa succede a livello legale, cosa si fa con le utenze e perché potrebbe essere conveniente o sconveniente.
Immaginiamo un 4+4 cointestato tra due persone (A e B) che vogliono trasferire la residenza nell’immobile. A livello legale, entrambi risultano conduttori: entrambi hanno titolo per chiedere la residenza e per far valere i diritti previsti dal contratto (es. durata, rinnovi, disdetta), ma entrambi assumono anche gli obblighi (canone, oneri accessori, rispetto dell’immobile).
Utenze: di solito luce e gas vengono intestate a uno solo (poniamo A). Se i contatori sono attivi si procede con voltura; se sono disattivi, subentro. Nel frattempo A e B possono accordarsi per dividere bollette e spese condominiali 50/50 (o altra quota) e creare un sistema pratico di rimborsi.
Perché può essere conveniente:
Perché può essere sconveniente:
Un contratto di affitto cointestato può permettere a ciascun inquilino di detrarre la propria quota dell'affitto dalle tasse, secondo le normative fiscali italiane. Ciò può ridurre l'onere fiscale complessivo per ogni cointestatario.
In un contratto di affitto cointestato, salvo diversa pattuizione, i cointestatari possono essere responsabili in solido per il pagamento del canone e delle altre obbligazioni contrattuali, con la conseguenza che il locatore può richiedere l’intero anche a uno solo dei co-conduttori. Questo significa che se uno degli inquilini non paga, gli altri devono coprire la sua parte per evitare inadempienze contrattuali.
Per i proprietari, un contratto cointestato riduce il rischio di mancato pagamento dell'affitto, poiché la responsabilità è distribuita tra più persone. Inoltre, facilita la gestione dei subentri e garantisce una maggiore stabilità locativa.
Ai fini ISEE, nella DSU si indicano i dati del contratto di locazione e il canone annuo riferito alla casa di abitazione: se il contratto è cointestato con soggetti che non fanno parte del nucleo familiare, va indicata solo la quota di canone riferibile ai componenti del nucleo e non anche quella degli altri cointestatari “esterni”.