La locazione, secondo quanto indicato dall’articolo 1571 del codice civile, è il contratto giuridico attraverso il quale un soggetto, detto locatore, concede a un altro soggetto, tecnicamente detto locatario e comunemente chiamato inquilino, il godimento di un bene immobile dietro corresponsione di una somma di denaro. Chi vive in affitto prende, quindi, il nome di locatario. Approfondiamo insieme e vediamo nel dettaglio chi è il locatario in un contratto di affitto e quali sono i suoi diritti, doveri e divieti.
Con la stipula del contratto di locazione, il locatario assume il diritto personale di godimento di un bene immobile di proprietà del locatore in cambio di un corrispettivo in denaro, detto canone di locazione.
Il locatario in un contratto di affitto è, quindi, il soggetto che si impegna a corrispondere regolarmente una somma in denaro quale corrispettivo del godimento e dell’uso dell’immobile di proprietà del locatore.
Il locatario è definito anche:
Colloquialmente nella lingua parlata il locatario è comunemente chiamato inquilino.
Il locatore e il locatario sono i contraenti di un contratto di locazione, con diritti, doveri e responsabilità specifiche. Il locatore è il soggetto che concede in locazione un immobile. Solitamente si tratta del proprietario del bene, ma può anche essere semplicemente titolare del diritto che permette di trasferirne il godimento, come per esempio l’usufruttuario.
Il locatario è la controparte contrattuale a cui viene concesso l’immobile in locazione. Con il pagamento del canone di locazione acquisisce il diritto personale di godimento del bene locato che, però, non può essere fatto valere nei confronti di terzi estranei al rapporto locatizio.
L’articolo 1587 del codice civile pone in capo al locatario una serie di doveri, che elenchiamo di seguito:
Al termine del contratto di locazione, il locatario è tenuto a rilasciare l’immobile nella piena disponibilità del locatore, libero da persone e cose di sua proprietà e nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1599 del codice civile, il locatario ha pieno diritto di:
Qualora, per qualsiasi motivo, l’immobile non venisse consegnato dal locatore, il locatario non è tenuto al pagamento del canone pattuito.
Inoltre, nel caso in cui il proprietario decidesse di mettere in vendita l’immobile locato, il locatario ha diritto che gli venga riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge numero 392 del 27 luglio 1978. In altre parole, l’inquilino ha diritto che gli venga data la precedenza rispetto a qualsiasi altro potenziale acquirente.
Il locatario, come accennato, è tenuto a restituire al termine del contratto di locazione l’immobile nello stesso stato in cui a suo tempo lo aveva ricevuto. Pertanto, nel periodo di locazione non può effettuare interventi che possano comportare mutamenti negli spazi della proprietà, né tantomeno alterarne la destinazione d’uso.
Al locatario è altresì proibito:
La legge vieta il pagamento in un’unica soluzione per l’intero periodo di locazione. Le parti possono liberamente accordarsi circa il versamento della quota a cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale, ma non in un’unica soluzione.
Inoltre, al locatario è consentito ospitare temporaneamente terzi nell’abitazione in affitto, ma, se non indicato diversamente nel contratto di locazione, non può subaffittare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare. Qualora l’immobile venisse occupato stabilmente da soggetti estranei al rapporto locatizio, si tratterebbe di inadempimento contrattuale da parte del locatario.
Qui di seguito, elenchiamo le spese a carico del locatario durante il periodo di locazione:
Anche nel caso in cui rimanessero formalmente intestate al locatore, il pagamento delle bollette è comunque di competenza del locatario, salvo diverso accordo tra le parti.
Se non indicato diversamente nel contratto di locazione, non puoi subaffittare l'unità immobiliare all’insaputa del locatore. Lo puoi fare solo se previsto dal contratto e con il permesso scritto del proprietario dell’immobile.
No, dovresti parlarne con il locatore per trovare un accordo e stabilire un’equa riduzione del canone di locazione.
Secondo quanto sancito dalla legge numero 392 del 27 luglio 1978, basta che il locatario non paghi una mensilità e, dal 21° giorno di ritardo, può essere avviato il procedimento di sfratto tramite il tribunale.