Il mutuo è un contratto di finanziamento che impegna il mutuatario per cifre importanti e per lunghi anni. Quando si accende un mutuo ventennale o trentennale, non si può avere la certezza che, negli anni a venire, non si verifichino accadimenti che pregiudichino la capacità di rimborso. Non si può neanche escludere che non capitino eventi che danneggino l’immobile oggetto del finanziamento. Proprio per questo sono state messe a punto le polizze di assicurazione sui mutui ipotecari. Si tratta di assicurazioni che offrono copertura in caso di imprevisti che rischiano di impedire di onorare gli impegni presi, tutelando sia il mutuatario che l’ente che concede il finanziamento. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
La legge numero 100 del 12 luglio 2012 impone a chi è proprietario di un immobile di provvedere alla sua messa in sicurezza. Pertanto, quando si acquista un immobile con un mutuo ipotecario, è necessario sottoscrivere un’assicurazione che offra tutela nell’eventualità il bene ipotecato venga danneggiato da eventi fortuiti, come, per esempio, un incendio. L’assicurazione effettivamente considerata necessaria per poter finalizzare un finanziamento è, dunque, quella contro il rischio di incendio e scoppio. Approfondiamo insieme.
L’unica polizza obbligatoria da sottoscrivere quando si accende un mutuo è l’assicurazione incendio e scoppio. Nella malaugurata ipotesi si verificassero eventi fortuiti, come incendi, scoppi ed esplosioni causati, per esempio, da fughe di gas, cortocircuiti, guasti o malfunzionamenti elettrici, la società assicurativa interverrebbe a tutela dell’istituto mutuante erogando un rimborso pari al valore commerciale dell’immobile in questione, estinguendo, quindi, il debito che grava sul mutuatario.
Nello specifico, questa assicurazione permette di recuperare il credito in caso di completa distruzione dell’immobile a causa di:
L’assicurazione provvede al rimborso del valore pari al costo di ricostruzione dell’immobile, liberando, al contempo, il mutuatario dai vincoli del mutuo. La durata dell’assicurazione incendio e scoppio coincide con quella del contratto di finanziamento.
In linea generale, l’assicurazione viene emessa dalla stessa banca mutuante tramite una società assicurativa convenzionata. Il mutuatario ha, comunque, la piena facoltà di rivolgersi ad altre compagnie assicurative che offrono condizioni migliori, secondo quanto sancito dalla legge numero 124 del 4 agosto 2017. Inoltre, come specificato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) nel regolamento numero 40 del 3 maggio 2012, le banche sono tenute a fornire ai richiedenti almeno tre preventivi, di cui due devono essere di società assicurative non convenzionate con l’istituto.
Quando si accende un mutuo ipotecario di medio-lunga durata per l’acquisto di un immobile è possibile proteggere il proprio investimento con una serie di coperture assicurative facoltative ma molto importanti, in quanto garantiscono il rimborso del capitale residuo al verificarsi di accadimenti che potrebbero comportare l’impossibilità di saldare il debito contratto.
Al momento dell’accensione del mutuo, quindi, il mutuatario può scegliere tra varie polizze facoltative messe a punto per offrire tutela nel caso in cui si verificassero eventi che gli impedirebbero di rimborsare alla banca l’importo finanziato a titolo di mutuo.
L’assicurazione vita sul mutuo offre tutela finanziaria a chi abbia stipulato un finanziamento per l’acquisto di un immobile, mettendo al riparo dalle conseguenze economiche che potrebbero verificarsi qualora eventi infausti come la perdita dell’impiego, una sopravvenuta invalidità o, nella peggiore delle ipotesi, il decesso impediscano il regolare rimborso del mutuo.
In altre parole, le assicurazioni facoltative proteggono l’assicurato e i suoi familiari, garantendo che il mutuo venga estinto anche qualora il mutuatario si ritrovi nell’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento. Le coperture facoltative possono variare da società a società, ma le formule più comuni sono le seguenti.
In caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente (ITP) del mutuatario, ossia della perdita totale, definitiva e irrimediabile della capacità di dedicarsi a un’attività lavorativa retribuita in seguito a un infortunio o una grave malattia, la compagnia assicurativa si occupa del pagamento delle singole rate del mutuo o liquida il capitale residuo da restituire alla banca mutuante.
Nel caso in cui il mutuatario diventi temporaneamente inabile al lavoro a causa di un infortunio o una malattia, la compagnia assicurativa copre le rate del mutuo in tale spiacevole circostanza. Talvolta la copertura comprende anche il risarcimento delle spese mediche e l’eventuale ricovero ospedaliero.
Al momento dell’accensione di un mutuo, il mutuatario può scegliere di sottoscrivere una specifica polizza che permetta di ricevere un indennizzo per provvedere al pagamento delle rate del mutuo in caso di perdita dell’impiego per cause non imputabili a dolo o colpa dello stesso.
La maggior parte delle polizze per la perdita dell’impiego ha una validità temporanea, in genere compresa tra 6 e 18 mesi, un lasso di tempo solitamente sufficiente per trovare una nuova occupazione, ripristinare la fonte di reddito e provvedere al rimborso del prestito erogato.
La polizza sul mutuo in caso di morte è un’assicurazione a tutela del credito. In caso di prematuro decesso del mutuatario, il debito residuo del mutuo viene rimborsato dall’assicurazione.
Il costo dell’assicurazione sul mutuo dipende da una pluralità di fattori, quali:
Orientativamente, il prezzo di un’assicurazione sul mutuo rappresenta una quota compresa tra il 2 e il 7% del finanziamento. Se si stipula l’assicurazione con la stessa banca che concede il finanziamento, il premio assicurativo è in genere frazionato e integrato nelle rate del mutuo. Può anche capitare che la compagnia assicurativa richieda che la polizza venga pagata in un’unica soluzione una tantum.
Con l'assicurazione sul mutuo, occorre dare notifica alla compagnia assicurativa del verificarsi dell'evento oggetto della copertura, di modo che possa procedere alla liquidazione dell'importo previsto.
In caso di mancato pagamento dell’assicurazione sul mutuo, viene dapprima inviato un sollecito di pagamento. Se a seguito del sollecito la somma dovuta non risulti saldata, la società assicurativa può procedere con il recupero forzoso del credito.
In genere è possibile estendere la durata della polizza assicurativa per la perdita del posto di lavoro, ma occorre considerare un costo più elevato.