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Casa Pignorata, Cosa Fare? Scopri i Tuoi Diritti e Doveri

Andrea Lazzo
02.10.2025
13 min
Risposta rapida

La casa pignorata resta tua finché il giudice firma il decreto di trasferimento. Puoi abitarci, ma non venderla o affittarla senza permesso. Se è prima e unica casa e il creditore è l’Agente della Riscossione, l’espropriazione è vietata; con banche/privati invece si può procedere. Puoi fermare o rallentare l’esecuzione con accordi, conversione, saldo e stralcio o sospensione ex art. 624-bis c.p.c.

Sintesi:

  • Dopo il pignoramento: custode, perizia, pubblicità, asta; divieti di disposizione.
  • Abitazione: puoi restare fino al trasferimento; locazioni solo se autorizzate.
  • Prima casa e Fisco: impignorabile se unica, non di lusso, residenza; non vale contro banche.
  • Minori in casa: nessun blocco automatico, ma il giudice può modulare i tempi di rilascio; assegnazione familiareopponibile se trascritta prima.
  • Tempi medi: 18–24 mesi; casi complessi anche anni.
  • Vie d’uscita: saldo e stralcio, conversione, piano di rientro, sospensione 624-bis.
  • Diritto di abitazione “antipignoramento”: spesso inefficace se costituito tardi; occhio a revocatoria e inopponibilità.
  • Soglia deposito minimo 1/6 per la conversione (art. 495 c.p.c.),
  • Nota su liberazione: in immobile abitato dal debitore, rilascio di regola al decreto di trasferimento (post-Riforma Cartabia). Fonti: Brocardi su art. 495 e art. 560; Fondazione Nazionale Commercialisti (riepilogo post-Cartabia).
Infografica che illustra come funziona il pignoramento della casa

Nella spiacevole eventualità di una casa pignorata, occorre conoscere ciò che si può fare e non fare, ovvero conoscere i propri diritti e doveri. In questo articolo, risponderemo alle domande più frequenti e risolveremo i dubbi più comuni sull’argomento.

Casa pignorata: significato

Partiamo innanzitutto dal comprendere il significato preciso del termine. Cosa si intende, precisamente, per “casa pignorata”?

Per “casa pignorata” si intende una casa che è stata sottoposta al pignoramento, ovvero ad una espropriazione forzata allo scopo di soddisfare le pretese di creditori nei confronti di un debitore insolvente.

In pratica, se un soggetto matura un debito e non riesce a restituire la somma dovuta, il creditore può far valere il proprio diritto di rimborso rivalendosi sul patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore. Nel momento in cui tale diritto viene fatto valere su una casa e viene di fatto espropriato, si può parlare di “casa pignorata”.

Cosa succede quando una casa viene pignorata?

Dopo la notifica del pignoramento immobiliare, l’immobile viene vincolato e il debitore non può più disporne liberamente (niente vendite o locazioni senza autorizzazione). Il creditore deposita l’atto in tribunale, si apre la procedura esecutiva, il giudice nomina il custode e il perito/CTU per la stima. Seguono l’istanza di vendita, la pubblicità legale, quindi l’asta (telematica o sincrona). Fino al decreto di trasferimento il debitore può di regola continuare ad abitare l’immobile, deve consentire le visite agli interessati e non può locarlo senza permesso del giudice.

Se la casa pignorata viene venduta, come si procede?

Con l’aggiudicazione e il successivo decreto di trasferimento, la proprietà passa all’acquirente, le ipoteche e i pignoramenti si cancellano d’ufficio e il prezzo versato confluisce nel piano di riparto tra i creditori. Il giudice emette anche l’ordine di liberazione con tempi e modalità di rilascio; se l’immobile è occupato dal debitore o dai suoi familiari, la liberazione avviene normalmente dopo il trasferimento e secondo le indicazioni del giudice e del custode.

Il custode attua l’ordine secondo le disposizioni del G.E., senza le formalità degli artt. 605 ss. c.p.c. (post-Cartabia).

La nuova legge per il pignoramento della prima casa

La “prima casa” è impignorabile solo quando procede l’Agente della Riscossione (debiti fiscali) e se ricorrono tutte queste condizioni: è l’unico immobile di proprietà del debitore, è abitazione principale (residenza anagrafica), non è di lusso (categorie A/8 o A/9). In tali casi l’esecuzione immobiliare non può essere avviata, pur potendo essere iscritta ipoteca. Questa tutela non vale per i creditori privati (es. banche): la prima casa può essere pignorata se vi è titolo esecutivo.

Prima casa impignorabile (Fisco): cosa significa

La regola della “prima casa impignorabile” vale solo quando il creditore è l’Agente della Riscossione (debiti fiscali).
Perché scatti la protezione devono esserci tutti insieme questi requisiti:

  • Unico immobile abitativo di proprietà del debitore (non possiede altre case).
  • Abitazione principale: il debitore ha la residenza anagrafica in quell’immobile.
  • Immobile non di lusso: non accatastato in A/8 (ville) o A/9 (castelli/palazzi storici).

In presenza di tutti i requisiti l’espropriazione non può essere avviata dal Fisco.
Resta comunque possibile l’ipoteca (non è la stessa cosa dell’espropriazione).

BOX (Normativa in transizione)
Nota: è stato dpromulgato il D.Lgs. 33/2025 (T.U. versamenti e riscossione) con decorrenza applicativa 1/1/2026; fino ad allora resta operativa la disciplina (art. 76 DPR 602/1973) come interpretata.

Pignoramento della casa, cosa fare con la casa pignorata

Casi esclusi (banche/privati) e altre situazioni comuni

In questa tabella trovi i casi in cui la tutela non si applica.

SituazioneChi è il creditoreTutela “prima casa impignorabile”Spiegazione/Note
Debito verso banca/finanziaria (mutuo in sofferenza, prestito)PrivatoNon si applicaLa tutela contro l’espropriazione vale solo verso l’Agente della Riscossione. Con creditori privati la “prima casa” può essere pignorata se c’è titolo esecutivo (spesso con ipoteca).
Debito verso condominio, ex coniuge, professionista, altro privatoPrivatoNon si applicaPer creditori non fiscali non opera l’impignorabilità “prima casa”.
Il debitore possiede più immobili abitativiFisco (Agente della Riscossione)Non si applicaManca il requisito dell’unico immobile abitativo: il Fisco può procedere all’esecuzione.
Immobile senza residenza anagrafica del debitoreFiscoNon si applicaSenza residenza l’immobile non è “abitazione principale”, quindi non è protetto.
Immobile di lusso (cat. A/8 o A/9)FiscoNon si applicaGli immobili A/8 e A/9 sono esclusi dalla tutela anche se unici e con residenza.
Prima e unica casa con residenza e non di lussoFiscoSi applicaCon tutti i requisiti cumulativi l’espropriazione è vietata; resta possibile l’ipoteca.
Pertinenze della prima casa (es. box C/6, cantina C/2)FiscoDi regola segue l’abitazioneSe effettivamente pertinenziali all’abitazione principale; valutazione caso per caso (catasto/atti).
Ipoteca iscritta dal Fisco su prima casa protettaFiscoLa tutela resta, ma ipoteca possibileL’ipoteca è ammessa anche quando l’espropriazione è vietata (non equivale a vendita forzata).

Cosa succede se nella casa pignorata vi sono figli minorenni?

La presenza di minori non blocca automaticamente il pignoramento o la vendita. Il giudice, però, nel disporre tempi e modalità di liberazione, valuta la situazione familiare (minori, disabili, anziani), può scaglionare i tempi o modulare l’accesso del custode/visite, fermo restando che, dopo il decreto di trasferimento, l’immobile va rilasciato. Se esiste un provvedimento di assegnazione della casa familiare (separazione/divorzio) trascritto prima del pignoramento, questo è opponibile ai terzi e può incidere sull’esecuzione e sui tempi di rilascio.

Quanti anni ci vogliono per pignorare una casa? Quanto dura il pignoramento?

I tempi variano per tribunale e complessità. Dalla notifica all’asta, nei casi lineari, si registrano medie di 18–24 mesi; con più creditori, opposizioni, ribassi o aste deserte, la procedura può durare 5–6 anni o oltre. Il pignoramento rimane efficace fino alla vendita o all’estinzione della procedura (pagamento integrale, conversione o sospensione/estinzione per altre cause).

Si può abitare in una casa pignorata?

Sì, di regola fino al decreto di trasferimento il debitore può restare nell’immobile, deve collaborare con il custode e consentire le visite. Non può concedere in locazione l’immobile senza autorizzazione del giudice; eventuali nuovi contratti non autorizzati sono inopponibili alla procedura. Dopo il trasferimento, scatta l’ordine di liberazione.

Accordo dopo il pignoramento di un immobile

Dopo l’avvio dell’esecuzione è possibile:

  • Sospendere la procedura con istanza congiunta di tutti i creditori muniti di titolo (art. 624-bis c.p.c.), spesso per formalizzare un piano di rientro o un saldo e stralcio;
  • Chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), versando una cauzione iniziale e poi rate per sostituire il bene pignorato con una somma di denaro;
  • Definire una vendita in pre-asta con saldo e stralcio, con conseguente richiesta al giudice di sospensione/estinzione della procedura una volta perfezionati gli accordi.

Come evitare il pignoramento con il diritto di abitazione?

Costituire ex novo un diritto di abitazione (o donazioni/vincoli) dopo il sorgere del debito è spesso inefficace: può essere inopponibile se non trascritto prima del pignoramento e può essere revocato se in frode ai creditori (art. 2901 c.c.). Diverso è il diritto di abitazione derivante da legge o da assegnazione della casa familiare: se trascritto prima del pignoramento, può essere opponibile e incidere sui tempi di liberazione; non è comunque uno “scudo” assoluto contro l’esecuzione. Anche il fondo patrimoniale protegge solo dai debiti estranei ai bisogni della famiglia e la prova grava sui coniugi.

Il divieto di locare senza autorizzazione vale anche per il debitore-custode”.

Casa pignorata dalla banca

Molto spesso, quando si parla di case pignorate, capita che il soggetto creditore sia rappresentato da una banca. Questo capita quando, ad esempio, il conto del cliente è in rosso da diverso tempo e questi non riesce a saldare il debito contratto con la banca. Un debito, che potrebbe essere ad esempio costituito da più rate del mutuo non pagate.

Nota: i creditori privati (banche, finanziarie, privati) possono pignorare anche la prima casa: la tutela “prima casa” è solo contro il Fisco se ricorrono i requisiti.

Casa pignorata: cosa fare e non fare

Veniamo quindi al nocciolo della questione: cosa fare in caso di casa pignorata? Qui di seguito esponiamo i diritti e i doveri del debitore e del creditore.

Diritti e doveri del debitore

Diritto alla notifica
Il debitore ha diritto a ricevere la notifica del pignoramento e degli atti successivi.

Dovere di non ostacolare la procedura
Non può compiere atti che ostacolino l’esecuzione (es. vendere o locare l’immobile senza autorizzazione; impedire le visite del custode).

Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
Il debitore può chiedere di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro:

  • Quando: l’istanza va presentata prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione.
  • Quanto: deposito iniziale ≥ 1/6 delle somme complessivamente dovute in procedura (capitale, interessi/accessori, spese, eventuali crediti intervenuti).
  • Dopo il deposito: il Giudice dell’Esecuzione valuta l’istanza; se la ammette, fissa importo finale, rate, scadenze e condizioni (eventuali interessi).
  • Effetto: finché le rate sono pagate regolarmente, la vendita resta sospesa; in caso di inadempimento, si rischia la decadenza e la ripresa della procedura.

Altre vie di uscita

  • Sospensione congiunta (art. 624-bis c.p.c.): con accordo di tutti i creditori muniti di titolo, per definire un piano di rientro o un saldo e stralcio.
  • Pagamento integrale del dovuto: determina l’estinzione della procedura.

Diritti e doveri del creditore

  • Diritto di avviare la procedura: il creditore ha il diritto di avviare la procedura di pignoramento in caso di mancato pagamento da parte del debitore;
  • Dovere di seguire la procedura legale: il creditore deve seguire la procedura legale stabilita, che include la notifica al debitore e l'eventuale vendita all'asta della proprietà;
  • Diritto alla vendita all'asta: se il debitore non riscatta la proprietà, il creditore ha il diritto di procedere con una vendita all'asta pubblica, il cui ricavato verrà utilizzato per coprire il debito.

Occorre evidenziare che tali situazioni potrebbero risultare più complesse ed essere soggette a normative specifiche. Pertanto, in caso di pignoramento della propria casa, è consigliabile consultare un avvocato o un esperto legale per una guida specifica sul caso specifico.

Come chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Obiettivo
Sostituire l’immobile pignorato con una somma di denaro, versando subito almeno 1/6 e pagando il residuo a rate secondo quanto stabilito dal giudice.

Prerequisito temporale
Presenta l’istanza prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione. Dopo, la conversione non è più ammessa.

Calcolo del deposito minimo (≥ 1/6)
La base di calcolo è l’intero dovuto in procedura:

  • credito per cui si procede (capitale),
  • interessi/accessori,
  • spese e oneri esecutivi/legali,
  • crediti intervenuti (se presenti).
    Il deposito deve essere almeno un sesto di questa somma complessiva.

Calcolatore deposito minimo (1/6) – Conversione ex art. 495 c.p.c.

Inserisci gli importi dovuti. Il calcolatore stima il deposito iniziale ≥ 1/6 e il residuo su cui potresti chiedere la rateizzazione dopo l’eventuale ammissione.

Capitale per cui si procede (mutuo/finanziamento, capitale residuo ecc.).
Interessi moratori/correnti, penali, accessori noti o stimati.
Spese vive, custodia, pubblicità, CTU, compensi, diritti.
Somme di creditori intervenuti in procedura (se note).
Solo per presentare cifre più pulite (non incide sui conteggi giuridici).

Riferimento: art. 495 c.p.c. – deposito iniziale non inferiore a un sesto delle somme dovute.

Passi operativi

  1. Raccogli i conteggi aggiornati (capitale, interessi, spese, creditori intervenuti).
  2. Calcola il 1/6 (usa il tuo calcolatore) e versa il deposito sul conto della procedura secondo le istruzioni della cancelleria; conserva la quietanza.
  3. Redigi l’istanza di conversione (art. 495 c.p.c.) allegando:
    • prova del deposito minimo;
    • conteggi e documentazione di supporto;
    • eventuale proposta di piano (numero rate, cadenza).
  4. Deposita l’istanza (tramite il tuo legale, via PCT/PEC).
  5. Udienza: il giudice ammette o rigetta. In caso di ammissione:
    • determina l’importo sostitutivo finale;
    • fissa rate e scadenze (e, se previsti, interessi);
    • dispone la sospensione della vendita finché rispetti il piano.

Dopo l’ammissione: pagamenti e rischi

  • Paga le rate puntualmente: così la vendita resta sospesa.
  • Se salti una rata o non rispetti le condizioni: possibile decadenza e ripresa della procedura; le somme versate possono restare acquisite alla procedura secondo l’ordinanza.

Alternative utili (se la conversione non è praticabile)

  • Sospensione congiunta ex art. 624-bis (una tantum, a termine) per chiudere un accordo (piano/saldo-stralcio).
  • Saldo e stralcio pre-asta con istanza di sospensione/estinzione una volta perfezionato l’accordo.
Casa pignorata cosa fare

Saldo e stralcio immobiliare in caso di casa pignorata

Esiste una procedura denominata “saldo e stralcio” che consente al debitore di saldare il debito vendendo casa evitando l’asta, stralciando la propria posizione debitoria.

Consideriamo l’esempio di una casa pignorata dalla banca. Chi ha chiesto il mutuo non paga più le rate da un po’ di tempo e la banca decide di far valere il proprio diritto di credito facendo pignorare la casa del soggetto debitore. Fatto ciò, di regola dovrebbe scattare la vendita all’asta della casa pignorata al fine di far recuperare il credito.

Qui entra in gioco l’opzione di saldo e stralcio immobiliare: il proprietario di una casa a rischio pignoramento può agire preventivamente vendendo l’immobile prima dell’intervento giudiziario. In questo modo si ottengono vantaggi per tutti:

  • La banca ottiene il pagamento del debito, che potrebbe essere negoziato in cambio di un’azione rapida, evitando i tempi e i costi di un’asta giudiziaria;
  • Il debitore estingue il proprio debito;
  • Il compratore acquista la casa con una potenziale riduzione rispetto al prezzo di mercato, per via della negoziazione del debito tra banca e debitore.

Prendiamo ad esempio una casa dal valore di mercato di 300 mila euro, proprietà di un soggetto che ha maturato un debito di 50 mila euro con la banca. Cosciente di essere a rischio pignoramento, il debitore propone alla banca di estinguere subito il suo debito ma pagando 40 mila al posto di 50 mila perché per farlo ha bisogno di vendere la sua casa e un buon prezzo coadiuverebbe l’operazione. Tutto e subito, in pratica, ma con un po’ di sconto.

La proposta di stralcio e saldo, documentata, viene definita in tutti i particolari e registrata da un notaio, al fine di renderla effettiva anche nei confronti del giudice, che sospende la procedura esecutiva per il tempo necessario.

Nota: il saldo e stralcio qui trattato non va confuso con quello previsto dalla legge n. 145/2018 che ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.

Posso vendere una casa pignorata?

In Italia, una volta che un immobile è stato pignorato, il proprietario perde il diritto di disporne liberamente. Ciò significa che non può vendere o trasferire la proprietà dell'immobile senza il consenso del creditore o un'ordinanza del tribunale. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e considerazioni importanti:

  • Vendita prima dell’asta: in alcuni casi, è possibile vendere un immobile pignorato prima che venga messo all'asta (come abbiamo visto nel caso di stralcio e saldo). Questo richiede l'accordo del creditore e potrebbe essere soggetto all'approvazione del tribunale. Il ricavato della vendita deve essere utilizzato per soddisfare il debito;
  • Interventi del tribunale: in situazioni particolari, il tribunale può autorizzare la vendita dell'immobile pignorato. Questo di solito avviene se la vendita è nell'interesse di tutte le parti coinvolte, inclusi il debitore e il creditore. Anche se il tribunale autorizza la vendita, il proprietario potrebbe essere soggetto a diversi obblighi legali e limitazioni. Ad esempio, il prezzo di vendita potrebbe non essere inferiore a un certo valore stabilito dal tribunale, e il ricavato deve essere utilizzato per coprire il debito;
  • Consenso del creditore: se il creditore acconsente, la casa può essere venduta e il ricavato utilizzato per saldare il debito. Tuttavia, il creditore non è tenuto a dare il suo consenso.

Fonti

FAQ

Posso ancora abitare nella mia casa se è stata pignorata?

Sì, generalmente puoi continuare a vivere nella tua casa anche dopo che è stata pignorata. Tuttavia, non hai il diritto di affittarla o di apportare modifiche significative alla proprietà senza l'approvazione del creditore o del tribunale.

Cosa posso fare per fermare il pignoramento della mia casa?

 Se la tua casa è stata pignorata, puoi tentare di fermare il pignoramento pagando il debito in sospeso, inclusi gli interessi e le spese legali. In alternativa, potresti cercare di negoziare un piano di rientro con il creditore o di chiedere una ristrutturazione del debito.

È possibile vendere la mia casa dopo il pignoramento per saldare il debito?

La vendita di una casa pignorata è possibile solo con l'approvazione del creditore e/o del tribunale. Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per coprire il debito. È importante consultare un avvocato per comprendere le opzioni legali disponibili in questa situazione.

Cosa succede se vi sono dei danni causati da chi abitata nell'immobile pignorato?

Il custode (spesso il debitore stesso) deve conservare il bene e consentire le visite. Se, durante la custodia, l’immobile subisce danni per negligenza o uso scorretto, il responsabile può essere chiamato a risarcire i danni nell’ambito della procedura (anche mediante trattenute sulle somme) e può incorrere in sanzioni processuali. In caso di occupazioni senza titolo o condotte ostruzionistiche, il giudice può adottare provvedimenti coercitivi e accelerare la liberazione.

Andrea Lazzo
Andrea Lazzo è nato a Bari nel 1980 e dal 2009 lavora nel campo della SEO per diverse aziende italiane, estere e multinazionali, nel campo finanziario e immobiliare. Si è specializzato nel settore del real estate in cui opera da oltre 5 anni, con un particolare focus sulle statistiche del mercato immobiliare, estimo e normative vigenti riguardanti le tematiche più richieste da chi desidera vendere e acquistare casa. Il suo obiettivo è di creare un contenuto realmente utile per l'utente, con un linguaggio il più ampiamente comprensibile anche per i temi più tecnici e burocratici.
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