Per qualsiasi attività edilizia, ottenere previamente i dovuti permessi è indispensabile per garantire la conformità legale dei lavori. Tra i principali documenti da considerare c’è la cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Di cosa si tratta? In cosa differisce dalla CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)? Scopriamolo insieme.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è un titolo edilizio che va presentato al comune di competenza prima di effettuare alcune tipologie di interventi edilizi che illustreremo dettagliatamente nei prossimi paragrafi.
La segnalazione certificata di inizio attività edilizia, introdotta con il decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010 in sostituzione della cosiddetta dichiarazione di inizio attività (DIA), è compiutamente regolamentata dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, modificato dal decreto legislativo numero 222 del 25 novembre 2016, per l’appunto comunemente detto decreto SCIA 2.
Il sopraindicato decreto legislativo numero 222 del 25 novembre 2016 stabilisce che debbano essere realizzati mediante la segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di:
In linea generale, le attività soggette a SCIA sono quelle che non rientrano né tra gli interventi effettuabili con il regime di edilizia libera né tra quelli per cui sia richiesto il permesso di costruire.
Si possono altresì realizzare mediante la SCIA le varianti in corso d'opera a permessi di costruire che:
Anche le varianti a fine lavori che non configurano variazione essenziale sono realizzabili mediante SCIA.
Tra i più comuni lavori soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia figurano:
Le singole regioni hanno la facoltà di ampliare o ridurre l’ambito applicativo della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Il proprietario dell'immobile in questione deve presentare la SCIA presso lo Sportello Unico Edilizia del comune di pertinenza.
Tra i documenti da allegare si segnalano:
Può essere utile presentare anche la relazione relativa a una valutazione immobiliare eseguita da un professionista dell’estimo. Si consiglia di consultare l'ente competente per ottenere un elenco completo dei documenti richiesti.
Quando possono essere avviati i lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività edilizia? La SCIA, teoricamente, produce effetto immediato. I lavori afferenti agli interventi oggetto della SCIA possono pertanto essere avviati il giorno stesso in cui avviene la protocollazione della segnalazione.
Tuttavia, è doveroso precisare che l'ufficio tecnico del comune e gli enti competenti hanno per legge 30 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per effettuare controlli e verificare la legittimità delle dichiarazioni.
Qualora venissero rilevate irregolarità o mancanze di lieve entità, il proprietario dell’immobile dovrà fornire la documentazione mancante, senza dover necessariamente sospendere i lavori. La situazione si complica nel caso in cui venissero riscontrate gravi mancanze. Sono previsti in questo caso il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa.
Pertanto, prima di procedere con i lavori, è sempre consigliabile attendere che siano trascorsi almeno 30 giorni o di ricevere il parere positivo degli enti competenti.
Non è previsto un termine standard entro cui portare a compimento i lavori afferenti agli interventi oggetto della SCIA. In genere si fa riferimento al termine di validità che veniva applicato per la dichiarazione di inizio attività (DIA), che, come abbiamo visto, è stata sostituita proprio dalla SCIA. La DIA stabiliva che l’ultimazione degli interventi dovesse avvenire entro 3 anni dall'inizio dei lavori.
In tema di interventi edilizi, la scelta tra la SCIA e la cosiddetta comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) può risultare complessa. La differenza tra le due può generare confusione e proprio per questo cercheremo di fare chiarezza.
La CILA, introdotta con la legge numero 73 del 22 maggio 2010, è un titolo abilitativo di cui è necessario munirsi per poter ristrutturare un edificio. In sostanza, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia sostituisce la comunicazione di inizio lavori asseverata quando si riferisce a opere che:
La SCIA appartiene, al contrario della CILA, al regime giuridico dei titoli edilizi abilitativi, afferenti al profilo del diritto pubblicistico.
La somma da versare per la segnalazione certificata di inizio attività comprende la parcella del professionista che la redige e le imposte locali. Il costo oscilla indicativamente tra 200 e 1000 euro.
In genere sono previste la compilazione di un apposito modulo di segnalazione e la presentazione dei documenti richiesti dall'ufficio tecnico del comune in cui è ubicato l’immobile su cui verranno eseguiti gli interventi edilizi.
Qualora venissero rilevate piccole mancanze, l'ente competente richiederà al richiedente di apportare specifiche modifiche o presentare eventuali documenti mancanti. Nel caso in cui venissero rilevate gravi irregolarità, l’ente competente comunicherà al richiedente i motivi del rifiuto. Solitamente il proprietario dell’immobile in questione può presentare una nuova SCIA corretta.