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SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Jessica Maggi
08.02.2024
5 min

SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività: Che Cos’è?

Per qualsiasi attività edilizia, ottenere previamente i dovuti permessi è indispensabile per garantire la conformità legale dei lavori. Tra i principali documenti da considerare c’è la cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Di cosa si tratta? In cosa differisce dalla CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)? Scopriamolo insieme. 

Che cos’è la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)?

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è un titolo edilizio che va presentato al comune di competenza prima di effettuare alcune tipologie di interventi edilizi che illustreremo dettagliatamente nei prossimi paragrafi.

La segnalazione certificata di inizio attività edilizia, introdotta con il decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010 in sostituzione della cosiddetta dichiarazione di inizio attività (DIA), è compiutamente regolamentata dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, modificato dal decreto legislativo numero 222 del 25 novembre 2016, per l’appunto comunemente detto decreto SCIA 2.

Quali sono gli interventi edilizi realizzabili con la SCIA?

Il sopraindicato decreto legislativo numero 222 del 25 novembre 2016 stabilisce che debbano essere realizzati mediante la segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di:

  • ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera, non compresi nelle fattispecie indicate dall’articolo 10 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001;
  • manutenzione straordinaria delle parti strutturali di un immobile; 
  • restauro delle parti strutturali di un immobile;
  • risanamento conservativo delle parti strutturali di un immobile;
  • adeguamento alla normativa antisismica;
  • demolizione e ricostruzione di edifici.

In linea generale, le attività soggette a SCIA sono quelle che non rientrano né tra gli interventi effettuabili con il regime di edilizia libera né tra quelli per cui sia richiesto il permesso di costruire

Si possono altresì realizzare mediante la SCIA le varianti in corso d'opera a permessi di costruire che: 

  • non incidano sulle volumetrie e sui parametri urbanistici;
  • non causino modifiche della destinazione d’uso e della categoria edilizia;
  • non alterino la sagoma dell’edificio;
  • non violino le eventuali imposizioni indicate nei permessi di costruire.

Anche le varianti a fine lavori che non configurano variazione essenziale sono realizzabili mediante SCIA.

Quali sono i più comuni lavori soggetti a SCIA?

SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Tra i più comuni lavori soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia figurano: 

  • ristrutturazione di facciate esterne; 
  • apertura e chiusura di porte e finestre su parti strutturali interne o esterne; 
  • costruzione di scale interne o esterne;
  • installazione di nuovi ascensori; 
  • demolizione e rifacimento di tetti e solai;
  • rimozione di tetti e coperture in amianto;
  • realizzazione di balconi e terrazzi.

Le singole regioni hanno la facoltà di ampliare o ridurre l’ambito applicativo della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Chi deve presentare la SCIA?

Il proprietario dell'immobile in questione deve presentare la SCIA presso lo Sportello Unico Edilizia del comune di pertinenza. 

Tra i documenti da allegare si segnalano: 

  • progetto realizzato da un professionista abilitato, come un geometra, un architetto o un ingegnere;
  • attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; 
  • computo metrico estimativo; 
  • segnalazione certificata di agibilità (SCA), ex certificato di agibilità;
  • dichiarazione di conformità dei requisiti in base alle disposizioni di legge, corredata da pareri tecnici.

Può essere utile presentare anche la relazione relativa a una valutazione immobiliare eseguita da un professionista dell’estimo. Si consiglia di consultare l'ente competente per ottenere un elenco completo dei documenti richiesti.

Quando entra in vigore la segnalazione certificata di inizio attività? 

Quando possono essere avviati i lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività edilizia? La SCIA, teoricamente, produce effetto immediato. I lavori afferenti agli interventi oggetto della SCIA possono pertanto essere avviati il giorno stesso in cui avviene la protocollazione della segnalazione. 

Tuttavia, è doveroso precisare che l'ufficio tecnico del comune e gli enti competenti hanno per legge 30 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per effettuare controlli e verificare la legittimità delle dichiarazioni.

Qualora venissero rilevate irregolarità o mancanze di lieve entità, il proprietario dell’immobile dovrà fornire la documentazione mancante, senza dover necessariamente sospendere i lavori. La situazione si complica nel caso in cui venissero riscontrate gravi mancanze. Sono previsti in questo caso il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa. 

Pertanto, prima di procedere con i lavori, è sempre consigliabile attendere che siano trascorsi almeno 30 giorni o di ricevere il parere positivo degli enti competenti. 

Qual è la durata della SCIA?

Non è previsto un termine standard entro cui portare a compimento i lavori afferenti agli interventi oggetto della SCIA. In genere si fa riferimento al termine di validità che veniva applicato per la dichiarazione di inizio attività (DIA), che, come abbiamo visto, è stata sostituita proprio dalla SCIA. La DIA stabiliva che l’ultimazione degli interventi dovesse avvenire entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

Qual è la differenza tra SCIA e CILA?

In tema di interventi edilizi, la scelta tra la SCIA e la cosiddetta comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) può risultare complessa. La differenza tra le due può generare confusione e proprio per questo cercheremo di fare chiarezza. 

La CILA, introdotta con la legge numero 73 del 22 maggio 2010, è un titolo abilitativo di cui è necessario munirsi per poter ristrutturare un edificio. In sostanza, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia sostituisce la comunicazione di inizio lavori asseverata quando si riferisce a opere che:

  • comportano sostanziali modifiche agli elementi strutturali dell’edificio in questione, come, per esempio, il rifacimento del tetto;
  • richiedono necessariamente l’intervento di un professionista, come un architetto o un ingegnere.

La SCIA appartiene, al contrario della CILA, al regime giuridico dei titoli edilizi abilitativi, afferenti al profilo del diritto pubblicistico.

Tre punti chiave
  • La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è un titolo edilizio che va presentato al comune di competenza prima di effettuare interventi che non rientrano né tra quelli effettuabili con il regime di edilizia libera né tra quelli per cui sia richiesto il permesso di costruire.
  • Il proprietario dell'immobile deve presentare la SCIA presso lo Sportello Unico Edilizia del comune di pertinenza. 
  • L’ufficio tecnico del comune e gli enti competenti hanno 30 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per effettuare controlli e verificare la legittimità delle dichiarazioni

Fonti 

FAQ

Qual è il costo della segnalazione certificata di inizio attività?

La somma da versare per la segnalazione certificata di inizio attività comprende la parcella del professionista che la redige e le imposte locali. Il costo oscilla indicativamente tra 200 e 1000 euro.

Qual è la procedura da seguire per presentare la SCIA?

In genere sono previste la compilazione di un apposito modulo di segnalazione e la presentazione dei documenti richiesti dall'ufficio tecnico del comune in cui è ubicato l’immobile su cui verranno eseguiti gli interventi edilizi. 

Cosa succede se la SCIA viene respinta o richiede modifiche?

Qualora venissero rilevate piccole mancanze, l'ente competente richiederà al richiedente di apportare specifiche modifiche o presentare eventuali documenti mancanti. Nel caso in cui venissero rilevate gravi irregolarità, l’ente competente comunicherà al richiedente i motivi del rifiuto. Solitamente il proprietario dell’immobile in questione può presentare una nuova SCIA corretta.

Jessica Maggi
Copywriter freelance con esperienza ultradecennale sia sul web che sulla carta stampata, con focus specifico nel settore immobiliare, fiscale, tributario e delle costruzioni. Laureata all’Università degli Studi di Milano, scrive sia in italiano che in inglese.