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Vendita all’Asta Immobiliare

Jessica Maggi
31.01.2026
9 min

Come funziona la vendita all'asta immobiliare e come partecipare

Risposta rapida

La vendita all’asta immobiliare è una procedura (di norma giudiziaria) con cui un immobile viene venduto pubblicamente, secondo regole fissate dal giudice, per trasformarlo in liquidità e soddisfare i creditori quando il debitore non paga.

Sintesi

  • L’asta nasce quasi sempre da pignoramento e esecuzione immobiliare, ma può riguardare anche procedure concorsuali.
  • Oggi molte vendite sono telematiche: si presenta un’offerta (spesso online) e si partecipa alla gara.
  • L’acquirente versa cauzione, poi (se aggiudicatario) paga il saldo prezzo e ottiene il decreto di trasferimento.
  • Prima di partecipare è fondamentale leggere avviso di vendita e perizia, e verificare occupazione, spese e vincoli.
Infografica che spiega come funziona la vendita all'asta immobiliare

In questo articolo offriamo una guida che spiega in cosa consiste la vendita all'asta immobiliare e quali sono i casi in cui si ricorre a questa forma.

Come funzionano le aste immobiliari?

Con la vendita all’asta un giudice dispone la vendita forzata di un bene appartenente a un privato o a una società su cui gravano pesanti debiti.

L’asta giudiziaria viene indetta per mettere forzatamente in vendita un bene a seguito di pignoramento immobiliare, nell’ambito di una procedura esecutiva avviata dal creditore in presenza di un titolo esecutivo e dopo la notifica dell’atto di precetto.

Il pignoramento è l’atto con cui inizia il procedimento di espropriazione forzata di un bene a tutela di un creditore, quando il debitore è insolvente. Una volta assegnato il bene messo in vendita all’asta, il pignoramento può considerarsi estinto.

Oltre che in presenza (quando previsto), molte aste si svolgono in modalità telematica: gli avvisi sono pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche e la gara si svolge tramite una piattaforma di un gestore della vendita telematica autorizzato. Alcuni gestori operano su infrastrutture notarili (es. Notartel), ma non è l’unico canale possibile.

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Come funziona una vendita all'asta immobiliare?

In pratica, una vendita all’asta segue un percorso “a fasi”, stabilito dal giudice dell’esecuzione (o dal professionista delegato), con regole e scadenze indicate nell’ordinanza e nell’avviso di vendita.

Di solito il procedimento prevede:

  • pubblicazione dell’avviso di vendita (con prezzo base, rialzi minimi, termini e modalità);
  • consultazione della perizia e della documentazione (stato dell’immobile, eventuale occupazione, ipoteche, abusi, spese condominiali, ecc.);
  • presentazione dell’offerta (in modalità cartacea o telematica, secondo quanto previsto nell’avviso) e versamento della cauzione;
  • gara tra gli offerenti (se prevista) con eventuali rilanci;
  • aggiudicazione (provvisoria o definitiva, secondo la tipologia di vendita);
  • pagamento del saldo prezzo entro il termine fissato;
  • emissione del decreto di trasferimento, che produce gli effetti della compravendita e disciplina anche le formalità conseguenti (trascrizione, cancellazioni, consegna/liberazione secondo i casi).

Chi può mettere un immobile in vendita tramite asta immobiliare?

La vendita all’asta non è “decisa” liberamente dal proprietario: è in genere l’esito di una procedura pubblica regolata dall’autorità competente.

In concreto, l’immobile può essere messo all’asta:

  • nell’esecuzione immobiliare: su impulso del creditore (ad esempio banca o altro creditore munito di titolo), nell’ambito del procedimento avviato dopo il pignoramento;
  • nelle procedure concorsuali (quando il debitore è un’impresa insolvente): la vendita avviene secondo le regole della procedura (es. liquidazione) e viene pubblicizzata nei canali previsti;
  • in altre vendite pubbliche/giudiziarie (a seconda del caso): ad esempio vendite nell’ambito di procedure che richiedono pubblicità e regole competitive.
Vendita all'asta

Chi può partecipare a un’asta immobiliare?

L’articolo 579 del codice di procedura civile prevede che qualsiasi persona, fisica o giuridica, possa partecipare a un’asta giudiziaria personalmente o tramite un mandatario in possesso di procura speciale.

Per prendere parte alla vendita occorre versare una cauzione nella misura indicata nell’avviso di vendita (di regola intorno al 10%, calcolata secondo quanto previsto dalla procedura, spesso sul prezzo offerto o sul prezzo base). La cauzione viene restituita se non ci si aggiudica l’immobile.

Chi non può partecipare a un’asta immobiliare?

Il debitore esecutato non può partecipare a un’asta che abbia a oggetto i suoi beni pignorati e messi in vendita, neanche qualora si facesse rappresentare da terzi.

L’articolo 1471 del codice civile stabilisce, inoltre, che non possano partecipare a un’asta:

  • amministratori di beni dello Stato, comuni, province o altri enti pubblici, come per esempio sindaci e presidenti di giunte regionali e provinciali, rispetto a beni affidati alla loro cura;
  • ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
  • soggetti che, per legge o atto della pubblica autorità, amministrano beni altrui, come per esempio i genitori rispetto ai beni di proprietà di figli di minore età;
  • mandatari rispetto a beni che sono stati incaricati di vendere.

Non possono partecipare all’asta e concorrere all’aggiudicazione del bene anche il custode giudiziario e il professionista delegato alla vendita dell'immobile in questione.

A chi rivolgersi per vendere o comprare una casa o un appartamento all'asta?

Per comprare all’asta, il punto di partenza è sempre l’avviso ufficiale e la documentazione della procedura:

  • consultare il Portale delle Vendite Pubbliche per trovare gli avvisi e i dettagli della vendita;
  • contattare custode giudiziario e/o professionista delegato indicati nell’avviso per: visite, chiarimenti su occupazione, modalità di offerta, scadenze e pagamenti;
  • farsi assistere (se serve) da un avvocato o un notaio esperti in esecuzioni, soprattutto quando ci sono aspetti delicati (immobile occupato, difformità edilizie, spese condominiali, ecc.).

Per vendere (se sei debitore o interessato nella procedura), in genere ci si muove tramite:

  • il proprio legale (per valutare opposizioni, conversione del pignoramento, accordi con creditori, ecc.);
  • il canale informativo della procedura (custode/delegato), per capire tempi, modalità e possibilità previste dal fascicolo.

In quali situazioni le case possono essere messe all'asta dalle banche?

In pratica, la banca non “mette all’asta” direttamente: avvia (o prosegue) un’azione di recupero crediti che può sfociare nell’esecuzione e quindi nella vendita forzata dell’immobile.

Le situazioni tipiche sono:

  • rate del mutuo non pagate e inadempimento prolungato, con conseguente attivazione delle tutele contrattuali (fino alla decadenza dal beneficio del termine, a seconda del contratto);
  • presenza di un titolo esecutivo e notifica degli atti necessari (es. precetto) che portano al pignoramento immobiliare;
  • mutuo in grave difficoltà/sofferenza con recupero giudiziale (anche se il credito viene ceduto: cambia il creditore, non la logica della procedura);
  • più creditori che agiscono sullo stesso debitore: anche se l’immobile è ipotecato, possono intervenire altri creditori e l’espropriazione può comunque arrivare alla vendita, con distribuzione del ricavato secondo le regole di graduazione.

Come funziona la vendita all'asta di un immobile pignorato?

Illustriamo approfonditamente di seguito i passaggi obbligati di una vendita all’asta.

  1. Perizia di stima: per procedere alla vendita di un immobile all’asta, il giudice deve determinarne il valore per poter fissare il prezzo base di vendita. A tal fine il giudice nomina un perito che redige una perizia sull’abitazione contenente i dati descrittivi della stessa e il valore di mercato. La perizia, consultabile su internet, contiene utili dettagli sull’immobile, come la planimetria, dati catastali, iscrizioni pregiudizievoli e l’eventuale presenza di abusi edilizi e morosità condominiali. Nella perizia sono anche riportate informazioni sulle condizioni dell’immobile e lo stato di manutenzione.
  2. Ordinanza di vendita: è il provvedimento con cui il giudice dispone la vendita forzata dell’immobile, stabilendone termini e condizioni, prezzo base e modalità di pagamento della cauzione. Vengono anche indicati il custode giudiziario a cui è affidata la gestione del bene e il professionista delegato alla vendita.
  3. Avviso di vendita: è l’atto che dà avviso dell’ordine di vendita dell’immobile emanato dal giudice.

Dopo la ricezione della perizia immobiliare da parte del giudice, viene stabilito se la vendita debba essere eseguita con o senza incanto. Esaminiamo queste due tipologie di vendita immobiliare all'asta nel paragrafo seguente.

Tipologie di vendita di un immobile tramite asta giudiziaria: il significato di asta con incanto

La vendita all’asta può avvenire:

Cosa significa vendita all'asta senza incanto? Nelle vendite senza incanto l’offerta si presenta con le modalità indicate nell’avviso di vendita: può essere telematica (tramite il gestore della vendita telematica) oppure, nei casi ancora previsti, con deposito cartaceo secondo le istruzioni della procedura.

Nell’offerta, oltre ai propri dati personali, l’offerente dovrà indicare:

  • prezzo offerto, che non deve essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita (salvo diverse indicazioni dell’avviso);
  • termine di versamento del saldo;
  • tempi e modalità di pagamento.

In caso di vendita all'asta senza incanto l'aggiudicazione è sempre definitiva. In altre parole, se c'è una sola offerta, l'offerente è dichiarato aggiudicatario.

Nel caso in cui pervengano più offerte, il giudice (o il professionista delegato) può disporre una gara tra gli offerenti con rilanci, secondo le regole indicate nell’avviso di vendita. La vendita con incanto è oggi una modalità residuale e viene adottata solo nei casi e alle condizioni previste dal codice di procedura civile.

Come accennato, gli interventi normativi degli ultimi anni hanno contribuito alla semplificazione delle vendite all'asta. Nello specifico, con la legge numero 132 del 6 agosto 2015 sono state favorite le vendite all'asta senza incanto, che oggi rappresentano la stragrande maggioranza. Si ricorre all’asta con incanto, ovvero con gare al rialzo tra gli offerenti, se l’immobile non viene assegnato nella prima fase.

Cosa succede dopo l’aggiudicazione?

Dopo l’aggiudicazione, il giudice emette il decreto di trasferimento dell’immobile, come sancito dall’articolo 586 del codice di procedura civile, che cancella pignoramenti e iscrizioni ipotecarie e impone al debitore di consegnare l’immobile. L’aggiudicatario dovrà versare, nei termini e nelle modalità indicati nell’ordinanza di vendita, il saldo prezzo.

Il decreto di trasferimento è oggetto di trascrizione immobiliare e produce i medesimi effetti di una tradizionale compravendita eseguita per atto notarile.

Cosa succede se una casa all'asta non viene venduta?

Qualora l’immobile non venisse venduto, i debiti del debitore non vengono cancellati. Il creditore, pertanto, può decidere di tentare nuovamente la vendita all'asta.

Se viene indetta un’asta per vendere un immobile e questa va deserta, il giudice ne indice una nuova. Per aumentare le probabilità di vendita, il giudice (o il delegato) può disporre nuovi esperimenti con ribassi del prezzo base nei limiti e con le percentuali indicate nell’ordinanza di vendita (spesso fino al 25% rispetto al tentativo precedente). Dopo più tentativi andati deserti, la procedura può prevedere ribassi più incisivi, fino anche al 50% nei casi stabiliti dal giudice.

Cosa succede se la vendita all'asta non copre il debito?

Non è detto che, vendendo un immobile all’asta, con il ricavato si riesca a coprire il debito nella sua interezza. Come abbiamo appena visto, può capitare che, a causa dei prezzi fortemente ribassati, le vendite immobiliari all'asta non siano sufficienti a coprire i debiti accumulati.

Il debito residuo è la parte eccedente risultante dalla differenza tra la vendita all’asta dell’immobile e il debito totale, a cui vanno aggiunte le seguenti spese:

  • costi legati all’iscrizione e trascrizione del pignoramento;
  • costi del tribunale per la redazione della documentazione catastale;
  • costi legali sostenuti dal creditore;
  • costi legati al custode giudiziario.

Se il ricavato non è sufficiente a ripagare interamente il debito, la parte ancora da saldare resta a carico dell’esecutato. Non è l’aggiudicatario a pagare il debito o a risponderne in giudizio.

Pertanto, se, nonostante il pignoramento, l’esecuzione forzata e la vendita all’asta, resta ancora una somma scoperta da pagare, l’articolo 2740 del codice civile autorizza il creditore ad attingere da altri beni del debitore, come per esempio il conto corrente, per soddisfare coattivamente il proprio credito.

Pro e contro di acquisto e vendita di case all'asta

OperazioneProContro
Acquistare all’astaPrezzi spesso inferiori al mercato; procedura pubblica e tracciata; documentazione tecnica disponibile (perizia)Tempi e regole rigide; rischio immobile occupato o con criticità (abusi/difformità, spese condominiali arretrate, manutenzione); necessità di liquidità/finanziamento nei termini; costi accessori (imposte, compensi, spese)
Vendere tramite asta (lato debitore/procedura)Trasformazione del bene in liquidità per soddisfare i creditori; chiusura della fase esecutiva dopo trasferimento e riparto (nei limiti del ricavato)Prezzo spesso ribassato e possibili aste deserte con ulteriori ribassi; perdita del controllo sui tempi e sulle condizioni di vendita; possibili conseguenze se il ricavato non copre il debito residuo

Fonti

FAQ

È possibile visitare un immobile in vendita all’asta o l’acquisto avviene a “scatola chiusa”?

Le case pignorate e messe in vendita si possono visitare su appuntamento prima dell'asta rivolgendosi al custode giudiziario a cui ne è affidata la gestione. Il recapito del custode è indicato nell’ordinanza di vendita emessa dal giudice.

Come sapere se una casa è stata venduta all'asta?

Per sapere se un immobile andato in asta sia stato effettivamente venduto occorre controllare l’esito della vendita sul sito del tribunale o del gestore dell’asta. In linea di massima il risultato è disponibile dal giorno successivo all’asta. In alternativa, suggeriamo di consultare la sezione dedicata alle Vendite Pubbliche sul sito del Ministero della Giustizia, dove sono indicati anche gli immobili pignorati e le case in vendita all'asta.

Se compro una casa all'asta dopo quanto posso venderla?

La vendita di immobili comprati all'asta è soggetta agli stessi vincoli della compravendita di una casa venduta a libero mercato. Un immobile può essere venduto in qualunque momento. Tuttavia, se la vendita avviene entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, l’eventuale plusvalenza può essere tassata, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge (ad esempio immobili acquisiti per successione o unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita).

Se l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, la vendita (o donazione) prima di 5 anni comporta in genere la decadenza dai benefici, a meno che entro un anno si proceda al riacquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Jessica Maggi
Copywriter freelance con esperienza ultradecennale sia sul web che sulla carta stampata, con focus specifico nel settore immobiliare, fiscale, tributario e delle costruzioni. Laureata all’Università degli Studi di Milano, scrive sia in italiano che in inglese.