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Posso vendere casa dopo il superbonus 110?

Andrea Lazzo
05.05.2024
4 min

Sono numerosi i proprietari immobiliari in Italia che hanno approfittato del superbonus 110%, la misura di incentivazione edilizia che offerto agevolazioni, detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica di costruzioni e infrastrutture. Dopo aver usufruito del bonus, in tanti si pongono la domanda “posso vendere casa dopo il 110?”. In questo articolo risponderemo in modo dettagliato a questa importante quanto frequente domanda.

Nota: si tratta di un argomento piuttosto complesso, che necessita di particolare attenzione soprattutto per ciò che riguarda il calcolo dell’imponibile e le eccezioni alla norma. 

Vendere casa dopo superbonus 110

Vendere casa dopo il 110: si può fare?

Vendere casa dopo il superbonus 110 è possibile, tuttavia sarà obbligatorio pagare le tasse nel caso in cui la cessione avvenga entro 10 anni dalla fine dei lavori. 

Più precisamente, a partire dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio versare un’imposta del 26%:

  • sulla totale plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile, se la vendita avviene entro 5 anni dalla fine dei lavori;
  • sul 50% della plusvalenza se la cessione avviene tra i 5 e i 10 anni dalla fine dei lavori. 

Questa imposta tuttavia non interessa le spese agevolate dal superbonus in forma di detrazione IRPEF, che invece resteranno deducibili dalla plusvalenza anche nel caso in cui la vendita avvenga entro 5 anni dalla fine dei lavori.

Questa nuova norma è contenuta nella Legge di Bilancio 2024, che si posta l’obiettivo di contrastare le speculazioni di coloro che stanno approfittando del valore aggiunto ottenuto (quasi gratuitamente) dallo Stato, per ottenere dei benefici sul proprio tornaconto. 

Cosa dice la legge per la vendita delle case dopo il superbonus 110

Nella Legge di Bilancio 2024 viene specificato quanto segue:

[...] Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo [...].

Come si può vedere, viene evidenziato l’arco temporale dei 5 anni. In pratica, per calcolare l’importo sul quale calcolare l’imposta del 26% vi sono due casi possibili: 

  • Vendita entro 5 anni dalla conclusione dei lavori: tra le spese deducibili non potranno rientrare quelle relative agli interventi agevolati dal superbonus 110%. Importante: in tal caso, il costo di acquisto/costruzione NON può essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT.
  • Vendita oltre 5 anni dalla fine dei lavori: dalla plusvalenza derivante dalla vendita sarà deducibile il 50% dei costi relativi agli interventi agevolati dal superbonus 110%. Importante: in tal caso, il costo di acquisto/costruzione VIENE rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT.

Eccezioni 

Il nuovo quadro normativo prevede delle eccezioni: 

  • Gli immobili acquisiti per successione
  • Gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione
  • Gli immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso nel caso di possesso inferiore a 10 anni
  • Gli immobili ceduti che sono stati oggetti di bonus fiscali ordinari 

Per approfondire il primo punto, rimandiamo al nostro articolo sulla valutazione degli immobili ottenuti per successione.

Vendere casa dopo 110

Esempio di tassazione sulla vendita della casa dopo superbonus 110

Esempio n. 1

Si consideri un immobile acquistato nel 2022 al prezzo di 200.000€ che abbia sostenuto costi di sismabonus per un ammontare di 180.000€ (agevolati al 110%), ecobonus di 60.000€ (al 110%) e altri 50.000€ (non agevolati). 

Le spese agevolate sono state scontate integralmente in fattura.

La spesa totale è stata di 200.000€ + 180.000€ + 60.000€ + 50.000€ = 490.000€ 

L’immobile viene venduto al prezzo di 600.000€ e non è mai stato adibito ad abitazione principale da parte del cedente né dai suoi familiari.

Secondo la nuova legge occorre tassare del 26% la plusvalenza quindi avremo:

Imposta da pagare = (600.000€ - 250.000€) x 26% = 350.000€ x 26% = 91.000€ 

Ricordiamo che questa imposta viene applicata proprio in virtù della presenza dei costi sostenuti con l’agevolazione del superbonus. 

Nota: La somma di 250.000€ è data dal prezzo di acquisto (200.000€) più costi non agevolati (50.000€). 

Esempio n. 2

Si consideri un immobile acquistato nel gennaio del 2001 al prezzo di 160.000€. Nel 2021 ha sostenuto costi agevolati 110% con sismabonus  pari a 60.000€, ecobonus per 30.000€ (sempre al 110%), e spese di ristrutturazione di 20.000€ (agevolate al 50%). 

Le spese agevolate sono state oggetto di cessione di credito. L’immobile è stato sempre dato in locazione

La spesa totale è stata di 160.000€ + 60.000€ + 30.000€ + 20.000€ = 270.000€ 

L’immobile viene venduto a marzo 2024 al prezzo di 350.000€. Il prezzo di acquisto, considerando l’età, deve essere rivalutato del 1,541% quindi passa da 160.000€ a 246.560€.

L’imponibile sarà pari a (350.000€ - 246.560€) - 20.000€ = 83.440€

Secondo la nuova legge occorre tassare del 26% la plusvalenza quindi avremo:

Imposta da pagare = 83.440€ x 26%  = 21.694€

Anche in questo caso ricordiamo che questa imposta è applicata in virtù della presenza dei costi sostenuti con l’agevolazione del superbonus. 

3 Punti Chiave
  • A partire dal 1° gennaio 2024 le plusvalenze delle cessioni degli immobili oggetto di interventi agevolati dal bonus 110% sono tassate se avvengono entro 10 anni dalla fine dei lavori.
  • L’imposta sulla plusvalenza è del 26%. Va calcolata interamente per gli immobili venduti entro 5 anni dalla fine dei lavori, oppure al 50% per quelli venduti tra i 5 e i 10 anni dalla fine dei lavori.
  • Gli immobili ottenuti per successione non sono soggetti alla nuova tassazione.

Fonti

FAQ

Il Superbonus 110% è stato prorogato nella Legge di Bilancio 2024?

No, il Superbonus 110% non è stato prorogato nella forma originale per il 2024. La legge di bilancio prevede modifiche significative, concentrandosi su specifici interventi e fasce di reddito.

Ci sono limitazioni sui tipi di immobili che possono beneficiare del Superbonus nel 2024?

Sì, le nuove disposizioni del 2024 limitano l'applicabilità del Superbonus principalmente a edifici unifamiliari, condomini e specifiche categorie di edilizia popolare, con particolare attenzione alle zone sismiche e a basso reddito.

Quali sono le aliquote fiscali applicabili alle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus?

Le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus entro cinque anni dalla fine dei lavori sono soggette a un'imposta del 26%, calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e i costi sostenuti per l'acquisto e la ristrutturazione.

Andrea Lazzo
Andrea Lazzo è nato a Bari nel 1980 e dal 2009 lavora nel campo della SEO per diverse aziende italiane, estere e multinazionali, nel campo finanziario e immobiliare. Si è specializzato nel settore del real estate in cui opera da oltre 5 anni, con un particolare focus sulle statistiche del mercato immobiliare, estimo e normative vigenti riguardanti le tematiche più richieste da chi desidera vendere e acquistare casa. Il suo obiettivo è di creare un contenuto realmente utile per l'utente, con un linguaggio il più ampiamente comprensibile anche per i temi più tecnici e burocratici.
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