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Posso vendere casa dopo il 110? Tempi e tasse per la vendita post superbonus

Andrea Lazzo
09.09.2025
9 min
Risposta rapida

Sì. Puoi vendere in qualsiasi momento. L’eventuale imposta sulla plusvalenza (“b-bis”, art. 67 TUIR) scatta solo alla prima cessione effettuata entro 10 anni dalla fine lavori. Sono esclusi i casi di abitazione principale (per la maggior parte dei 10 anni) e di immobile pervenuto per successione. Al rogito puoi scegliere tra IRPEF ordinaria e imposta sostitutiva 26%.

Sintesi dell’articolo in pochi punti

  • Quando si applica: prima cessione entro 10 anni dalla fine lavori; vale anche se i lavori hanno riguardato solo parti comuni condominiali.
  • Base imponibile: prezzo di vendita − (costo d’acquisto/costruzione eventualmente rivalutato FOI se > 5 anni + costi inerenti documentati + lavori non agevolati + quota ammessa dei costi 110%).
  • Quota costi 110%: con detrazione IRPEF → costi 110% imputabili al 100%; con cessione del credito/sconto → costi 110% 0% se vendi entro 5 anni, 50% se vendi tra 5 e 10 anni.
  • Scadenza: se sono passati oltre 10 anni dalla fine lavori, la b-bis non si applica; resta la regola “ordinaria” dei 5 anni dall’acquisto.
  • Scelta dell’imposta: confronto tra IRPEF (aliquote + addizionali) e 26% in atto notarile; valuta quale conviene nel tuo caso con esempi e calcolatore.

Sono numerosi i proprietari immobiliari in Italia che hanno approfittato del superbonus 110%, la misura di incentivazione edilizia che offerto agevolazioni, detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica di costruzioni e infrastrutture. Dopo aver usufruito del bonus, in tanti si pongono la domanda “posso vendere casa dopo il 110?”. In questo articolo risponderemo in modo dettagliato a questa importante quanto frequente domanda.

Calcolatore plusvalenza post-superbonus (b-bis)

Calcolatore Plusvalenza post-Superbonus (art. 67, lett. b-bis TUIR)

Stima la plusvalenza imponibile e il confronto tra IRPEF e imposta sostitutiva 26%, applicando automaticamente le regole 0% / 50% sui costi 110% in caso di cessione/sconto.

Dati di input

Usa un coefficiente (es. 1,541) se l’acquisto/costruzione è avvenuto oltre 5 anni prima della cessione.
Uso professionale: verifica sempre con il notaio/commercialista

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Voce Importo
Base imponibile = Prezzo vendita − (Prezzo acquisto rivalutato + Costi inerenti + Lavori non agevolati + Quota ammessa costi 110%).
  • IRPEF stimata: —
  • Imposta sostitutiva 26%: —
Note importanti:
  • La lett. b-bis si applica solo alla prima cessione entro 10 anni dalla fine lavori. Esclusioni: abitazione principale e successione.
  • Se il 110% è stato fruito con cessione/sconto: quota costi 110% ammessa = 0% entro 5 anni; 50% tra 5 e 10 anni. Con detrazione IRPEF la quota è 100% entro i 10 anni.
  • Oltre 10 anni dalla fine lavori, la b-bis non si applica; può restare la regola “ordinaria” dei 5 anni dall’acquisto.
  • La rivalutazione ISTAT FOI richiede il coefficiente corretto (inseriscilo nel campo dedicato).

Vendere casa dopo il 110, si può fare?

La vendita è consentita. Dal 1° gennaio 2024, la prima cessione effettuata entro dieci anni dalla data di fine lavori agevolati può generare una plusvalenza tassabile ai sensi della nuova lettera b-bis dell’art. 67 TUIR. Sono esclusi i casi di immobile adibito ad abitazione principale del venditore (o dei familiari) per la maggior parte dei dieci anni precedenti la vendita e gli immobili pervenuti per successione; la regola vale anche se gli interventi hanno riguardato solo parti comuni condominiali. Si parla sempre e solo della prima cessione successiva ai lavori.

Il prelievo non è automaticamente del 26%. La plusvalenza si tassa in IRPEF; in alternativa, al momento del rogito si può scegliere l’imposta sostitutiva del 26% applicata dal notaio. 

La base imponibile è data dal corrispettivo di vendita meno il costo di acquisto (o costruzione) aumentato dei costi inerenti documentati.

  • Se gli interventi al 110% sono stati fruiti tramite cessione del credito o sconto in fattura, quelle spese non incrementano il costo se la vendita avviene entro cinque anni dalla fine lavori; 
  • Tra cinque e dieci anni si considera il 50% di tali spese.
  • Se il beneficio è stato fruito tramite detrazione IRPEF (o con aliquote diverse dal 110%), i relativi costi sono integralmente imputabili. Il termine dei dieci anni decorre dalla data di ultimazione dei lavori. 

Nota di contesto: la disciplina è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2024 per presidiare le rivendite successive a interventi agevolati.

Per i dati appena forniti sono stati utilizzati i seguenti riferimenti ufficiali:

  • Agenzia Entrate, Circolare 13/E del 13.06.2024: prima cessione, orizzonte decennale dalla fine lavori, lavori su parti comuni, regole 0%/50% sui costi in caso di 110% con cessione/sconto, alternativa imposta sostitutiva 26%. Legislazione Tecnica Agenzia Entrate confapindustriafirenze.it
  • Agenzia Entrate, Risposta n. 137/2025 (per completezza su casistica collegata): conferma l’impostazione della nuova plusvalenza e chiarimenti su sismabonus acquisti. Agenzia Entrate

Timeline interattiva

Timeline vendite: Fine lavori → 10 anni e Acquisto → 5 anni

Inserisci le date per visualizzare le scadenze e verificare se la vendita rientra nelle rispettive finestre temporali.

Dati

Indicazioni orientative — verifica sempre col notaio/commercialista

Esito

b-bis: —
Regola ordinaria 5 anni: —
VoceData
La scadenza b-bis è calcolata come fine lavori + 10 anni. La scadenza “ordinaria” come acquisto + 5 anni.
Finestra b-bis (10 anni dalla fine lavori) Finestra ordinaria (5 anni dall’acquisto) Vendita
Acquisto
+5 anni
Fine lavori
+10 anni
Vendita
b-bis: applicabile solo alla prima cessione entro 10 anni dalla fine lavori ed esclusa per abitazione principale (maggior parte dei 10 anni) e successione.
Vendere casa dopo superbonus 110

Cosa dice la legge per la vendita delle case dopo il superbonus 110

Nella Legge di Bilancio 2024 viene specificato quanto segue:

[...] Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo [...].

Come si può vedere, viene evidenziato l’arco temporale dei 5 anni. In pratica, per calcolare l’importo sul quale calcolare l’imposta del 26% vi sono due casi possibili:

  • Vendita entro 10 anni dalla conclusione dei lavori: tra le spese deducibili non potranno rientrare quelle relative agli interventi agevolati dal superbonus 110%. Importante: in tal caso, il costo di acquisto/costruzione NON può essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT.
  • Vendita oltre 10 anni dalla fine dei lavori: dalla plusvalenza derivante dalla vendita sarà deducibile il 50% dei costi relativi agli interventi agevolati dal superbonus 110%. Importante: in tal caso, il costo di acquisto/costruzione VIENE rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT.

Eccezioni per la vendita della casa dopo il 110

Il nuovo quadro normativo prevede delle eccezioni:

  • Gli immobili acquisiti per successione
  • Gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti la cessione
  • Gli immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso nel caso di possesso inferiore a 10 anni
  • Se l’immobile non ha interventi Superbonus, si applicano solo le regole ordinarie (art. 67, lett. b)

Per approfondire il primo punto, rimandiamo al nostro articolo sulla valutazione degli immobili ottenuti per successione.

Tasse sulla vendita dopo il 110: quali sono e a quanto ammontano

SituazioneQuando scattaAliquota / impostaBase imponibile (come si calcola)Eccezioni / Note operative
Plusvalenza “post-Superbonus” (art. 67, co. 1, lett. b-bis TUIR)Prima cessione a titolo oneroso entro 10 anni dalla fine lavori agevolati (anche se i lavori hanno riguardato solo parti comuni)IRPEF ordinaria (aliquote progressive + addizionali) oppure imposta sostitutiva 26% su opzione in attoPrezzo di vendita − (prezzo/costo di acquisto + costi inerenti documentati: imposte d’acquisto, notaio, agenzia, progettazione, direzione lavori, ecc.). Se interventi 110% con cessione del credito/sconto in fattura: se vendi entro 5 anni dalla fine lavori quei costi non incrementano il costo; se vendi oltre 5 e fino a 10 anni, rileva il 50% di tali costiEsclusa se l’immobile è stato abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita oppure se l’immobile è stato acquisito per successione. Valida solo per la prima vendita successiva ai lavori
Plusvalenza “ordinaria” (art. 67, co. 1, lett. b TUIR)Vendita entro 5 anni dall’acquisto/costruzione, se l’immobile non è stato abitazione principale per la maggior parte del periodoIRPEF ordinaria oppure imposta sostitutiva 26% su opzionePrezzo di vendita − (costo d’acquisto + spese e lavori incrementativi documentati)Esclusa se abitazione principale per la maggior parte del periodo o se immobile pervenuto per successione
Vendita dopo 10 anni dalla fine lavori SuperbonusTrascorso il decennio, la lett. b-bis art. 67 TUIR non si applica; resta solo la regola del quinquennio dall’acquistoIn genere nessuna imposta sulla plusvalenza (salvo vendita entro 5 anni dall’acquisto)
Immobile pervenuto per successioneQualsiasi vendita (anche entro 10 anni dalla fine lavori)Esclusa sia la b-bis sia, in via ordinaria, la tassazione della plusvalenzaSe vendi quote: l’eventuale tassazione riguarda solo la parte non proveniente da successione
Immobile ricevuto per donazionePrima cessione infra-decennale dopo i lavorib-bis potenzialmente applicabileSi “eredita” il costo storico e l’anzianità di possesso del donante; valgono i limiti sui costi in caso di 110% con cessione/scontoLa donazione non è tra le cause di esclusione: valutare la residenza effettiva e le date
Lavori su parti comuni condominialiL’unità è stata interessata da interventi agevolati solo su parti comuniCome b-bisCome b-bisLa vendita dell’unità può generare la plusvalenza b-bis anche senza lavori interni
“Sisma-bonus acquisti” (versione Superbonus)Rivendita dell’unità acquistata con questa formulaLa b-bis non si applica; resta la regola ordinaria dei 5 anniVerifica sempre le date di acquisto e di eventuale utilizzo come abitazione principale
Opzione per l’imposta sostitutivaSe c’è plusvalenza (b-bis o ordinaria)26% applicata dal notaio al rogito in luogo dell’IRPEFSi applica sulla plusvalenza netta determinata come da regole sopraUtile per chiudere la posizione fiscale in atto; con IRPEF, invece, operano anche addizionali regionali/comunali

Per la creazione di questa tabella sono stati utilizzati i riferimenti normativi presenti tra le fonti menzionate alla fine dell'articolo.

Come si calcola la plusvalenza e le tasse per vendere casa dopo 110

Esempio

Si consideri un immobile acquistato nel 2022 al prezzo di 200.000€ che abbia sostenuto costi di sismabonus per un ammontare di 180.000€ (agevolati al 110%), ecobonus di 60.000€ (al 110%) e altri 50.000€ (non agevolati).

Le spese agevolate sono state scontate integralmente in fattura.

La spesa totale è stata di 200.000€ + 180.000€ + 60.000€ + 50.000€ = 490.000€

L’immobile viene venduto al prezzo di 600.000€ e non è mai stato adibito ad abitazione principale da parte del cedente né dai suoi familiari.

Secondo la nuova legge occorre tassare del 26% la plusvalenza quindi avremo:

Imposta da pagare = (600.000€ - 250.000€) x 26% = 350.000€ x 26% = 91.000€

Ricordiamo che questa imposta viene applicata proprio in virtù della presenza dei costi sostenuti con l’agevolazione del superbonus.

Nota: La somma di 250.000€ è data dal prezzo di acquisto (200.000€) più costi non agevolati (50.000€). 

Vendere casa dopo 110

Fonti

  • Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1, commi 64–66: introduce la lett. b-bis in art. 67 TUIR; comma 65: imposta sostitutiva 26% applicabile anche alla nuova plusvalenza. Decorrenza: 1/1/2024. (Legislazione Tecnica)
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 13/E del 13.06.2024: prima cessione; lavori su parti comuni rilevanti; esclusioni successione e abitazione principale (per la maggior parte dei 10 anni); criteri di calcolo e limiti ai costi con 110% + cessione/sconto. (Legislazione Tecnica Federnotizie).
  • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 137/2025: solo prima cessione e no b-bis per sisma-bonus acquisti; conferme sul perimetro applicativo. (Agenzia Entrate).
  • Approfondimenti tecnici autorevoli: Fondazione Nazionale dei Commercialisti (successione, quote, decorrenza fine lavori) e Federnotizie – Notariato (calcolo, limiti costi, casi pratici). (Commercialisti Federnotizie).

Fonti

FAQ

Quando posso vendere casa dopo superbonus 110?

Puoi vendere in qualsiasi momento. Se però è la prima cessione entro dieci anni dalla fine lavori, può formarsi una plusvalenza tassabile, esclusa quando l’immobile è stato abitazione principale per la maggior parte del periodo o proviene da successione. Dopo dieci anni la nuova regola non si applica; resta la disciplina ordinaria dei cinque anni dall’acquisto.

Chi ha usufruito del superbonus 110 può vendere la casa?

Sì. La vendita è sempre consentita: cambia il trattamento fiscale dell’eventuale plusvalenza. Entro dieci anni conta anche come hai fruito del superbonus 110: con cessione del credito/sconto in fattura, le spese 110% non incrementano il costo se vendi entro cinque anni (e solo al 50% tra cinque e dieci); con detrazione IRPEF rilevano per intero. Esclusioni: abitazione principale e successione. La disciplina riguarda solo la prima cessione successiva ai lavori.

Quante tasse in più pagherà chi vende la casa ristrutturata?

Non c’è una cifra uguale per tutti: si paga solo se c’è un guadagno e se è la prima vendita entro dieci anni dalla fine dei lavori. L’importo varia in base al prezzo di vendita, ai costi documentati e a come hai utilizzato il 110% (detrazione, cessione del credito o sconto in fattura). Al rogito puoi scegliere tra un’imposta fissa del 26% o la tassazione IRPEF ordinaria. Non si paga se l’immobile è stato abitazione principale per la maggior parte del periodo o se è arrivato per successione; dopo dieci anni la nuova disciplina non si applica più.

Andrea Lazzo
Andrea Lazzo è nato a Bari nel 1980 e dal 2009 lavora nel campo della SEO per diverse aziende italiane, estere e multinazionali, nel campo finanziario e immobiliare. Si è specializzato nel settore del real estate in cui opera da oltre 5 anni, con un particolare focus sulle statistiche del mercato immobiliare, estimo e normative vigenti riguardanti le tematiche più richieste da chi desidera vendere e acquistare casa. Il suo obiettivo è di creare un contenuto realmente utile per l'utente, con un linguaggio il più ampiamente comprensibile anche per i temi più tecnici e burocratici.
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