Per dichiarare e comprovare determinati fatti, stati e qualità personali non sempre è necessario ricorrere a un atto notorio. Talvolta è sufficiente un atto sostitutivo di atto notorio. Vediamo nello specifico di cosa si tratta, in quali circostanze è possibile ricorrervi, qual è il suo livello di credibilità e in cosa differisce da una semplice autocertificazione.
L’atto sostitutivo di atto notorio, compiutamente disciplinato dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000, è una dichiarazione con cui vengono certificati fatti, stati e qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato o relativi a soggetti terzi di cui questi abbia conoscenza diretta.
La dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale di copie di:
Il sottoscrittore è tenuto a rendere dichiarazioni veritiere. Qualora dai controlli delle autorità competenti venissero rilevate omissioni e irregolarità o risultasse che quanto dichiarato non corrisponda al vero, decadono, innanzitutto, gli eventuali benefici conseguiti con la presentazione dell’atto e si applicano pesanti sanzioni, come previsto dagli articoli 483 e 493 del codice penale.
Un atto sostitutivo di atto notorio è comunemente utilizzato quando le pubbliche amministrazioni richiedono di certificare un determinato fatto, stato o qualità personale. Si pensi, per esempio, alla necessità di attestare la conformità all’originale della copia di un documento o di un titolo di studio.
Gli atti sostitutivi di atti notori possono essere utilizzati nei rapporti con:
Gli atti sostitutivi possono essere presentati alle pubbliche amministrazioni e alle aziende che gestiscono pubblici servizi a condizione che:
È consentito inviare gli atti sostitutivi possono via fax, posta o email, allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Possono anche essere consegnati personalmente. In tal caso, la sottoscrizione del documento avviene dinanzi a un funzionario abilitato ad autenticarla e a ricevere tale documentazione.
L’articolo 48 del sunnominato decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000 stabilisce che gli atti sostitutivi abbiano la stessa validità temporale dei documenti che sostituiscono.
In linea generale, secondo quanto disposto dall’articolo 46 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000 e dall’articolo 15 della legge numero 183 del 12 novembre 2011, possono essere oggetto di atto sostitutivo di atto notorio i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati.
Non possono, invece, essere oggetto di atto sostitutivo i certificati medici, sanitari e veterinari, i certificati di marchi e brevetti e i certificati di origine e conformità CE.
L'autenticazione della sottoscrizione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo del valore di 16 euro.
L’atto notorio, o atto di notorietà, raccoglie dichiarazioni concernenti fatti, circostanze, eventi o accadimenti al fine di renderli pubblicamente noti, provarne la veridicità, offrire prova legale di quanto accaduto ed eliminare l’incertezza giuridica riguardo a determinate circostanze.
L’atto notorio certifica ufficialmente e attribuisce fede a quanto dichiarato. Si tratta di un atto pubblico, redatto dinanzi a un pubblico ufficiale abilitato dall’ordinamento giuridico italiano a certificarne la veridicità, come un notaio, come previsto dalla legge numero 89 del 16 febbraio 1913, un cancelliere presso un tribunale, come indicato dall’articolo 5 del regio decreto numero 1366 del 9 ottobre 1922, il sindaco del comune di residenza o, in linea generale, un soggetto abilitato a certificare la veridicità del contenuto della dichiarazione.
L’atto notorio può essere utilizzato, per esempio, per dichiarare di essere proprietari di un bene immobile, attestare la veridicità della residenza di terzi presso un determinato comune o certificare il decesso di un individuo. Proprio perché redatto e rilasciato sotto giuramento dinanzi a un pubblico ufficiale e almeno due testimoni, l’atto notorio ha un livello di credibilità decisamente più elevato di una semplice dichiarazione.
Ma, come abbiamo visto, non sempre è necessario ricorrere a un atto notorio. Molto spesso basta un atto sostitutivo. Secondo quanto indicato nell’articolo 47 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati che lo consentono è possibile sostituire l’atto notorio con un atto sostitutivo, redatto in carta libera direttamente dal soggetto interessato.
Sia in caso di autocertificazione che di atto sostitutivo di atto notorio possono essere dichiarati fatti in prima persona e sotto la propria responsabilità.
Un'autocertificazione viene redatta e sottoscritta dall’interessato, che assume la totale responsabilità di quanto dichiarato. Si ricorre all’autocertificazione per dichiarare fatti, stati o qualità personali in sostituzione dei certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Con l’autocertificazione, nello specifico, è possibile dichiarare:
Un'autocertificazione si redige su carta semplice e può essere presentata personalmente o via fax o posta.
La principale differenza tra autocertificazione e atto sostitutivo risiede nei fatti che si possono dichiarare. Con l'autocertificazione si possono dichiarare fatti, stati e qualità personali contenuti in pubblici elenchi e registri. L’atto sostitutivo, invece, può essere usato per dichiarare fatti, stati e qualità personali non contenuti in pubblici elenchi e registri.
Il suddetto articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000 stabilisce, come abbiamo visto, che possano essere oggetto di atto sostitutivo tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati. Un atto sostitutivo attesta un fatto non certificabile da una pubblica amministrazione.
L’autocertificazione e l’atto sostitutivo differiscono anche nelle modalità di presentazione della domanda. Come accennato, le autocertificazioni vanno scritte su carta semplice e firmate. Gli atti sostitutivi, invece, vengono sottoscritti dinanzi a un funzionario abilitato ad autenticarne la sottoscrizione e ricevere tale documentazione.
Per la stesura di atti sostitutivi e per dichiarare la conformità all’originale di una copia di un documento, come indicato dagli articoli 19 e 47 dell’anzidetto decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000, è possibile utilizzare moduli predisposti dalle singole amministrazioni. Tali dichiarazioni vengono firmate alla presenza del funzionario addetto e accompagnate dalla copia dell’atto originale.
Luogo e data _________________
Io sottoscritto/a ____ nato/a a ____ il ____ e residente a ____ in via/piazza ____, titolare di codice fiscale ____, consapevole delle sanzioni penali applicate in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, secondo quanto indicato dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che la copia allegata di questo documento, ____, sia conforme all’originale rilasciato e conservato da questa pubblica amministrazione: ____.
Firma _________________
Gli atti sostitutivi di atti notori vanno autenticati se usati nei rapporti con soggetti privati che lo consentono. In caso contrario, l’autenticazione non è obbligatoriamente necessaria.
Sì, l'autenticazione di un atto sostitutivo di atto notorio è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo del valore di 16 euro.
Un atto sostitutivo di atto notorio può essere reso presso qualunque municipio dinanzi a un funzionario abilitato ad autenticare la sottoscrizione.
L’atto notorio, o atto di notorietà, è uno strumento con cui la legge consente di attestare determinati fatti, circostanze, eventi e accadimenti. Il documento conferisce prova legale a quanto dichiarato.
L’atto sostitutivo di atto notorio per successione può essere reso dagli eredi, legatari o loro rappresentanti legali, nonché da altri interessati aventi conoscenza diretta dei fatti.