Tra le pratiche edilizie più controverse troviamo la D.I.A. (dichiarazione di inizio attività), molte delle cui funzioni sono state acquisite nel tempo dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Ma non è stata abolita del tutto ed è necessario presentarla per realizzare determinate opere. È, quindi, doveroso fare chiarezza su quando presentare la DIA, quando la SCIA e quando, ancora, il permesso di costruire (PdC).
La dichiarazione o denuncia di inizio attività (DIA) è una procedura amministrativa introdotta con l’articolo 19 della legge numero 241 del 7 agosto 1990 per snellire l'iter burocratico per la realizzazione di determinati interventi edilizi.
Già dal nome si evince che non si tratti di un’autorizzazione o una certificazione ma di un’autodichiarazione del committente dei lavori da presentare alle autorità competenti per informarle dell’avvio di specifici lavori relativi a interventi di edilizia.
La principale finalità della DIA è quella di smaltire le pratiche edilizie di minore entità, consentendo sostanzialmente alle pubbliche amministrazioni di far ricadere la responsabilità di possibili irregolarità sul professionista che conferma l’avvio dei lavori. Questi, assumendosi un grande impegno, richiederà, di conseguenza, un compenso adeguato.
Benché per la maggior parte dei casi sia stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la DIA è tuttora utilizzata, come vedremo nei prossimi paragrafi, per opere che apportino modifiche di entità non sostanziale.
La dichiarazione di inizio attività (DIA) andava originariamente presentata alle autorità competenti per la realizzazione della quasi totalità degli interventi edilizi, tra cui:
Con la revisione del suddetto TUE nel 2010, la DIA è stata in gran parte sostituita, come vedremo, dalla SCIA.
La DIA va presentata allo sportello unico dell’edilizia (SUE) del comune di competenza, corredata da:
La DIA segue il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto, si ritiene approvata, decorsi 30 giorni dalla presentazione, in assenza di veti o richieste di integrazioni. Entro 30 giorni dalla data di protocollo l'ufficio tecnico comunale può eventualmente richiedere integrazioni se dovesse ritenere la documentazione incompleta. Se ritenuta inidonea o difforme rispetto alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici, la richiesta può essere respinta.
La DIA è valida per 3 anni. Una volta ultimati gli interventi, il direttore dei lavori deve redigere un certificato di collaudo finale, con cui attesta l’esatta rispondenza delle opere eseguite al progetto depositato. Contestualmente occorre presentare anche l’avvenuta variazione catastale o una dichiarazione sostitutiva in cui si afferma che le opere eseguite non abbiano comportato cambiamenti del classamento catastale.
Qualora, a prescindere dalla presentazione della DIA, venissero rilevate difformità delle opere realizzate rispetto alla normativa vigente, il comune può pretendere il ripristino dello stato dei luoghi precedente all'esecuzione dei lavori.
La DIA è stata parzialmente sostituita dalla SCIA con il decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010 e definitivamente con il decreto legislativo numero 222 del 25 novembre 2016.
La SCIA, a differenza della DIA, produce effetto immediato. Pertanto, i lavori afferenti agli interventi oggetto della SCIA possono essere avviati il giorno stesso in cui avviene la protocollazione della segnalazione.
La DIA è ancora utilizzata in alcuni casi, che illustriamo dettagliatamente nel prossimo paragrafo.
La dichiarazione o denuncia di inizio attività (DIA) non riveste più l’importanza che le era originariamente stata attribuita, ma non è stata abolita del tutto. Rimane valida per l’esecuzione di determinate opere, quali:
La DIA è, quindi, tuttora valida per determinate opere di entità non sostanziale, che, comunque, incidono positivamente sul valore della proprietà.
La DIA, come abbiamo visto, è un'autodichiarazione del committente dei lavori da presentare allo sportello unico per l’edilizia con almeno 30 giorni di anticipo per informare le autorità competenti dell’avvio di specifici lavori relativi a interventi edilizi.
La comunicazione di inizio lavori (CIL) è anch’essa una comunicazione da presentare allo sportello unico per l’edilizia per realizzare i seguenti interventi edilizi, indicati al secondo comma dell’articolo 6 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001:
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta con il sopraindicato decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010 in parziale sostituzione della DIA, è un titolo edilizio che va necessariamente presentato al comune competente prima di compiere le seguenti tipologie di interventi edilizi:
In linea generale, le attività soggette a SCIA sono quelle che non rientrano né tra gli interventi effettuabili con il regime di edilizia libera né tra quelli per cui sia richiesto il permesso di costruire (PdC), un’autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune, che consente l’attività di trasformazione edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Sì, il comune può annullare la DIA entro 30 giorni dalla presentazione, qualora rilevasse irregolarità o violazioni delle normative urbanistiche o edilizie.
La DIA deve essere presentata allo sportello unico dell’edilizia (SUE) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Trascorso tale lasso di tempo senza contestazioni da parte del comune, è possibile iniziare l'attività.
Sì, la DIA ha una validità di 3 anni dalla data di presentazione. Se i lavori non sono conclusi entro questo termine, è necessario ripresentare la pratica.