La disdetta del contratto di affitto va fatta per iscritto (raccomandata A/R o PEC) rispettando i termini di preavviso previsti dalla legge e dal contratto. Nei contratti abitativi 4+4 e 3+2 il preavviso standard è di 6 mesi, mentre per studenti universitari e contratti transitori possono valere termini più brevi. La disdetta (o il recesso anticipato) va poi comunicata all’Agenzia delle Entrate con modello RLI entro 30 giorni, pagando – quando dovuta – l’imposta di registro in misura fissa.
Sintesi

Come funziona la disdetta del contratto di affitto? Chi può farla? Quali obblighi e diritti hanno il proprietario e il conduttore? In questo articolo, rispondiamo a tutte le domande sull'argomento e forniamo esempi di lettere di didetta del contratto di affitto.
Un contratto di locazione può essere disdetto comunicando la propria decisione in maniera ufficiale alla controparte entro i termini previsti ai sensi di legge. Occorre redigere una lettera di disdetta e inviarla alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC). La disdetta inviata a mezzo raccomandata deve intervenire entro il termine di preavviso al domicilio della controparte. Non conta, in questo caso, la data di spedizione ma quella in cui la raccomandata viene consegnata al destinatario.
A prescindere dal fatto che sia il locatario o il locatore a voler disdire il rapporto locatizio, per la disdetta del contratto di affitto è altresì necessario provvedere al pagamento dell’imposta di registro entro 30 giorni dalla risoluzione e utilizzare il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) dell’Agenzia delle Entrate.

La risoluzione del contratto di locazione – sia alla scadenza naturale, sia in caso di chiusura anticipata – deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui il rapporto si considera concluso. La comunicazione avviene tramite modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili), che può essere presentato:
Alla registrazione della risoluzione è normalmente collegato il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro, da versare tramite modello F24 ELIDE entro gli stessi 30 giorni. L’imposta non è invece dovuta se, per l’intero contratto, tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca.
In pratica, i passaggi sono:
La disciplina della disdetta varia in base alla tipologia di contratto di affitto. Per quanto riguarda i contratti di locazione a canone libero (4+4) e a canone concordato (3+2), la legge numero 431 del 9 dicembre 1998 stabilisce che il locatore o il conduttore debbano comunicare la propria intenzione di disdire l’accordo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC) almeno 6 mesi prima rispetto alla scadenza. Il contratto può prevedere un periodo di preavviso più ampio, ma non inferiore a 6 mesi.
Per quanto riguarda i contratti di locazione per studenti universitari, l'articolo 5 di suddetta legge indica che la disdetta dell’affittuario debba essere comunicata almeno un mese e non oltre 3 mesi prima della data di scadenza.
Per gli affitti brevi per finalità turistiche e i contratti di locazione a uso abitativo di natura transitoria, invece, non occorre che venga data disdetta. Alla scadenza del contratto, l’accordo di locazione si estingue in automatico.
Esistono differenze importanti tra la disdetta nei contratti 4+4 e quella prevista per altre tipologie di locazione abitativa.
Nei contratti a canone libero 4+4 e a canone concordato 3+2, disciplinati dalla Legge 431/1998, la regola generale è un preavviso minimo di 6 mesi, sia per il conduttore sia per il locatore. Il contratto può prevedere un preavviso più lungo, ma non inferiore a 6 mesi. In mancanza di disdetta, il contratto si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di pari durata (altri 4 anni nei 4+4 e altri 2 anni nei 3+2). MutuiOnline+3Bosetti Gatti+3Agenzia delle Entrate+3
Nei contratti per studenti universitari, sempre previsti dalla Legge 431/1998, la durata è più breve (generalmente da 6 a 36 mesi) e il preavviso a favore dello studente è normalmente ridotto (di solito da 1 a 3 mesi), secondo quanto stabilito dagli accordi territoriali e dai modelli contrattuali-tipo. Il locatore, invece, ha margini più ristretti per dare disdetta, proprio per garantire una maggiore tutela allo studente fuori sede. Sunia+2Milomb+2
Per i contratti transitori a uso abitativo (stipulati per esigenze temporanee specifiche) e per gli affitti brevi turistici, spesso non è prevista una vera e propria disdetta di fine locazione: l’accordo cessa automaticamente alla scadenza pattuita, senza rinnovo tacito, salvo che il contratto preveda diversamente. Il preavviso e le modalità di recesso anticipato sono in gran parte demandati alle clausole contrattuali, purché non siano in contrasto con la normativa vigente.
Ricapitolando:
Ne abbiamo parlato anche nell'articolo sulla stesura della lettera di disdetta affitto 4+4.

Sia la disdetta che il recesso si riferiscono al momento conclusivo di un accordo locatizio, ma i due termini non sono sinonimi.
Il termine disdetta indica la decisione del locatario o del locatore di risolvere il contratto e non rinnovarlo oltre la scadenza.
Il recesso, invece, indica la volontà di sciogliere il contratto di affitto prima della scadenza naturale. Per le locazioni abitative disciplinate dalla legge n. 431/1998, il recesso legale è espressamente riconosciuto solo al conduttore (art. 3, comma 6): l’inquilino, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto dando al locatore un preavviso di 6 mesi mediante raccomandata A/R o PEC.
Il locatore, invece, non ha un generale diritto di recesso anticipato previsto dalla legge: può interrompere il rapporto solo nei casi tassativi di diniego di rinnovo alla scadenza (art. 3 L. 431/1998) o quando ciò sia espressamente pattuito nel contratto tramite una specifica clausola di recesso a suo favore, nel rispetto dei limiti di legge
La disdetta del contratto di affitto da parte del locatore è regolata dall’articolo 3, comma 1, della sopraindicata legge numero 431 del 9 dicembre 1998. Il locatore può disdire il contratto di affitto nel caso in cui abbia necessità di:
Il locatore può dare disdetta del contratto di affitto anche qualora l’inquilino non occupi continuativamente l’immobile senza un valido motivo. Può disdire il contratto anche nel caso in cui la proprietà si trovi in uno stabile che necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione se non addirittura di totale ricostruzione, e la presenza dell’inquilino nell’unità abitativa ostacoli o impedisca lo svolgimento di tali operazioni.
Per dare disdetta del contratto di affitto, il proprietario deve comunicare in maniera ufficiale la sua decisione all’affittuario con un preavviso di almeno 6 mesi.
Il conduttore ha il diritto – riconosciuto dall’art. 3, comma 6, della legge n. 431/1998 – di recedere anticipatamente dal contratto qualora ricorrano gravi motivi, cioè eventi sopravvenuti, oggettivi, indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipula del contratto di affitto, come, a titolo esemplificativo:
Tali motivazioni devono essere debitamente specificate nella lettera di recesso che l’inquilino è tenuto a inviare al locatore…
Quando si parla di “disdetta anticipata”, in realtà ci si riferisce quasi sempre al recesso anticipato dal contratto, cioè alla volontà di una delle parti – di solito l’inquilino – di sciogliere il rapporto prima della scadenza naturale. In questi casi occorre distinguere:
Se il conduttore esercita correttamente il recesso (per gravi motivi, con il preavviso previsto e con comunicazione formale), il contratto si scioglie allo spirare del termine di preavviso e:
Se, invece, l’inquilino abbandona l’immobile senza preavviso o senza i presupposti di legge/contratto, il locatore può:
È importante sottolineare che:
In tutti i casi di recesso anticipato è opportuno formalizzare in modo chiaro gli accordi (ad esempio concordare per iscritto una data di rilascio e l’eventuale rinuncia a parte dei canoni o del risarcimento) per evitare contenziosi successivi.
Come accennato, il recesso anticipato o l’eventuale accordo di risoluzione del contratto devono essere formalizzati per iscritto, di regola mediante lettera raccomandata A/R o PEC, così da avere data certa e poter dimostrare con precisione la volontà delle parti e la decorrenza del preavviso.
Vediamo, quindi, come si fa la disdetta di un contratto di affitto. La comunicazione deve contenere:
È altresì necessario indicare le tempistiche entro cui liberare l’immobile oggetto di locazione.
Riportiamo di seguito il modello fac simile di una raccomandata di disdetta di un contratto di locazione da parte dell’affittuario.
Luogo e data ____
Egregio Sig. / Gentile Sig.ra ____,
Con la presente io sottoscritto/a ____ nato/a a ____ il ____ e residente a ____ in via/piazza ____, titolare di codice fiscale ____, in qualità di conduttore sono a comunicare la mia la volontà di disdire il contratto di locazione stipulato in data ____ relativo all’immobile di Sua proprietà sito a ____ in via/piazza ____. L’immobile Le sarà consegnato libero da cose e persone decorsi ____ mesi dalla ricezione della presente comunicazione.
Cordialmente,
Firma dell'affittuario ____
Riportiamo di seguito il modello fac simile di una lettera di disdetta del contratto di affitto da parte del proprietario.
Luogo e data ____
Egregio Sig. / Gentile Sig.ra ____;
Con la presente io sottoscritto/a ____ nato/a a ____ il ____ e residente a ____ in via/piazza ____, titolare di codice fiscale ____, in qualità di locatore sono a comunicare la mia la volontà di disdire il contratto di locazione stipulato in data ____ relativo all’immobile sito a ____ in via/piazza ____, a fronte della necessità di ____.
Pertanto, Le chiedo di consegnarlo libero da cose e persone decorsi ____ mesi dalla ricezione della presente.
Cordialmente,
Firma del proprietario ____
No, non è consentito né al proprietario né all’affittuario dare disdetta immediata con effetto istantaneo. Per dare disdetta, entrambe le parti devono inviare la comunicazione rispettando il termine di preavviso.
Non rispettare il tempo di preavviso impone comunque il pagamento delle mensilità previste dai termini di preavviso. Dovrai pagare al proprietario i canoni di locazione fino all’effettivo rilascio dell’immobile.
No, non è possibile usare la cauzione versata contestualmente alla firma del contratto di affitto. Non è questa la sua finalità. La cauzione viene restituita al momento della riconsegna dell’immobile libero da cose e persone solo ed esclusivamente qualora non venissero riscontrati danni all’interno dello stesso. In tal caso la cauzione verrebbe trattenuta.