Nel 4+4, se nessuno interviene, il contratto si proroga automaticamente di 4 anni alle stesse condizioni. Alla seconda scadenza (8 anni) puoi: proseguire invariato; rinegoziare inviando una proposta scritta almeno 6 mesi prima (la controparte ha 60 giorni per rispondere: in caso di silenzio o rifiuto il contratto cessa alla scadenza); oppure disdire con preavviso di 6 mesi. Ogni proroga o nuovo accordo va comunicato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni tramite modello RLI: in regime ordinario si paga l’imposta di registro; con cedolare secca non si pagano registro/bollo ma va riconfermata l’opzione. Oltre 30 giorni la registrazione è tardiva con sanzioni e interessi.
Proseguimento invariato → nessuna comunicazione tra le parti; AdE entro 30 gg (RLI); con cedolare: riconferma.
Rinnovo a nuove condizioni → proposta ≥ 6 mesi (PEC/RR); risposta 60 gg; se accetta registri entro 30 gg dalla decorrenza; se rifiuta/silenzio cessa.
Disdetta → preavviso 6 mesi (PEC/RR); rilascio immobile alla scadenza; conguagli/cauzione da contratto.
Il contratto di locazione 4+4 (canone libero) è tra le formule più diffuse: semplice, flessibile e senza notaio. Basta l’accordo tra le parti; rinnovi e proroghe seguono procedure snelle. In questa guida vediamo cosa succede dopo 4 e 8 anni e come gestire rinnovo, modifica delle condizioni e disdetta.
Alla fine dell’ottavo anno hai tre strade: proseguire (rinnovare) alle stesse condizioni, rinnovare con condizioni diverse, oppure disdire il contratto. Ecco cosa fare in ciascuno dei casi:
1) Proseguire (rinnovare) alle stesse condizioni (proroga tacita)
Se nessuno invia comunicazioni, il contratto continua automaticamente per altri 4 anni alle condizioni già in essere.
2) Rinnovare a condizioni differenti (canone, durata accessoria, clausole)
Se vuoi cambiare qualcosa, invia alla controparte una proposta scritta (PEC o raccomandata A/R) almeno 6 mesi prima della scadenza.
Nota pratica: se sei in cedolare, niente adeguamento ISTAT finché l’opzione è attiva; in regime ordinario l’aggiornamento è possibile solo se previsto in contratto.
3) Disdire il contratto
Locatore o conduttore possono optare per la rinuncia al rinnovo: serve preavviso di 6 mesi con PEC o raccomandata A/R. Alla scadenza l’immobile va restituito libero e si chiude il rapporto (conguagli e cauzione secondo contratto).
Qui di seguito forniamo una pratica tabella con un ESEMPIO di tempistiche.
Quando | Cosa fare |
---|---|
Scadenza contratto: 30 giugno | — |
Entro il 31 dicembre (–6 mesi) | Invio proposta di nuove condizioni oppure disdetta (PEC o raccomandata A/R) |
Entro 60 giorni dalla ricezione | Risposta della controparte (accetta/rifiuta/controproposta) |
Entro 30 giorni dalla decorrenza del nuovo periodo | Comunicazione/registrazione all’Agenzia delle Entrate (RLI) |
Oggetto: Proposta di rinnovo a nuove condizioni – Contratto di locazione 4+4 immobile [indirizzo], contratto del [data], scadenza [data]
[Luogo], [Data]
Alla cortese attenzione di [Nome e Cognome/Denominazione controparte]
[Indirizzo] – [CAP Città]
PEC: [indirizzo PEC] (se inviata via PEC)
Gentile [Sig./Sig.ra / Spett.le],
con la presente, ai sensi della L. 431/1998, Le propongo il rinnovo del contratto di locazione relativo all’immobile sito in [indirizzo completo], stipulato in data [data] e in scadenza il [data], alle seguenti nuove condizioni:
La invito a comunicare per iscritto l’accettazione o il rifiuto entro 60 giorni dalla ricezione della presente.
In mancanza di risposta entro tale termine, la proposta si intenderà respinta e il contratto cesserà alla scadenza del [data].
Resto a disposizione; in caso di accettazione procederemo alla registrazione del rinnovo/nuovo accordo presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla decorrenza.
Cordiali saluti,
[Firma]
[Nome e Cognome / Denominazione] – [CF/P.IVA] – [Recapiti]
Allegati. copia documento identità; copia contratto.
La particolarità del contratto di affitto 4+4 risiede nel fatto che non preveda una vera e propria data di cessazione. La legge numero 431 del 9 dicembre 1998 determina solo una durata minima di 4 anni per questa tipologia di accordo locatizio. Allo scadere dei primi 4 anni, l’accordo prosegue automaticamente per altrettanti 4. Il rinnovo automatico del rapporto locatizio avviene sempre, a meno che il locatore o il locatario decidano di risolvere il contratto di affitto e non rinnovarlo oltre la scadenza. Approfondiamo insieme.
Nel contratto di affitto a canone libero, dopo i primi 4 anni l’accordo locatizio si rinnova tacitamente per un altro quadriennio. Se nessuno dei due contraenti compie alcuna azione, il rinnovo per altri 4 anni avviene automaticamente con tacita proroga. Non occorre che le parti esprimano formalmente la propria volontà di proseguire il rapporto locatizio.
Tutto resta invariato. Il conduttore (locatario) rimane regolarmente all’interno dell’unità immobiliare, il proprietario continua a riscuotere il canone di locazione nelle modalità e nei termini pattuiti e il contratto di affitto 4+4 si intende rinnovato per un altro quadriennio.
Secondo quanto sancito dall’articolo 3 della sopraindicata legge numero 431 del 9 dicembre 1998, alla prima scadenza al termine del quarto anno di locazione il proprietario ha la facoltà di risolvere il contratto e non rinnovarlo dando un preavviso di almeno 6 mesi, a fronte della necessità di:
Dal canto suo, il locatario può dare disdetta del contratto di affitto in qualsiasi momento per gravi motivi, dandone comunicazione per iscritto al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC) almeno 6 mesi prima della data in cui intende lasciare l'immobile.
Ma, come accennato, se nessuna delle due parti compie alcuna azione, il rinnovo per un altro quadriennio avviene automaticamente con tacita proroga.
Alla fine del 4° anno il 4+4 si rinnova automaticamente per altri 4 anni se nessuno invia disdetta.
Non serve andare allo sportello: basta comunicare la proroga all’Agenzia entro 30 giorni (RLI online o tramite intermediario). Se sei in cedolare secca, riconferma l’opzione; l’imposta di registro non si paga.
Trascorsi 8 anni dalla sottoscrizione del contratto di affitto 4+4, il rapporto locatizio giunge alla sua naturale scadenza. Alla fine dell’ottavo anno si giunge, quindi, al termine del periodo previsto dal contratto iniziale, ma ciò non comporta per forza la cessazione del rapporto locatizio.
A questo punto le parti possono decidere se disdire o rinnovare il contratto a condizioni differenti. Nel caso in cui né il locatore né il locatario esprimano la volontà di concludere l’accordo locatizio o di cambiarne le condizioni, il contratto si rinnova in automatico per altri g4 anni.
In altre parole, una volta trascorsi 8 anni dalla stipula del contratto di affitto, è necessario agire solo qualora si desiderasse terminare l’accordo o cambiarne le condizioni. Se, ancora, nessuna delle due parti compie alcuna azione, il contratto si rinnova in automatico per altrettanti anni.
Il rinnovo del contratto di affitto 4+4 a condizioni differenti deve essere richiesto per tempo. Almeno 6 mesi prima della scadenza degli 8 anni, uno dei due contraenti deve inviare alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC) una formale proposta contenente le nuove condizioni contrattuali che regoleranno il rapporto locatizio.
La controparte ha 60 giorni di tempo per accettare o rifiutare la proposta ed eventualmente proporre a sua volta il rinnovo del contratto a condizioni ancora differenti. In caso di rifiuto della proposta o mancata risposta entro 60 giorni, il contratto di locazione termina alla naturale scadenza prevista.
Per procedere, invece, con il rinnovo del contratto a nuove condizioni, lo stesso deve essere oggetto di registrazione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986, tramite presentazione del modello RLI dell'Agenzia delle Entrate. L’operazione implica il pagamento dell'imposta di registro sulla locazione, il cui versamento è necessario affinché l’accordo locatizio sia valido, dispieghi i suoi effetti, abbia valenza giuridica e acquisti validità dinanzi alla legge.
Al termine dell’ottavo anno di locazione, sia il locatore che il locatario possono decidere di dare disdetta del contratto 4+4 e non rinnovarlo oltre la scadenza, senza dover necessariamente fornire particolari motivazioni.
La comunicazione di disdetta deve avvenire per iscritto con una lettera da inviare alla controparte con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC). Come indicato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13199 del 26 luglio 2012, non occorre che venga utilizzata una specifica formula nella lettera di disdetta. L’importante è che sia chiaro l’intento risolutivo.
In caso di disdetta, il locatario dovrà provvedere a rilasciare l’immobile nella piena disponibilità del locatore entro la data stabilita, libero da persone e da cose di sua proprietà. Nel giorno indicato, il proprietario ritirerà la copia di chiavi fornita al locatario e provvederà alla restituzione della cauzione dopo aver verificato lo stato dei luoghi.
Per approfondire puoi leggere l'articolo sul mancato rinnovo del contratto di locazione 4+4.
La cedolare secca è un regime opzionale per i contratti abitativi che sostituisce IRPEF e addizionali con un’unica imposta. Con l’opzione non si pagano imposta di registro e bollo su registrazione, proroga e risoluzione (resta dovuta l’imposta in caso di cessione del contratto).
Aliquote (4+4 a canone libero)
Chi può optare
Quando e come si sceglie
Effetto ISTAT
Versamenti e dichiarazione
Con il rinnovo tacito e automatico del contratto di locazione si verifica un prolungamento per altri 4 anni dei suoi termini e degli effetti giuridici e fiscali previsti.
La legge non stabilisce un limite sul numero di rinnovi che è possibile fare. La legge determina una durata minima di 4 anni per questa tipologia di accordo locatizio, mentre per quanto riguarda la durata massima non sono previste norme specifiche.
Alla seconda scadenza (8 anni) non c’è un tetto prefissato: il proprietario può proporre un nuovo canone (tipicamente in linea col mercato). L’inquilino ha 60 giorni per accettare; se non si trova un accordo, il contratto cessa alla scadenza. Se invece si prosegue invariato, nessun aumento salvo l’eventuale adeguamento ISTAT previsto dal contratto; con cedolare secca gli aggiornamenti sono esclusi finché l’opzione è attiva. Alla prima scadenza (4 anni) il canone non può essere aumentato unilateralmente.