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Quale Certificato Energetico può Servire Oltre all’APE?

Jessica Maggi
25.06.2024
6 min

In un'epoca in cui la sostenibilità ambientale è al centro delle politiche europee, oltre all'attestato di prestazione energetica (APE), indispensabile in caso di vendita e locazione di un’unità immobiliare, ci sono diversi altri documenti e certificati di cui può essere utile e talvolta necessario disporre. Vediamo, quindi, quale altro certificato energetico può essere richiesto in caso di ristrutturazione, costruzione, ampliamento, demolizione o altri interventi di manutenzione straordinaria.

Quali certificati energetici possono servire oltre all’APE?

La legge numero 90 del 3 agosto 2013 stabilisce che, per essere valido, un contratto di compravendita debba obbligatoriamente contenere una specifica clausola con cui l'acquirente dichiari di aver ricevuto la documentazione che attesta la classe energetica dell'immobile, tra cui, in primis, l’attestato di prestazione energetica (APE), introdotto in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) con il decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013

In questo articolo offriamo un’approfondita panoramica di quelli che sono altri documenti e certificati di cui può essere utile o necessario disporre oltre all’APE, dichiarato obbligatorio sia per la compravendita che per la locazione di immobili.  

1. Attestato di qualificazione energetica (AQE)

Certificato energetico

L'articolo 8 del decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005 stabilisce che, contestualmente alla conclusione dei lavori di costruzione o ristrutturazione di un edificio, il direttore dei lavori debba presentare al comune di competenza l’attestato di qualificazione energetica (AQE), un documento che certifica che durante l’esecuzione dei lavori siano stati rispettati tutti i principi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato.

L’attestato di qualificazione energetica è, quindi, un utile documento che descrive le caratteristiche dell’edificio dal punto di vista energetico.

Quando è necessario presentare l’attestato di qualificazione energetica?

L’articolo 3 del suddetto decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005 indica che l’AQE vada presentato obbligatoriamente in caso di: 

  • edifici di nuova costruzione;
  • ristrutturazione di elementi edilizi in edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri; 
  • demolizione e ricostruzione di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri
  • ampliamenti superiori al 20% della volumetria preesistente; 
  • installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
  • sostituzione di generatori di calore.

L’AQE può essere redatto da un tecnico abilitato coinvolto negli interventi eseguiti sull’immobile a cui si riferisce. L’attestato deve poi essere sottoscritto dal direttore dei lavori, in modo da asseverare come siano state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell’edificio. 

È necessario che vi sia l’esatta corrispondenza tra i dati presenti nell’AQE e quanto definito in fase di progetto nella relazione tecnica ex legge 10, che vedremo nel prossimo paragrafo.

L’AQE va consegnato al comune contestualmente ai documenti di fine lavori. In assenza di questo attestato, la dichiarazione di fine lavori non può essere ritenuta valida. Inoltre, qualora il direttore dei lavori omettesse di presentare l’AQE, sono previste pesanti sanzioni amministrative.

L’AQE può rappresentare un’ottima base per redigere l'APE, poiché propone una classe energetica in cui collocare l’immobile. L’AQE non prevede l’assegnazione di una classe energetica ma semplicemente una proposta.

2. Relazione tecnica ex legge 10 

Nell’ottica del contenimento dei consumi energetici dei fabbricati, un importante documento è rappresentato dalla cosiddetta relazione tecnica ex legge 10, comunemente detta relazione energetica

Si tratta di un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto. Al fine di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento dei consumi energetici indicate dall’articolo 28 della legge numero 10 del 9 gennaio 1991, da cui il nome, il documento deve riportare i dati tecnici e costruttivi dell’edificio nonché degli impianti. Le indicazioni da seguire per redigere la relazione tecnica ex legge 10 sono illustrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, che integra quanto sancito dal suddetto decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005.

Nello specifico, la relazione energetica deve contenere i seguenti dati:

  • caratteristiche, dati tecnici e costruttivi dell’edificio;
  • dati catastali;
  • dati climatici;
  • dati relativi agli impianti;
  • fonti rinnovabili;
  • indicazioni atte a contenere il consumo energetico.

Il professionista che redige il documento deve altresì inserire calcoli, verifiche ed elaborati grafici che dimostrino la rispondenza alle suddette prescrizioni per il contenimento del consumo di energia negli edifici. 

Quando serve la relazione tecnica ex legge 10?

Introdotta oltre 30 anni fa nel nostro Paese, la relazione energetica rappresenta la prima forma di certificato nel settore edilizio con focus sull’impatto ambientale. La produzione della relazione energetica è necessaria in casi simili a quelli che abbiamo visto per l’AQE al punto precedente, tra cui:

  • edifici di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione di primo e secondo livello;
  • demolizioni e ricostruzioni;
  • riqualificazioni energetiche;
  • ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente; 
  • installazione e ristrutturazione di impianti tecnici;
  • sostituzione di generatori di calore.

Progenitrice dell’attestato di certificazione energetica (ACE) e dell’attestato di prestazione energetica (APE), la relazione tecnica ex legge 10 è richiesta ai fini del rilascio dei titoli edilizi e va presentata prima dell’avvio dei lavori. Rientra nel novero di documenti da presentare in comune per beneficiare degli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, come il Superbonus, l’ecobonus per l’efficientamento energetico e il sismabonus per la messa in sicurezza sismica.

3. Segnalazione certificata di agibilità (SCA)

La segnalazione certificata di agibilità (SCA), introdotta in sostituzione del certificato di abitabilità e di agibilità con il decreto legislativo numero 222 del 25 novembre 2016, attesta che un determinato immobile sia conforme alle norme tecniche vigenti in termini di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico

Si tratta di un utile documento che certifica la sicurezza e conformità alla normativa vigente di un immobile appena costruito o ristrutturato e degli impianti tecnici nello stesso installati. La SCA è richiesta in caso di: 

  • costruzione di nuovi edifici;
  • ricostruzione o sopraelevazione di edifici esistenti;
  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • modifica alla struttura originaria di edifici esistenti.

La segnalazione certificata di agibilità viene redatta, previa verifica della sussistenza dei requisiti, da professionisti abilitati, come architetti, geometri e ingegneri.  

4. Certificato di conformità degli impianti

Il certificato di conformità degli impianti è un importante documento che attesta la corretta realizzazione di un impianto tecnico all’interno di un immobile. Nello specifico, il certificato dimostra che un determinato impianto sia stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, di quanto disposto dal decreto numero 37 del 22 gennaio 2008

Tale certificato, redatto e rilasciato dal professionista che si è effettivamente occupato dell'installazione dell'impianto all’interno dell’immobile, è richiesto per tutti i tipi di impianti installati, quali:

  • impianti elettrici;
  • impianti idrico-sanitari;
  • sistemi fotovoltaici;
  • impianti elettronici; 
  • impianti radiotelevisivi;
  • distribuzione di gas;
  • riscaldamento, climatizzazione e condizionamento;
  • protezione antincendio;
  • automazione di porte, cancelli e barriere;
  • impianti di sollevamento, come ascensori, montacarichi e scale mobili;
  • protezione da scariche atmosferiche;
  • canna fumaria.

La finalità del certificato è garantire la sicurezza domestica, scongiurando il rischio di incidenti e disagi di qualsiasi genere.

Tre punti chiave
  • Contestualmente alla conclusione dei lavori di costruzione o ristrutturazione di un edificio, il direttore dei lavori deve presentare al comune di competenza l'attestato di qualificazione energetica (AQE) che certifichi che nell’esecuzione dei lavori siano stati rispettati i principi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato.
  • Nell’ottica del contenimento dei consumi energetici degli edifici, un importante documento è rappresentato dalla relazione tecnica ex legge 10. 
  • Un documento di primaria importanza è il certificato di conformità degli impianti che attesta la corretta realizzazione di un impianto tecnico all’interno di un immobile.

Fonti 

FAQ

Devo ristrutturare un appartamento che vorrei mettere a reddito. È necessario presentare l’AQE a fine lavori?

Per quanto riguarda i tradizionali interventi di ristrutturazione di appartamenti, la legge prevede che si debba presentare l’attestato di qualificazione energetica (AQE) solo in caso di sostituzione degli impianti. 

Devo sostituire gli infissi nella mia abitazione. A fine lavori è necessario presentare l’AQE?

No, in caso di sola sostituzione degli infissi non è necessaria la presentazione dell'attestato di qualificazione energetica (AQE) a fine lavori. 

In caso di compravendita immobiliare serve l’APE, l’AQE o entrambi?

Dal 1° luglio 2009 l’attestato di prestazione energetica (APE) è stato dichiarato obbligatorio per la compravendita di immobili. Prima di tale data per le compravendite immobiliari l’attestato di qualificazione energetica (AQE) sostituiva l’APE.

Jessica Maggi
Copywriter freelance con esperienza ultradecennale sia sul web che sulla carta stampata, con focus specifico nel settore immobiliare, fiscale, tributario e delle costruzioni. Laureata all’Università degli Studi di Milano, scrive sia in italiano che in inglese.
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