In un'epoca in cui la sostenibilità ambientale è al centro delle politiche europee, oltre all'attestato di prestazione energetica (APE), indispensabile in caso di vendita e locazione di un’unità immobiliare, ci sono diversi altri documenti e certificati di cui può essere utile e talvolta necessario disporre. Vediamo, quindi, quale altro certificato energetico può essere richiesto in caso di ristrutturazione, costruzione, ampliamento, demolizione o altri interventi di manutenzione straordinaria.
La legge numero 90 del 3 agosto 2013 stabilisce che, per essere valido, un contratto di compravendita debba obbligatoriamente contenere una specifica clausola con cui l'acquirente dichiari di aver ricevuto la documentazione che attesta la classe energetica dell'immobile, tra cui, in primis, l’attestato di prestazione energetica (APE), introdotto in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) con il decreto legge numero 63 del 4 giugno 2013.
In questo articolo offriamo un’approfondita panoramica di quelli che sono altri documenti e certificati di cui può essere utile o necessario disporre oltre all’APE, dichiarato obbligatorio sia per la compravendita che per la locazione di immobili.
L'articolo 8 del decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005 stabilisce che, contestualmente alla conclusione dei lavori di costruzione o ristrutturazione di un edificio, il direttore dei lavori debba presentare al comune di competenza l’attestato di qualificazione energetica (AQE), un documento che certifica che durante l’esecuzione dei lavori siano stati rispettati tutti i principi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato.
L’attestato di qualificazione energetica è, quindi, un utile documento che descrive le caratteristiche dell’edificio dal punto di vista energetico.
L’articolo 3 del suddetto decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005 indica che l’AQE vada presentato obbligatoriamente in caso di:
L’AQE può essere redatto da un tecnico abilitato coinvolto negli interventi eseguiti sull’immobile a cui si riferisce. L’attestato deve poi essere sottoscritto dal direttore dei lavori, in modo da asseverare come siano state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell’edificio.
È necessario che vi sia l’esatta corrispondenza tra i dati presenti nell’AQE e quanto definito in fase di progetto nella relazione tecnica ex legge 10, che vedremo nel prossimo paragrafo.
L’AQE va consegnato al comune contestualmente ai documenti di fine lavori. In assenza di questo attestato, la dichiarazione di fine lavori non può essere ritenuta valida. Inoltre, qualora il direttore dei lavori omettesse di presentare l’AQE, sono previste pesanti sanzioni amministrative.
L’AQE può rappresentare un’ottima base per redigere l'APE, poiché propone una classe energetica in cui collocare l’immobile. L’AQE non prevede l’assegnazione di una classe energetica ma semplicemente una proposta.
Nell’ottica del contenimento dei consumi energetici dei fabbricati, un importante documento è rappresentato dalla cosiddetta relazione tecnica ex legge 10, comunemente detta relazione energetica.
Si tratta di un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto. Al fine di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento dei consumi energetici indicate dall’articolo 28 della legge numero 10 del 9 gennaio 1991, da cui il nome, il documento deve riportare i dati tecnici e costruttivi dell’edificio nonché degli impianti. Le indicazioni da seguire per redigere la relazione tecnica ex legge 10 sono illustrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, che integra quanto sancito dal suddetto decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005.
Nello specifico, la relazione energetica deve contenere i seguenti dati:
Il professionista che redige il documento deve altresì inserire calcoli, verifiche ed elaborati grafici che dimostrino la rispondenza alle suddette prescrizioni per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
Introdotta oltre 30 anni fa nel nostro Paese, la relazione energetica rappresenta la prima forma di certificato nel settore edilizio con focus sull’impatto ambientale. La produzione della relazione energetica è necessaria in casi simili a quelli che abbiamo visto per l’AQE al punto precedente, tra cui:
Progenitrice dell’attestato di certificazione energetica (ACE) e dell’attestato di prestazione energetica (APE), la relazione tecnica ex legge 10 è richiesta ai fini del rilascio dei titoli edilizi e va presentata prima dell’avvio dei lavori. Rientra nel novero di documenti da presentare in comune per beneficiare degli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, come il Superbonus, l’ecobonus per l’efficientamento energetico e il sismabonus per la messa in sicurezza sismica.
La segnalazione certificata di agibilità (SCA), introdotta in sostituzione del certificato di abitabilità e di agibilità con il decreto legislativo numero 222 del 25 novembre 2016, attesta che un determinato immobile sia conforme alle norme tecniche vigenti in termini di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico.
Si tratta di un utile documento che certifica la sicurezza e conformità alla normativa vigente di un immobile appena costruito o ristrutturato e degli impianti tecnici nello stesso installati. La SCA è richiesta in caso di:
La segnalazione certificata di agibilità viene redatta, previa verifica della sussistenza dei requisiti, da professionisti abilitati, come architetti, geometri e ingegneri.
Il certificato di conformità degli impianti è un importante documento che attesta la corretta realizzazione di un impianto tecnico all’interno di un immobile. Nello specifico, il certificato dimostra che un determinato impianto sia stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, di quanto disposto dal decreto numero 37 del 22 gennaio 2008.
Tale certificato, redatto e rilasciato dal professionista che si è effettivamente occupato dell'installazione dell'impianto all’interno dell’immobile, è richiesto per tutti i tipi di impianti installati, quali:
La finalità del certificato è garantire la sicurezza domestica, scongiurando il rischio di incidenti e disagi di qualsiasi genere.
Per quanto riguarda i tradizionali interventi di ristrutturazione di appartamenti, la legge prevede che si debba presentare l’attestato di qualificazione energetica (AQE) solo in caso di sostituzione degli impianti.
No, in caso di sola sostituzione degli infissi non è necessaria la presentazione dell'attestato di qualificazione energetica (AQE) a fine lavori.
Dal 1° luglio 2009 l’attestato di prestazione energetica (APE) è stato dichiarato obbligatorio per la compravendita di immobili. Prima di tale data per le compravendite immobiliari l’attestato di qualificazione energetica (AQE) sostituiva l’APE.