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La procura generale senza notaio è possibile solo quando l’atto da compiere non richiede una forma particolare. Se, invece, il rappresentante deve compiere atti per cui la legge impone l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, come spesso accade per compravendite immobiliari, donazioni, mutui o altri atti soggetti a trascrizione, serve una procura notarile. La regola principale è quella dell’articolo 1392 del codice civile: la procura deve avere la stessa forma richiesta per l’atto che il rappresentante deve concludere.
Sintesi:

L’ordinamento giuridico italiano prevede che un soggetto che, per qualsiasi motivo, non possa o non intenda compiere determinate attività possa farsi rappresentare da terzi mediante procura. Vediamo più nel dettaglio cos’è e come si fa una procura generale senza notaio, cosa prevede la legge in merito e quando, invece, è necessario che la procura rivesta la forma notarile.
La procura è un istituto disciplinato dall’articolo 1387 del codice civile e seguenti, avente a oggetto la rappresentanza volontaria. Si tratta di un negozio unilaterale con cui chi richiede la procura, detto soggetto rappresentato, conferisce a un soggetto terzo, detto rappresentante, il potere di agire di fronte a terzi in suo nome, porre in essere atti giuridici per suo conto e prendere decisioni i cui effetti saranno poi imputati al rappresentato stesso.
Gli effetti degli atti portati a termine dal rappresentante, come specificato dall’articolo 1388 del codice civile, ricadono direttamente sul rappresentato, esattamente come se li avesse eseguiti in prima persona. Supponiamo, per esempio, che il soggetto rappresentato acquisti un bene a mezzo di un soggetto rappresentante, che fa le sue veci in sede di compravendita. Il bene acquistato risulta essere di proprietà del rappresentato, non del rappresentante comparso in sede di compravendita.
Si ricorre, dunque, alla procura quando il soggetto rappresentato, per qualsiasi motivo, non abbia la possibilità di intervenire direttamente, autorizzando il rappresentante al compimento di atti in suo nome.
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Procura generale senza notaio
A seconda dell’ampiezza dei poteri conferiti dal rappresentato al rappresentante, si può distinguere tra due distinte tipologie di procura, che illustriamo di seguito:
La procura speciale conferisce al rappresentante il potere di agire in nome del rappresentato limitatamente ad alcuni atti o a un solo specifico atto. Ipotizziamo, per esempio, che il rappresentato residente all’estero sia intenzionato a vendere per inutilizzo la sua autovettura rimasta in Italia e desideri che a occuparsene sia il fratello. In questo caso la delega gli è conferita limitatamente a questa specifica operazione.
Con la procura generale il soggetto designato ha, invece, il potere di agire e decidere su una vasta pluralità di atti di ordinaria amministrazione. La procura generica è, pertanto, molto vasta e concede al rappresentante un'ampia autorità per agire a nome del rappresentato, sulla base di una volontà precedentemente espressa.
Il rappresentante ha una certa discrezionalità, ossia può decidere liberamente se compiere o meno un atto in nome e per conto del rappresentato, determinandone anche le clausole. Sia in caso di procura generale che speciale, possono essere posti dei limiti ben precisi ai poteri del rappresentante, vincolandoli solo a determinate decisioni da prendere.
La procura a vendere un immobile è un atto legale che consente di completare una compravendita immobiliare anche in assenza del proprietario, impossibilitato, per qualsiasi motivo, a intervenire direttamente nell’operazione. Con la procura speciale a vendere si conferisce a un soggetto il potere di agire in nome, per conto e nell’interesse di un’altra persona che mette in vendita un bene immobile di sua proprietà.
In genere si ricorre alla procura a vendereun immobile nel caso in cui il proprietario non possa occuparsene personalmente perché molto anziano, infermo o stabilmente residente all’estero. Se il proprietario dell’immobile oggetto di cessione è un cittadino italiano residente all’estero, la procura per la vendita può essere ricevuta dal consolato italiano competente oppure, in alternativa, formalizzata presso un notaio pubblico accreditato nel Paese estero. In quest’ultimo caso, per l’utilizzo in Italia possono essere necessari traduzione, legalizzazione o apostille, a seconda del Paese in cui l’atto è formato
La situazione più diffusa è quella in cui a fungere da rappresentato sia un soggetto anziano che si affida a un familiare o congiunto per l’amministrazione dei beni e altre questioni di natura giuridica. Tuttavia, non occorre necessariamente che ci siano vincoli di parentela tra rappresentato e rappresentante. Qualunque persona dotata di capacità di agire può ricoprire questo ruolo, a prescindere dal rapporto esistente con colui che conferisce la procura.
La procura, come accennato, è uno strumento con cui si attua una forma di rappresentanza in maniera volontaria rispetto a una persona di fiducia, che può essere un familiare, un congiunto o anche un professionista.

La procura in genere non prevede una forma predeterminata. Per semplici operazioni di routine si può trattare di un semplice accordo orale. Per questioni più complesse, invece, ci si attiene a quanto sancito dall’articolo 1392 del codice civile, che stabilisce che la procura debba avere come forma minima quella dell’atto che il soggetto rappresentante andrà a perfezionare in nome e per conto del rappresentato.
Come accennato, la procura non è un contratto ma un negozio unilaterale. Pertanto, laddove necessiti della forma scritta, non è obbligatoriamente richiesta la firma del rappresentante.
Ogniqualvolta la legge stabilisca che l’operazione che si intende portare a termine debba essere eseguita tramite un atto redatto da un pubblico ufficiale o una scrittura privata autenticata ai fini della validità, si rende necessaria la presenza di un notaio. In altre parole, quando la procura è conferita per stipulare un atto destinato alla trascrizione, deve avere una forma idonea allo scopo, di norma atto pubblico o scrittura privata autenticata, perché la trascrizione può essere eseguita solo sulla base dei titoli previsti dall’articolo 2657 del codice civile.
La necessità di una procura in forma notarile, o comunque in forma idonea all’atto da compiere, ricorre soprattutto quando il rappresentante deve stipulare atti per i quali la legge richiede l’atto pubblico, la scrittura privata autenticata o una forma idonea alla trascrizione. È il caso, per esempio, di compravendite immobiliari, donazioni, costituzione di diritti reali immobiliari, mutui ipotecari, fondi patrimoniali e altri atti destinati ai registri immobiliari.
Nelle operazioni di compravendita immobiliare, il rappresentante dovrà prestare consenso a nome del rappresentato alla vendita o all’acquisto dell’immobile oggetto dell’atto.
L’ordinamento giuridico italiano richiede la forma scritta per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, come previsto dall’articolo 1350 del codice civile. Di conseguenza, anche la procura a vendere o acquistare un immobile deve rispettare almeno la forma scritta richiesta per l’atto da concludere. Quando l’atto deve essere stipulato davanti al notaio o trascritto nei registri immobiliari, la procura deve essere redatta in forma idonea, normalmente come atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In questo caso, per fare una procura occorrono i seguenti documenti:
Nel caso specifico della compravendita di immobili, per fare la procura è necessario presentare:
Nell’iter di compravendita, il rappresentante in genere ha il potere di decidere e negoziare il prezzo di vendita, purché sia in linea con il valore di mercato risultante da un’accurata valutazione immobiliare eseguita da un professionista dell’estimo.
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Riportiamo di seguito il modello fac simile con elencazione dei poteri rappresentativi concessi al soggetto rappresentante, da cui trarre spunto su come scrivere una procura generale.
Il sottoscritto ____, residente in ____, nato a ____ il ____ conferisce procura al signor ____ residente in ____, nato a ____ il ____, affinché lo rappresenti in tutte le sue questioni entro i limiti previsti dalla legge.
1. Oggetto della procura
La presente procura include tutti gli affari e gli atti giuridici che il sottoscritto potrebbe effettuare anche di persona, purché ciò sia ammesso dalla legge. La presente procura include, in particolare, la facoltà di:
La presente procura, tuttavia, non include la facoltà di:
2. Diritti e doveri
Il soggetto rappresentato riconosce come vincolanti tutti gli affari e gli atti giuridici effettuati dal soggetto rappresentante in base alla presente procura. Egli è altresì obbligato al rimborso delle spese che ne derivano.
Il procuratore gestisce gli atti secondo scienza e coscienza ed è soggetto all’obbligo di fedeltà e riservatezza.
3. Estinzione della procura
La presente procura generale è revocabile in ogni momento dal rappresentato. La revoca, le modificazioni e l’eventuale estinzione della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
4. Foro competente
Per eventuali controversie derivanti dalla presente procura è competente il foro relativo al domicilio del soggetto rappresentato.
Luogo e data ____
Firma del rappresentato ____
La procura generale è uno strumento molto utile, ma deve essere concessa con estrema attenzione, perché attribuisce al rappresentante un potere ampio di agire in nome e per conto del rappresentato. Il rischio principale è che il procuratore compia atti non pienamente conformi alla volontà o all’interesse del soggetto che ha conferito la procura.
Quando il rappresentante agisce nei limiti dei poteri ricevuti, gli effetti dell’atto ricadono direttamente sul rappresentato. Ciò significa che eventuali obbligazioni, impegni economici, contratti o decisioni assunte dal procuratore possono produrre effetti giuridici e patrimoniali nella sfera del rappresentato, come previsto dall’articolo 1388 del codice civile.
Tra i principali rischi di una procura generale rientrano:
Un altro aspetto da considerare riguarda la revoca. Il rappresentato può revocare la procura, ma la revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, potrebbe non essere opponibile ai terzi che abbiano concluso un contratto ignorando senza colpa l’avvenuta revoca, secondo quanto previsto dall’articolo 1396 del codice civile.
Per ridurre i rischi è consigliabile indicare con precisione i poteri concessi, escludere espressamente gli atti che non si vogliono autorizzare e, nei casi più delicati, valutare una procura speciale anziché una procura generale.
In un altro articolo abbiamo affrontato il tema dei rischi per il procuratore.

La differenza tra procura generale e procura notarile speciale riguarda due aspetti distinti: l’ampiezza dei poteri conferiti e la forma dell’atto.
La procura generale attribuisce al rappresentante un potere ampio, normalmente riferito a una pluralità di attività e affari del rappresentato. Può essere utilizzata, per esempio, per gestire pratiche amministrative, rapporti con uffici pubblici o privati, pagamenti, comunicazioni e altri atti di ordinaria amministrazione, sempre nei limiti previsti dalla legge e dal contenuto della procura.
La procura notarile speciale, invece, è predisposta per uno o più atti determinati. È il caso, per esempio, della procura a vendere un immobile, acquistare una casa, accettare una donazione, stipulare un mutuo o compiere un’operazione specifica davanti al notaio. In questo caso il rappresentante non ha un potere generale, ma può agire solo per l’atto indicato nella procura.
La procura notarile speciale è richiesta quando l’atto da compiere necessita della forma notarile o di una scrittura privata autenticata. La regola è stabilita dall’articolo 1392 del codice civile: la procura deve rispettare la forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere.
In sintesi, la procura generale è più ampia ma anche più rischiosa, mentre la procura speciale notarile è più circoscritta e adatta quando bisogna compiere uno specifico atto giuridico, soprattutto in ambito immobiliare o patrimoniale.
Il costo di una procura notarile non è fisso, perché dipende dal tipo di procura, dalla complessità dell’atto, dall’onorario del notaio, dalle imposte e dagli eventuali diritti accessori.
In linea generale, una procura speciale notarile ha un costo più contenuto rispetto a una procura generale, perché riguarda un singolo atto o una specifica operazione. Per una procura speciale, come una procura a vendere un immobile, il costo può collocarsi indicativamente tra 100 e 300 euro, ma può aumentare nei casi più complessi o in base allo studio notarile incaricato. Alcune stime aggiornate indicano per le procure speciali fasce orientative anche tra 150 e 400 euro, considerando onorario, bollo, diritti e imposte eventualmente dovute.
La procura generale, invece, può avere un costo più elevato, perché è un atto più ampio e articolato e può comportare imposte e adempimenti ulteriori. Alcuni studi notarili indicano costi sensibilmente superiori per la procura generale rispetto alla procura speciale, proprio per la maggiore ampiezza dell’atto e per il regime fiscale applicabile.
Prima di procedere è sempre opportuno chiedere un preventivo al notaio, specificando il tipo di procura richiesta, l’atto da compiere e l’eventuale urgenza.
In un altro articolo, abbiamo chiarito a chi spettano i soldi nella procura speciale a vendere un immobile.
La procura generale per anziani può essere fatta senza notaio solo nei casi in cui gli atti da compiere non richiedano una forma specifica. Per esempio, se la procura serve per semplici attività quotidiane, rapporti informali, ritiro di documenti o operazioni che non richiedono un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, può essere sufficiente una scrittura privata o, in alcuni casi, una delega semplice.
Il discorso cambia quando la persona anziana deve farsi rappresentare per atti più rilevanti, come vendere o acquistare un immobile, accettare o fare una donazione, stipulare un mutuo, costituire diritti reali o compiere altri atti per cui la legge richiede una determinata forma. In questi casi la procura deve rispettare la stessa forma dell’atto da compiere e, quindi, può essere necessario rivolgersi al notaio.
È importante anche verificare che la persona anziana sia pienamente capace di intendere e di volere al momento del conferimento della procura. Se, invece, la persona non è più in grado di gestire autonomamente i propri interessi, la procura potrebbe non essere lo strumento più adatto e potrebbe essere necessario valutare istituti diversi, come l’amministrazione di sostegno, secondo le indicazioni di un professionista.
Per prudenza, quando la procura riguarda patrimonio, immobili, conti correnti o decisioni economiche rilevanti, è preferibile ricorrere a una procura notarile ben delimitata, anche per ridurre il rischio di contestazioni future.
Con l’espressione “procura per firma” si intende, in modo generico, l’autorizzazione conferita a un soggetto affinché possa firmare un documento o un atto in nome e per conto di un’altra persona.
Non si tratta di una categoria autonoma sempre disciplinata con questo nome, ma di una formula usata nella pratica per indicare una procura o una delega finalizzata alla sottoscrizione di determinati documenti. Può riguardare, per esempio, la firma di moduli, contratti, pratiche amministrative, atti bancari o documenti collegati a una specifica operazione.
Anche in questo caso vale la regola generale: la forma della procura dipende dal tipo di documento che il rappresentante deve firmare. Se il documento può essere sottoscritto con una semplice delega, non serve il notaio. Se invece la firma riguarda un atto per cui la legge richiede forma notarile, atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche la procura dovrà rispettare quella forma.
Per evitare dubbi, è consigliabile indicare nella procura per firma:
Sì, non è consentito perfezionare un testamento a mezzo di procura, poiché si tratta di un cosiddetto atto personalissimo.
La procura generale può essere revocata dal rappresentato. Per evitare problemi con i terzi, la revoca deve essere portata a loro conoscenza con mezzi idonei; in mancanza, potrebbe non essere opponibile ai terzi che abbiano contrattato ignorando la revoca senza colpa. Se la procura è stata conferita con atto notarile, è opportuno rivolgersi al notaio anche per predisporre correttamente la revoca.
Laddove per l’operazione che si intende portare a termine la legge non richieda un atto pubblico redatto dal notaio, la procura può consistere in un semplice accordo orale o una scrittura privata, che non prevede alcun costo.
Il costo per fare una delega da un notaio varia indicativamente tra 100 e 300 euro, a seconda della complessità dell'atto e delle tariffe applicate dal pubblico ufficiale.
Nel linguaggio comune i termini delega e procura sono spesso usati come sinonimi, ma non coincidono sempre. La procura è l’atto con cui una persona conferisce a un’altra il potere di rappresentarla, cioè di compiere atti in suo nome e per suo conto. La delega, invece, è un termine più generico e può indicare anche una semplice autorizzazione a svolgere un’attività materiale o amministrativa, senza necessariamente attribuire un vero potere di rappresentanza negoziale.
La procura speciale, che conferisce al rappresentante il potere di agire in rappresentanza del rappresentato per l’esecuzione di un atto specifico, e la procura generale, che consente al soggetto rappresentante di agire e decidere su una vasta pluralità di atti di ordinaria amministrazione.
La procura notarile, o comunque una procura in forma idonea all’atto da compiere, è necessaria quando il rappresentante deve stipulare atti che richiedono l’atto pubblico, la scrittura privata autenticata o una forma idonea alla trascrizione o iscrizione nei registri pubblici. È il caso, per esempio, di compravendite immobiliari, donazioni immobiliari, costituzione di diritti reali, mutui ipotecari e altri atti immobiliari o patrimoniali che richiedono l’intervento del notaio.