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Le spese notarili si recuperano solo in parte, tramite la detrazione IRPEF del 19% nel modello 730, ma esclusivamente per la quota collegata al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, e non per l’intero rogito di compravendita.
Sintesi

Uno degli interrogativi più frequenti riguarda la possibilità per i contribuenti di scaricare nella dichiarazione dei redditi l’onorario del notaio dinanzi a cui viene sottoscritto il contratto di compravendita relativo alla prima casa. Facciamo, quindi, chiarezza sulla possibilità di avvalersi della detrazione delle spese notarili per l’acquisto della prima casa.
Dal punto di vista pratico, per recuperare le spese notarili sostenute per l’acquisto della prima casa occorre verificare anzitutto che si tratti di costi riferiti al mutuo ipotecario e non al rogito di compravendita. In dichiarazione, infatti, sono detraibili solo gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, tra cui rientra anche la quota della parcella notarile riferita alla stipula del mutuo.
In concreto, il contribuente deve prendere la fattura del notaio e distinguere la parte riferita all’atto di mutuo da quella relativa all’atto di compravendita, perché solo la prima può essere portata in detrazione. A questa voce si possono sommare, se presenti, anche gli altri oneri accessori detraibili, come per esempio le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva sul mutuo e le somme anticipate dal notaio per gli adempimenti ipotecari.
Una volta individuato l’importo corretto, la spesa va indicata nel modello 730, nel Quadro E, rigo E7, dedicato agli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. In questo rigo non va inserita solo la parcella notarile detraibile, ma l’importo complessivo formato da interessi passivi e oneri accessori ammessi al beneficio fiscale, nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge.
Per evitare contestazioni in caso di controllo, è importante conservare la documentazione: fattura del notaio, prova del pagamento con mezzo tracciabile, contratto di mutuo e atto di acquisto dell’immobile. Questi documenti servono a dimostrare sia l’effettivo sostenimento della spesa sia il collegamento tra il mutuo e l’acquisto dell’abitazione principale.
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Nella dichiarazione dei redditi il contribuente può indicare una serie di spese che ha sostenuto e ottenere rimborsi e sconti fiscali. Tra tali spese figurano anche quelle relative all’acquisto di beni immobili.
Nel modello 730 è possibile portare in detrazione solo la quota della parcella del notaio riferita alla stipula del mutuo ipotecario. Tuttavia, è possibile detrarre solo le spese sostenute per la stipula del finanziamento ipotecario. In altre parole, le spese che danno diritto alla detrazione riguardano solo quelle relative all’ottenimento del mutuo e non quelle riguardanti l’atto di compravendita.
Le spese detraibili rientrano tra gli oneri accessori relativi alla stipula del mutuo necessario per l’acquisto della prima casa. Nella voce oneri accessori rientrano, quindi, le spese sostenute per l’accensione del mutuo, normativamente descritto dall’articolo 1813 del codice civile.
Nello specifico, sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% i seguenti importi:
Quindi, le spese notarili sostenute per l’acquisto della prima casa possono essere portate in detrazione con il modello 730. Non è, però, possibile detrarre l'intera parcella, ma solo la quota corrisposta per l'atto relativo al mutuo. Se non viene stipulato un contratto di mutuo, non si ha diritto di usufruire di alcuna detrazione.
Detrazione spese notarili acquisto prima casa
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, gli oneri accessori detraibili comprendono:
Gli oneri accessori comprendono anche l’importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per i mutui contratti in valuta estera.

La detrazione IRPEF del 19% per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione del mutuo si applica su un importo massimo complessivo di 4.000 euro annui. La detrazione massima teorica è quindi pari a 760 euro.
Questa agevolazione non dipende dal fatto che l’immobile sia la ‘prima casa’ in senso colloquiale, ma dal fatto che il mutuo sia stato contratto per acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 15 del TUIR. In particolare, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
L’acquirente non deve altresì essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre abitazioni già acquistate in precedenza sul territorio nazionale.
Ricapitolando, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile portare in detrazione i seguenti importi:
Non è, quindi, possibile detrarre l’intera parcella del notaio, ma solo la quota corrisposta per l’atto relativo al mutuo.
| Voce di spesa | Detraibile? | Note |
|---|---|---|
| Onorario del notaio per l’atto di mutuo | Sì | Rientra tra gli oneri accessori del mutuo ipotecario per acquisto dell’abitazione principale (Agenzia Entrate) |
| Spese di istruttoria del mutuo | Sì | Detraibili insieme agli interessi passivi e agli altri oneri accessori (Agenzia Entrate) |
| Imposta sostitutiva sul mutuo | Sì | Compresa tra gli oneri accessori detraibili (Agenzia Entrate) |
| Imposta di iscrizione o cancellazione ipoteca | Sì | Se sostenuta dal notaio per conto del contribuente (Agenzia Entrate) |
| Commissioni di intermediazione bancaria | Sì | Detraibili se collegate al mutuo agevolato (Agenzia Entrate) |
| Penalità per estinzione anticipata del mutuo | Sì | Indicata tra gli oneri accessori detraibili dall’Agenzia delle Entrate (Agenzia Entrate) |
| Parcella del notaio per l’atto di compravendita | No | Non è detraibile, perché la detrazione riguarda il mutuo e non il rogito di acquisto (Agenzia Entrate) |
| Assicurazione sull’immobile | No | Anche se richiesta dalla banca, non rientra tra gli oneri detraibili del mutuo (Agenzia Entrate) |
Non possono essere scaricati i seguenti importi:
L'Agenzia delle Entrate ha altresì stabilito che non possano essere detratti al 19% gli interessi pagati per prefinanziamenti ottenuti per finanziare il mutuo stesso e spese legate a contratti di finanziamento diversi dal mutuo, come per esempio crediti bancari o cessioni dello stipendio.
No, in linea generale le spese notarili non sono detraibili se il mutuo è contratto per acquistare una seconda casa. La detrazione del 19% prevista dall’articolo 15 del TUIR riguarda infatti gli interessi passivi e gli oneri accessori dei mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, entro il limite complessivo di 4.000 euro annui. Di conseguenza, se l’immobile acquistato non viene adibito ad abitazione principale, non spetta nemmeno la detrazione della quota di parcella notarile riferita all’atto di mutuo.
Occorre però fare attenzione a un aspetto: non conta tanto che l’immobile sia definito colloquialmente “seconda casa”, ma che non abbia i requisiti dell’abitazione principale ai fini della detrazione fiscale. Se, per esempio, l’immobile acquistato viene poi adibito ad abitazione principale nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, la detrazione può spettare; in caso contrario, no.
Per poter scaricare le spese notarili nel modello 730, gli importi sostenuti devono essere indicati nel Quadro E, Sezione I, al rigo E7 denominato "Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale".
Si precisa che il succitato limite di 4000 euro si applica a tutti gli importi da indicare nel Quadro E, Sezione I, rigo E7, non solo alle spese notarili.
Come per tutte le spese che si vogliono portare in detrazione, anche in questo caso deve essere assicurata la tracciabilità delle spese sostenute. Pertanto, per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19% occorre che il contribuente conservi per almeno 5 anni:
La legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 30 dicembre 2019, stabilì l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento tracciabili per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19% tramite il modello 730, ossia bonifico bancario, carta di credito, bancomat, assegno circolare e assegno bancario con clausola di non trasferibilità.
Le spese notarili possono essere portate in detrazione nel modello 730 solo in parte. In particolare, l’Agenzia delle Entrate consente di detrarre il 19% della quota di spese notarili legata alla stipula del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, entro il limite complessivo annuo di 4.000 euro insieme agli interessi passivi e agli altri oneri accessori detraibili.
Per scaricare le spese del notaio è necessario conservare la fattura emessa dallo stesso e la prova di pagamento e indicare le spese sostenute per il mutuo nella sezione "Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale" del modello 730.
Per recuperare le spese notarili relative al mutuo per l'acquisto della prima casa è necessario indicare le spese sostenute nell’apposita sezione del modello 730 e conservare la documentazione dimostrativa degli importi versati per almeno 5 anni per eventuali controlli.