Ecco un utile vademecum con cui spieghiamo con parole semplici come funziona la tassa rifiuti, da chi è dovuta, come si effettua il calcolo e quali sono le scadenze annuali.
Introdotta dalla legge numero 147 del 27 dicembre 2013, la tassa sui rifiuti (TARI) è un’imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché allo spazzamento e al lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche.
Si tratta, in sostanza, del corrispettivo che il comune richiede annualmente a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio di competenza. Nelle delibere comunali vengono determinate le tariffe previste, come vedremo nei prossimi paragrafi, per le utenze domestiche e non domestiche, nonché gli eventuali esoneri dalla contribuzione e le agevolazioni riservate a chi si trova in condizioni di disagio economico.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la TARI ha sostituito i preesistenti tributi dovuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ossia la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), la TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) e la TIA (tariffa di igiene ambientale).
La TARI è direttamente collegata alla produzione dei rifiuti. La sua finalità è sostenere economicamente il servizio territoriale che garantisce la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il riciclo e il recupero dei rifiuti solidi urbani.
L’imposta viene applicata ai beni immobili in cui, materialmente, vengono prodotti rifiuti. Si può trattare di unità abitative, sia di proprietà che concesse in locazione, o di strutture in cui a produrre rifiuti siano determinate attività o aziende.
In sostanza, il comune propone una tariffa in base alla quantità di rifiuti prodotti. Tale importo dipende essenzialmente dalla superficie dell’immobile in questione.
Secondo quanto indicato al comma 641 dell’articolo 1 della suddetta legge numero 147 del 27 dicembre 2013, è tenuto al versamento della TARI chiunque sia in possesso o detenga a qualsiasi titolo beni immobili suscettibili di produzione di rifiuti.
Può trattarsi, quindi, non solo di immobili a destinazione abitativa ma anche di:
L’imposta si paga anche sulle pertinenze, la cui superficie si somma a quella dell’immobile in questione.
Il pagamento della tassa sui rifiuti è dovuto a chi risulti essere titolare di diritti annessi a:
Il tributo deve essere versato dal soggetto utilizzatore. In altre parole, la TARI è a carico di chi effettivamente alloggia nell’unità immobiliare in questione e, materialmente, produce rifiuti. Pertanto, se l’immobile è concesso in locazione, a pagare la tassa relativa al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani è il locatario.
Non sono tenuti al versamento della tassa sui rifiuti i soggetti titolari di:
In sostanza, sono escluse dalla contribuzione le aree oggettivamente inutilizzabili e che, non generando rifiuti urbani o assimilati, non sono comprese nel servizio pubblico di nettezza urbana.
La tassa sui rifiuti non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche svolte. Occorre presentare una dichiarazione compilando l’apposito modulo fornito dal comune competente.
Il proprietario o il locatario di immobili, locali e aree scoperte destinati a qualsiasi uso che possano produrre rifiuti devono indicare nel modulo la data di inizio del possesso o detenzione del bene e indicare i dati dello stesso, tra cui:
Il dichiarante deve allegare al modulo una copia del codice fiscale e la planimetria dell’immobile indicato.
La dichiarazione, corredata dalla documentazione richiesta, può essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del comune o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata (PEC).
Il singolo cittadino non è tenuto a provvedere personalmente al calcolo della tassa rifiuti. Il comune competente calcola l’importo della stessa in base ai dati forniti nella dichiarazione e provvede a inviare a domicilio gli avvisi di pagamento, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 27 aprile 1999.
Le tariffe si dividono in due macrocategorie:
Le tariffe dipendono dal costo del servizio reso e sono composte da due parti:
Inoltre, secondo quanto indicato dall’articolo 19 del decreto legislativo numero 504 del 30 dicembre 1992, alla tassa sui rifiuti è altresì applicata l’addizionale provinciale, nella misura del 5% dell’imposta.
Gli elementi utili per il calcolo della TARI sono:
Si considera assoggettabile all’imposta la superficie calpestabile di ogni unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto urbano, suscettibile di produrre rifiuti. La TARI è, quindi, direttamente proporzionale alla superficie dell’immobile, ossia ai metri quadri netti interni alle murature, indicata nella visura catastale, un utile documento reperibile presso l’Agenzia delle Entrate.
La superficie calpestabile rappresenta, quindi, la base di calcolo della tassa sui rifiuti. Ebbene, si moltiplica la superficie calpestabile per la quota fissa e si aggiunge la quota variabile, che dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal numero di componenti che effettivamente occupano l’immobile. Dopodiché, si aggiunge il 5% corrispondente al succitato tributo provinciale.
Anche per quanto riguarda le utenze non domestiche, si moltiplica la superficie calpestabile per la quota fissa della categoria merceologica a cui appartiene l’immobile in questione in base alla classificazione stabilita dal sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 27 aprile 1999.
Al risultato ottenuto si aggiunge il prodotto tra la quota variabile della categoria e la superficie dei locali e si aggiunge, anche in questo caso, il 5% del tributo provinciale previsto dal suddetto decreto legislativo numero 504 del 30 dicembre 1992.
La tassa sui rifiuti viene pagata annualmente secondo le scadenze fissate dai singoli comuni. In linea generale, è previsto il pagamento rateale dell’imposta, con:
Le modalità di pagamento cambiano a seconda della regione. In genere è possibile provvedere al pagamento dell’imposta con bollettino postale, MAV e modello F24, inserendo il codice tributo 3944 nella sezione relativa ai tributi locali.
In caso di affitto transitorio di durata inferiore a 6 mesi, l’obbligo di pagamento della TARI resta in capo al proprietario dell’immobile e non all’utilizzatore.
La TARI non ha un importo fisso uguale per tutti. Non essendo ancora stato messo a punto un sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti, di norma l’importo da corrispondere tende a crescere tanto più ampia risulti essere la superficie dell’immobile oggetto di tassazione e tanto più numeroso risulti essere il nucleo familiare.
I modelli F24 possono essere pagati online sul sito della propria banca o direttamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane.