Un tributo obbligatorio per una lunga serie di operazioni sugli immobili è l’imposta ipotecaria, che, in sostanza, si applica ogniqualvolta un bene subisca una qualsiasi variazione. Di cosa si tratta nello specifico? Quando è dovuta? A quanto ammonta? Approfondiamo insieme.
L'imposta ipotecaria è un tributo indiretto che deve essere versato per rendere opponibili a terzi gli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o agiscono su un diritto reale gravante sugli stessi, come, per esempio, il diritto di abitazione, uso e usufrutto.
Ogni atto di compravendita immobiliare, donazione, successione, costituzione di diritti o iscrizione di ipoteche o vincoli su un bene immobile è soggetto all’applicazione di tale tributo.
L’imposta ipotecaria è compiutamente regolamentata dal decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990, che prende il nome di “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta ipotecaria e catastale”.
Il pagamento dell’imposta ipotecaria è richiesto per eseguire le seguenti operazioni presso la Conservatoria dei registri immobiliari, propriamente dette formalità.
L'imposta ipotecaria si applica per l’iscrizione presso i registri immobiliari per la costituzione di un’ipoteca. L'iscrizione è la formalità necessaria per rendere valido a livello giuridico il vincolo ipotecario con l’istituto di credito in caso di sottoscrizione di un mutuo ipotecario.
Si paga l’imposta ipotecaria per la trascrizione nei registri immobiliari di atti di trasferimento di proprietà immobiliare o di istituzione, modifica o estinzione di diritti reali su beni immobili.
La trascrizione è la formalità con cui si rendono pubblici i contratti che riguardano il trasferimento della proprietà di un bene immobile o la costituzione, modifica o trasferimento di altro diritto reale immobiliare.
Anche in caso di annotazione sui pubblici registri immobiliari, ossia di modifica di trascrizioni e iscrizioni eseguite in precedenza, si paga la tassa ipotecaria. L’annotazione è l’operazione con cui vengono indicati gli sviluppi di una vicenda resa precedentemente pubblica attraverso la trascrizione.
La cancellazione dai pubblici registri immobiliari, con cui si eliminano, in modo totale o parziale, gli effetti di precedenti trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, è soggetta all’applicazione dell’imposta ipotecaria.
Il versamento della tassa ipotecaria è richiesto anche in caso di rinnovazione, un’operazione che determina la proroga del termine di un'ipoteca prima della sua scadenza, mantenendo inalterato il grado.
Le formalità per cui è dovuta l'imposta ipotecaria vengono, quindi, operate quando si costituiscono diritti reali di godimento o ipoteche nonché in seguito a cessioni immobiliari, donazioni e successioni.
Non sono soggette al versamento della tassa ipotecaria le formalità eseguite nell'interesse dello Stato e relative a trasferimenti per successione e donazione a favore di regioni, province, comuni, enti pubblici e territoriali, Onlus e associazioni con finalità di pubblica utilità.
Il decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013 stabilisce degli importi fissi per il pagamento dell’imposta ipotecaria, che indichiamo di seguito:
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, non sono soggette a IVA le più comuni operazioni immobiliari, come la compravendita di immobili tra privati. L’imposta è pari a 200 euro in caso di acquisto di un’abitazione da società di costruzione.
Per le operazioni assoggettate a imposta di registro proporzionale, l'imposta ipotecaria è di 50 euro in via forfettaria. In caso di donazione o successione l’imposta ipotecaria è in genere di 200 euro. Per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.
L'imposta ipotecaria si applica in misura fissa o proporzionale con aliquote pari a 0,5%, 1%, 2% o 3% del valore dell’immobile determinato in base alla rendita catastale, a seconda degli atti posti in essere, indicati nel summenzionato decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.
Per le iscrizioni ipotecarie afferenti ai mutui, l'imposta è del 2% dell'importo del credito erogato, comprensivo di interessi e oneri bancari. Se il mutuo è concesso da una banca e ha una durata di almeno 18 mesi, l'imposta si applica con aliquota agevolata dello 0,25%.
È del 3% la tassa ipotecaria per le cessioni di fabbricati strumentali soggetti a IVA, come indicato nel decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006. È, invece, dell’1% l'imposta ipotecaria per le rinnovazioni ipotecarie. È del 0,50% l'imposta ipotecaria per le cancellazioni ipotecarie.
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 308 del 18 agosto 2000, le imposte dovute in misura proporzionale devono essere arrotondate all'unità di euro.
La base imponibile dell'imposta ipotecaria varia a seconda della tipologia di atto a cui si applica. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata per il conteggio dell'imposta di registro e delle imposte sulle successioni immobiliari e donazioni.
L’imposta ipotecaria può essere versata con:
Il tributo può anche essere pagato direttamente al momento della registrazione degli atti, come, per esempio, l’atto di vendita o di mutuo. In questo caso è compreso nella parcella del notaio.
Sì, l’imposta ipotecaria è un tributo che colpisce il trasferimento degli immobili sia a titolo oneroso che gratuito.
No, entrambe sono disciplinate dal decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990 ma, a differenza dell’imposta ipotecaria, quella catastale si applica se si rende necessaria una voltura catastale, quindi in caso di cessioni, successioni e ipoteche.
Quando vi sono più soggetti coinvolti nella richiesta di formalità presso i registri immobiliari, l’imposta ipotecaria deve essere ripartita in modo eguale tra le parti.