La distinzione tra beni mobili e immobili, benché possa sembrare intuitiva, sottende in realtà una serie di differenze che vanno oltre la materialità degli oggetti in questione. Esserne a conoscenza è essenziale non solo per operare nel settore immobiliare ma anche semplicemente per gestire con consapevolezza le proprietà di cui si dispone. Analizziamo, quindi, il quadro normativo di riferimento per scoprire i beni mobili cosa sono, in cosa si differenziano dagli immobili e quali sono le loro caratteristiche distintive.
I beni mobili e immobili sono disciplinati dall’articolo 812 del codice civile italiano, che recita testualmente:
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.
Si definiscono, quindi, mobili i beni non ricompresi nel novero di quelli immobili. Si tratta, in sostanza, di beni non permanentemente incorporati al suolo e che, pertanto, possono essere spostati da un luogo all'altro senza alterarne l'essenza e senza comprometterne l'integrità, a differenza degli immobili, che non possono essere mossi dal luogo in cui sorgono.
Si distinguono varie tipologie di beni mobili. La prima, più importante distinzione avviene tra:
Una seconda distinzione è quella tra:
I beni inconsumabili possono essere utilizzati a lungo senza che si esauriscano rapidamente. Si pensi, per esempio, ad automobili, motociclette, elettrodomestici e strumenti musicali.
Si individuano anche i cosiddetti beni strumentali, come per esempio i tessuti e la farina, che servono per produrne altri.
Una prima differenza tra beni mobili e immobili appare evidente già dalla loro definizione. Come accennato, i beni mobili, non permanentemente incorporati al suolo, possono essere spostati senza alterarne l'essenza e senza comprometterne l'integrità, a differenza dei beni immobili, che non possono essere facilmente spostati dal sito in cui sorgono.
I beni immobili e mobili seguono distinti regimi giuridici relativamente al trasferimento dei diritti che li riguardano. Cambiano sostanzialmente le modalità di trasferimento dei beni, nonché i meccanismi di pubblicità dichiarativa. Approfondiamo insieme.
Eseguire il passaggio di proprietà di un bene immobile, come un appartamento, un terreno o un capannone industriale, richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità dell’atto, come indicato dall’articolo 1350 del codice civile. Vendere un immobile sulla base di un mero accordo verbale, quindi, non è consentito.
Inoltre, al fine di rendere opponibili a terzi gli atti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, il passaggio di proprietà è sottoposto a una specifica forma di pubblicità dichiarativa, che consiste nella trascrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio nei pubblici registri immobiliari presso la Conservatoria competente.
Nulla di tutto ciò è necessario per la maggior parte dei beni mobili. Affinché avvenga il passaggio di proprietà di un bene mobile, come per esempio un televisore, un libro o una stufa a pellet, è sufficiente la consegna all'acquirente e il possesso da parte dello stesso. La semplice consegna del bene consente di trasferire la proprietà su di esso.
Tuttavia, come accennato, vi è una particolare categoria di beni, comprendente per esempio autoveicoli e motocicli, che viene sottoposta al medesimo regime di trascrizione tipico degli immobili. Si tratta, come abbiamo visto, dei beni mobili registrati, soggetti all'iscrizione in pubblici registri. Quando vengono acquistati, occorre adempiere a specifiche formalità per consentire in ogni momento l'identificazione del rispettivo proprietario.
Un'altra sostanziale differenza che intercorre tra i beni mobili e immobili è rappresentata dalla modalità con cui possono fungere da garanzia patrimoniale per i creditori. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere soggetti a ipoteca.
Per altre tipologie di beni, invece, la garanzia tipicamente utilizzata è il pegno, che consiste nella consegna del bene al creditore a garanzia del credito.
Un’altra differenza riguarda la possibilità per i beni mobili di non appartenere, di fatto, a nessuno. Questo non è possibile per i beni immobili che, qualora privi di un legittimo proprietario, diventano automaticamente di proprietà dello Stato, come previsto dall’articolo 827 del codice civile.
La categoria dei beni mobili comprende, a titolo esemplificativo:
Anche il denaro, rappresentato da mezzi di pagamento come monete, banconote e depositi bancari, è considerato un bene mobile per la sua natura fungibile e facilmente trasferibile. Appartiene a questa categoria anche l’energia elettrica.
In caso di inadempienza del debitore, i beni mobili sono aggredibili dal creditore, che è legittimato a procedere al recupero forzoso del proprio credito attraverso il pignoramento degli stessi.
Il pignoramento è l’atto che dà il via al procedimento di espropriazione mobiliare, eseguito dall'ufficiale giudiziario. In fase di ispezione, vengono individuati i beni pignorabili e redatto il verbale di pignoramento mobiliare.
L’articolo 514 del codice di procedura civile dichiara impignorabili i beni di prima necessità ed essenziali per lo svolgimento dell'attività professionale del debitore.
Una volta sottoposti al vincolo del pignoramento mobiliare, disciplinato dall’articolo 513 del codice civile e successivi, i beni mobili possono essere venduti all’asta qualora l'inadempimento del debitore perdurasse.
In altre parole, dopo essere stati pignorati, i beni vengono messi in vendita all’asta affinché, con il ricavato, si ottengano le somme necessarie a soddisfare il diritto del creditore.
Le case sono considerate beni immobili, poiché si tratta di strutture permanentemente fissate al suolo e non amovibili senza comprometterne l’integrità e senza causare danni significativi.
Giuridicamente parlando, gli autoveicoli sono considerati beni mobili.
I beni mobili non registrati sono quelli che per il trasferimento non richiedono la forma scritta né la trascrizione in pubblici registri, come per esempio elementi d'arredo, elettrodomestici, gioielli, indumenti, utensili, libri, giornali, riviste e giocattoli. Tali beni possono essere trasferiti e venduti con minori formalità rispetto ai beni mobili registrati e ai beni immobili, per i quali invece sono necessari atti formali di trasferimento della proprietà.