In particolari casi previsti dalla legge la pubblica amministrazione è legittimata a entrare in possesso della proprietà di un soggetto privato, indipendentemente dalla volontà di questi. Il procedimento con cui ciò può avvenire è detto espropriazione per pubblica utilità e il decreto di esproprio ne costituisce l’atto conclusivo. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Il decreto di esproprio è un provvedimento disposto per consentire all’autorità pubblica di entrare in possesso di un bene immobile, solitamente un terreno, appartenente a un soggetto privato al fine di realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, provvedendo a indennizzare adeguatamente il proprietario per la perdita subita.
Il decreto di esproprio rappresenta l’atto conclusivo della procedura di espropriazione per pubblica utilità e determina il trasferimento del diritto di proprietà in favore dell’autorità espropriante. L’emissione del decreto di esproprio comporta, quindi, l’estinzione dei diritti gravanti sul bene espropriato, come specificato nel primo comma dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell’8 giugno 2001.
Benché l’articolo 42 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosca il diritto di proprietà come un diritto fondamentale, in casi eccezionali la pubblica amministrazione può acquisire la proprietà di un bene immobile a prescindere dalla volontà del suo proprietario.
Per motivi di pubblico interesse generale lo Stato è, quindi, legittimato a trasferire la proprietà di un bene appartenente a un privato alla propria sfera giuridica. Un interesse privato può essere sacrificato in virtù di un interesse pubblico più rilevante e meritevole di maggior tutela. Tale operazione, compiutamente disciplinata dall’articolo 834 del codice civile, prende il nome di espropriazione per pubblica utilità.
Con l’espropriazione per pubblica utilità il diritto di proprietà viene tramutato in un credito nei confronti dello Stato. Il sacrificio subito dal soggetto espropriato viene debitamente ricompensato con un’indennità di esproprio.
L’espropriazione per pubblica utilità è ammessa solo ed esclusivamente a condizione che:
Il decreto di esproprio, come accennato, viene emesso al termine della procedura di espropriazione per pubblica utilità.
L’autorità pubblica è legittimata a emanare un decreto di esproprio qualora dovesse realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità in un sito specifico e sia disposta a indennizzare il soggetto espropriato per la perdita subita. Si pensi, per esempio, alla realizzazione di opere di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a cui viene attribuita la pubblica utilità e, di conseguenza, la possibilità di adire alla procedura espropriativa.
Quando una pubblica amministrazione emana un decreto di esproprio è tenuta a indicare l’indennità che intende corrispondere al proprietario del bene immobile a titolo di risarcimento per la perdita della sua proprietà. L’offerta deve essere inviata allo stesso entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di pubblica utilità.
Il proprietario ha 60 giorni di tempo per valutare l’offerta. Se accetta, entro 40 giorni dovrà firmare una dichiarazione per la cessione volontaria del bene. Contestualmente alla firma gli viene corrisposto un acconto pari all’80% della somma pattuita.
Qualora, invece, il proprietario non fosse d’accordo con la valutazione del bene, può richiedere che un perito tecnico nominato dal tribunale, dall’amministrazione pubblica o da egli stesso effettui un sopralluogo ed esegua un’accurata perizia immobiliare finalizzata a stabilire il valore della proprietà da espropriare.
Una volta trovato un accordo, si può procedere con l’operazione.
Prima che venisse emanato il sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell’8 giugno 2001, la procedura di esproprio era regolamentata da una pluralità di norme. Ora la sua disciplina è interamente contenuta nell’apposito Testo Unico Espropri, emanato con detto decreto, per regolare organicamente l’istituto giuridico dell’espropriazione per pubblica utilità, che si applica a tutte le tipologie di espropriazioni.
La procedura prevede varie fasi, indicate nell’articolo 8 del T.U.E., che illustriamo di seguito.
Il primo step è la stesura di un piano di intervento urbanistico che preveda l’opera da realizzare nell’area di appartenenza del soggetto privato.
L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio al bene da espropriare è un presupposto necessario affinché la pubblica amministrazione possa procedere all’espropriazione.
Lo step successivo è l’adozione del provvedimento che dichiari ufficialmente la pubblica utilità dell’opera da realizzare in loco. Il primo requisito per l’espropriazione è, come accennato, che avvenga per motivi di pubblico interesse generale. La legge, pertanto, richiede che l’autorità definisca il fine pubblico specifico a cui il bene interessato dal provvedimento sia destinato. La dichiarazione di pubblica utilità avviene quando l’amministrazione approva il progetto definitivo dell’opera in questione. In assenza di tale dichiarazione non è consentito procedere con l’esproprio del bene.
Il primo comma dell’articolo 20 del T.U. Espropri prevede che, una volta dichiarata la pubblica utilità dell’opera da realizzare, entro i successivi 30 giorni l’autorità espropriante indichi le somme che è disposta a offrire al soggetto privato per la perdita della sua proprietà.
Il decreto di esproprio deve essere notificato all’interessato almeno 7 giorni prima che venga reso esecutivo.
Con l’emanazione del decreto di esproprio viene disposto il passaggio di proprietà del bene in oggetto.
Il decreto di esproprio, in quanto atto amministrativo traslativo di diritti sui beni, è soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Entro 20 giorni dall'emissione, pertanto, l’atto deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate.
Entro 30 giorni dall'emissione è necessario che l’atto venga trascritto nei pubblici registri immobiliari della Conservatoria di Stato.
Entro 30 giorni dalla registrazione, il contenuto dell’atto deve essere oggetto di voltura catastale.
Una volta completate le procedure previste dalla legge, si può procedere con la realizzazione dell’opera dichiarata di pubblica utilità.
I beni espropriabili per pubblica utilità sono i beni immobili. Un bene immobile o, nel caso di un terreno, parti dello stesso possono essere espropriati nel caso in cui vi sia un interesse pubblico superiore sotteso. Quando un bene viene espropriato, diventa proprietà dello Stato e il soggetto privato ne perde la proprietà definitivamente.
L’articolo 4 del T.U. Espropri indica alcune tipologie di beni espropriabili solo in determinate condizioni, quali:
Anche i luoghi di culto non sono espropriabili, a meno che vengano stretti specifici accordi con i vari istituti religiosi.
A emanare e firmare il decreto di esproprio è l’autorità pubblica che intende realizzare l’opera in questione. La pubblica amministrazione stabilisce altresì l’indennità da corrispondere al proprietario del bene nonché le modalità di pagamento.
Contestualmente all’approvazione del piano regolatore generale che prevede la realizzazione di un’opera di pubblica utilità sul terreno di proprietà di un privato, scatta il vincolo preordinato all’esproprio della durata di 5 anni. Il bene da espropriare viene, di fatto, blindato.
Il vincolo preordinato all’esproprio dura un quinquennio e in questo lasso di tempo deve essere emesso il provvedimento che dichiari ufficialmente la pubblica utilità dell’opera da realizzare in loco.
La legge prevede che al proprietario del bene su cui si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio debba essere data comunicazione dell’avvio del procedimento almeno 20 giorni prima di:
Il decreto di esproprio vero e proprio deve essere notificato all’interessato, come abbiamo visto, almeno 7 giorni prima che venga reso esecutivo. La notifica del decreto di esproprio deve essere effettuata insieme a un avviso contenente indicazioni circa la data, il luogo e l’orario in cui il decreto verrà portato a esecuzione.
Nel decreto di esproprio occorre indicare:
Nel decreto di esproprio è altresì necessario riportare l’eventuale nomina di periti tecnici e valutatori immobiliari per calcolare il valore della proprietà da espropriare.
Per registrare un decreto di esproprio è necessario recarsi presso l'Agenzia delle Entrate, compilare il modulo 69 e allegare copia del decreto. La registrazione deve avvenire entro 20 giorni dall'emissione. I costi comprendono l'imposta di registro pari al 9% del valore del bene espropriato e una marca da bollo del valore di 16 euro ogni quattro pagine o 100 righe dell'atto.
Il decreto di esproprio viene comunicato al proprietario del bene tramite notifica formale, con consegna da parte di un ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il decreto di esproprio viene adottato dall'autorità espropriante, che può essere un ente pubblico come il comune, la provincia, la regione o lo Stato.