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Con una procura speciale a vendere, il prezzo di vendita spetta sempre al proprietario-venditore (rappresentato). Il procuratore può incassare materialmente (ricevere assegno/bonifico, rilasciare quietanza) solo se la procura gli attribuisce espressamente il potere di riscuotere e quietanzare; in caso contrario, l’acquirente paga direttamente al venditore (o con modalità “neutrali” come deposito prezzo dal notaio).
Sintesi

La legge consente ai proprietari di immobili che, per qualsiasi motivo, non si possano occupare personalmente della vendita delle loro proprietà di farsi rappresentare da terzi mediante uno specifico atto redatto o autenticato da un pubblico ufficiale, che prende il nome di procura. Ebbene, conferendo a un soggetto terzo una procura speciale a vendere un immobile chi incassa il prezzo di vendita? L’acquirente a chi dovrà intestare l’assegno? Scopriamolo.
La procura a vendere è un istituto disciplinato dall’articolo 1387 del codice civile e successivi, che conferisce a un soggetto il potere di agire in nome, per conto e nell’interesse di un’altra persona che mette in vendita un bene immobile di sua proprietà ma è impossibilitata a occuparsene personalmente.
I soldi vanno al venditore, cioè al proprietario dell’immobile (il “rappresentato”). La procura, infatti, non trasferisce la proprietà del prezzo al procuratore: gli dà soltanto il potere di firmare e concludere la vendita in nome e per conto del proprietario.
Detto questo, sul piano pratico bisogna distinguere due situazioni:
Consiglio operativo (anti-contestazioni): anche quando il procuratore è autorizzato all’incasso, molti preferiscono comunque che il pagamento sia intestato/accreditato al venditore, con il procuratore che si limita a riceverlo e consegnarlo, oppure ricorrere al deposito prezzo dal notaio se una delle parti lo richiede.
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Il costo non è fisso: dipende da notaio, complessità, urgenza, numero di poteri conferiti (ad es. vendita + incasso + quietanza + eventuale deposito/gestione documenti), e dalle spese vive.
In genere la spesa è composta da:
Indicativamente, per una procura speciale (anche con incasso) i preventivi spesso rientrano in una fascia nell’ordine di poche centinaia di euro, ma è sempre corretto chiedere preventivo scritto perché la variabilità tra studi è reale.
Approfondisci leggendo l'articolo sui costi della procura a vendere dal notaio.
Per la vendita di un immobile non basta una semplice scrittura privata “fatta in casa” non autenticata.
In concreto, “senza notaio” può voler dire solo questo:
Poiché la compravendita immobiliare richiede forma scritta “qualificata”, anche la procura deve rispettare la stessa forma richiesta per l’atto che il procuratore andrà a firmare: quindi atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella pratica, la via più lineare resta il notaio (in Italia o, se il venditore è all’estero, tramite autorità consolare/canali idonei).

Quando il venditore (o il procuratore) non può presentarsi fisicamente nello studio “dove si fa la vendita”, la soluzione più comune è non “vendere online”, ma gestire la procura e le copie in modo digitale o a distanza.
Nella pratica, i casi tipici sono:
Sul costo, vale la stessa logica della procura “tradizionale”: cambia in base a onorario, urgenza, numero copie e modalità. In più, a distanza possono incidere:
Avere una procura speciale “forte” (soprattutto con incasso) comporta responsabilità concrete. I principali rischi per il procuratore sono:
Best practice: procura dettagliata (prezzo minimo, modalità pagamento, IBAN, tempi di consegna, obbligo di rendiconto) e, se serve, deposito prezzo dal notaio per ridurre tensioni e rischi.
Fare una procura a una persona per la vendita di un immobile significa autorizzarla legalmente a gestire e concludere la vendita per conto del proprietario.
La procura può essere redatta con una scrittura privata, senza la presenza di un notaio. Tuttavia, tale scrittura privata dovrà comunque essere autenticata da un pubblico ufficiale.
Di regola no: per una procura a vendere un immobile (atto negoziale tra privati) serve un pubblico ufficiale abilitato, normalmente il notaio, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. In Comune, l’autentica è in genere limitata ad atti/dichiarazioni previsti dalla legge e non sostituisce l’autentica notarile per una procura immobiliare; eventuali eccezioni riguardano casi in cui l’ente pubblico è parte o vi sia un interesse dell’ente, non le procure “tra privati”.
Non proprio. Nel linguaggio comune “delega” e “procura” vengono spesso usate come sinonimi, ma giuridicamente la procura è l’atto con cui si conferisce a qualcuno il potere di rappresentanza (agire in nome e per conto del proprietario). Una “delega” può essere anche solo un incarico operativo (mandato) senza potere di firmare o concludere atti verso terzi.