Le spese sostenute per l'attività di intermediazione svolta da un’agenzia immobiliare in un percorso di compravendita sono detraibili nel 730. Scopriamo a quanto ammonta lo sgravio fiscale e quando è possibile beneficiarne.
I contribuenti possono indicare nella dichiarazione dei redditi una serie di spese sostenute durante l’anno al fine di ottenere rimborsi e sconti fiscali. Tra queste figurano, come stabilito dall’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), emanato con il decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986, anche gli oneri relativi al servizio di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale. Approfondiamo insieme.
Contestualmente all’acquisto dell’abitazione principale si possono detrarre i compensi corrisposti ai professionisti iscritti all’albo dei mediatori immobiliari che abbiano svolto il ruolo di intermediari tra la parte acquirente e la parte venditrice nel percorso di compravendita. La detrazione fiscale è concessa anche per l’acquisto del solo usufrutto.
Le spese di intermediazione immobiliare rientrano nella categoria delle detrazioni al 19% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il costo dell'agenzia immobiliare è detraibile per il 19% su una spesa massima di 1000 euro annui. Quindi, si può scaricare dal reddito il 19% di quanto speso l’anno precedente per il mandato conferito all’agenzia immobiliare.
I compensi dell’agente immobiliare detraibili, però, non possono superare il tetto massimo di sconto d’imposta di 1000 euro. Pertanto, si può recuperare un massimo di 190 euro come credito fiscale. In altre parole, potendosi avvalere della detrazione delle spese di intermediazione immobiliare, si può arrivare ad accumulare fino a un massimo di 190 euro per il pagamento dell’IRPEF.
La detrazione viene, quindi, finalizzata con una riduzione dell’IRPEF ed è valida solo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. Per chi acquista un’abitazione diversa dalla principale, quindi un secondo o terzo immobile di proprietà, l’ordinamento giuridico italiano non concede alcuna detrazione delle spese sostenute in agenzia.
La detrazione spetta ai contribuenti IRPEF che si siano avvalsi dell’intermediazione immobiliare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
Benché l’articolo 1755 del codice civile stabilisca che al pagamento delle commissioni dell’agenzia immobiliare siano tenuti sia l’acquirente che il venditore, quest’ultimo, anche qualora vendesse la propria abitazione principale contribuendo al pagamento della provvigione all’agente, non si può avvalere della detrazione.
Le spese di intermediazione possono essere detratte dal contribuente intestatario dell’immobile. Non è possibile avvalersi dello sconto IRPEF per spese di intermediazione sostenute nell’interesse del coniuge e familiari fiscalmente a carico.
Se l’immobile viene acquistato da più soggetti, la detrazione, sempre nel limite massimo di 1000 euro totali, viene suddivisa tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà, anche se la fattura è intestata a un solo soggetto.
Se la fattura è intestata a un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, occorre integrare la fattura con le generalità anagrafiche degli altri comproprietari.
Per calcolare la detrazione occorre moltiplicare per il 19% il costo sostenuto in un anno per l’attività di intermediazione dell’agenzia in fase di compravendita immobiliare.
Facciamo un esempio concreto. In genere le commissioni delle agenzie immobiliari oscillano tra il 2% e il 5% del prezzo di vendita dell’immobile più IVA. Può capitare che l’importo superi la soglia dei 1000 euro a cui si applica il bonus. Supponiamo, per esempio, di acquistare un appartamento di 100.000 euro e che il costo di provvigione dell’agenzia a cui ci siamo affidati sia pari al 3%. La spesa che dovremo sostenere per il servizio di intermediazione immobiliare è, quindi, pari a 3000 euro. Ebbene, avendo superato la soglia massima di 1000 euro, la detrazione del 19% si applica al massimale fissato in precedenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 35 del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006, per ottenere la detrazione è necessario specificare nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che l’iter di compravendita sia stato gestito da un mediatore, propriamente detto agente d’affari in mediazioni immobiliari, di cui occorre indicare:
L’immobile acquistato deve essere correttamente inserito nei registri anagrafici e il compratore è tenuto a presentare un’autocertificazione in cui dichiari che si tratta della sua abitazione principale, in cui vive stabilmente, con l’intenzione di permanervi a lungo in modo continuativo, permanente e duraturo.
Inoltre, per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19% occorre conservare per almeno 5 anni:
Come per tutte le spese che si vogliono portare in detrazione, anche in questo caso si devono usare metodi di pagamento che consentano la tracciabilità della transazione.
Per ottenere la detrazione, la spesa sostenuta va inserita nel modello 730, all’interno del quadro E nel rigo E8, E9 ed E10. Nella colonna 1 occorre utilizzare il codice 17. Nella colonna 2, invece, va indicata la cifra versata. L’importo corrisponde agli oneri detraibili riportati nella Certificazione Unica.
Sono detraibili anche le spese sostenute per gli atti di mutuo stipulati per l’acquisto della prima casa. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, gli oneri detraibili comprendono:
Gli oneri comprendono anche l’imposta sostitutiva sul capitale prestato e la penalità per anticipata estinzione del mutuo.
No, la detrazione si applica solo alle spese sostenute per l’acquisto del primo immobile di proprietà.
Chi acquista una prima casa di proprietà ha diritto di detrarre le spese di intermediazione immobiliare, che includono il compenso dell’agente che ha gestito l’iter di compravendita.
No, ad avvalersi della detrazione fiscale è solo chi acquista un immobile da adibire ad abitazione principale.